Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3049 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
REPU 03 04 9 / 01 Aula A GGE D: Compensi del messi no- icator munale - Sentenim del gly dice di pace-Ricorribilità per cassa- zione: limiti. IN NOME DEL POLO ITALIANO E U I C I D E G . T I ( S N RTE SUPREMA DI CASSAZIONE LA R I G E R T S O A I Z E N E B O L L O SEZIONE PRIMA CIVILE sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrați: P A C E ) R.G.N.22126/98. Presidente CARNEVALE Corrado Consigliere Dott.Alessandro CRISCUOLO Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Cron. 6358 Dott. OV VERUCCI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 15.1.01. ha pronunciato la seguente: S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del mini- stro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Gene AD rale dello Stato, che lo rappresenta e difende per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legge;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ricorrente dal Sig. per diritti L. 3000 1 5 MAR 2001
contro
PE OV, elettivamen RO OV te domiciliati in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, CANCELLER A n. 58, presso l'avv. Giorgio Polverino, che li rap- presenta e difende per procura a margine del contro ricorso;
76 2001 1 P controricorrenti avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 678 pubblicata il 3 settembre 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Antonio MARTONE, che ha con- cluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 19 novem- bre 1997 OV ER e OV ER, messi connotificatori del Comune di Pontecagnano-Faiano, venivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno il Ministero dell'Interno per sentirlo con- dannare al pagamento della somma complessiva di £. 1.203.000, oltre interessi e rivalutazione a titolo di compenso a fronte di quattrocentouno notifiche su un totale di tremilacentocinquantaquattro da es- si eseguite negli anni 1988-1997 nell'interesse del la Prefettura di Salerno, sulla base di un compenso unitario di £.
3.000 a notifica. La riduzione della domanda veniva giustificata con l'intento di conte- nere le loro richieste nei limiti dell'importo di 2 £.
2.000.000. Con successivi atti di citazione gli attori in stauravano altri sei procedimenti aventi il medesi- mo oggetto, dei quali il giudice adito disponeva la riunione per connessione con quello già pendente fra le stesse parti. Quindi, con sentenza del 21-23 settembre 1998 il giudice di pace, premesso che nell'ipotesi di più processi riuniti non operava la regola del cumu lo delle domande ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, accoglieva le doman- de e condannava il convenuto al pagamento della som ma complessiva di £. 9.462.000, oltre interessi le- gali, ma escludeva ogni risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria per mancanza di pro va al riguardo. Contro la sentenza ricorre per cassazione con un solo motivo il Ministero dell'Interno. Resistono con controricorso OV ER e OV CO. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Amministrazione ricorrente denuncia la vio- lazione e la falsa applicazione degli artt. 273 e 274 del T.U. com. e prov. del 1934, nonché della legge 8 giugno 1990, n. 142, un relazione all'art. 3 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e deduce che la sentenza impugnata, nel respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, abbia erroneamen te affermato l'esistenza di un rapporto diretto tra l'Amministrazione statale e il messo notificatore comunale, escludendo che l'Amministrazione potesse avvalersi dei suddetti messi notificatori senza es- ser tenuta a corrispondere alcun compenso per l'o- pera svolta. Il ricorso è inammissibile poiché, a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, CO. 2°, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronun- zia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, non deve procedere all'individua- zione della norma di diritto sostanziale astratta- mente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma è tenuto solo all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, se di rango superiore a quel le ordinarie, nonché delle norme processuali e di quelle sostanziali che ad esse facciano rinvio (SS. UU. 15 ottobre 1999, n. 716). Ne consegue che deve ritenersi inammissibile la censura di violazione di legge con riferimento alle norme del testo unico delle leggi comunali e provinciali e della legge sulle autonomie locali, mentre deve escludersi la totale inesistenza di mo- tivazione, poiché la legittimazione passiva dell'Am ministrazione è stata ribadita dalla sentenza impu- gnata con riferimento alle reiterate affermazioni in tal senso espresse dalla giurisprudenza ammini- strativa e da quella delle magistrature ordinarie di merito, risultanti dalle numerose pronunzie pro- dotte dagli attori, e note perciò alla parte conve nuta che non ha formulato alcuna contestazione al riguardo. In conclusione il ricorso dev'essere dichiara- to inammissibile. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giu diziali che liquida in complessive £.37000, oltre £.
1.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE My- Vikhous lauad lamener Depositato in Cancelleria · 2 MAR, 2001 CANCELLIERE oggi, IL COLLABORATORE Andrea Bianchi DI CANCELLERIA