Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2003, n. 5316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5316 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 . O 05.316/03 N B , E 1 E 9 9 N 1 ITA O - I 1 REPUBBLICA Z 1 A - R 1 T 2 S I 1 G E E 9 C R 3 I D E A IU D 6 E 4 G T . E T N N E T . S T R E A COR SOPREMA DI CASSAZIONE S A (J Oggetto Coudruitute SEZIONE SECONDA CIVILE wwwstation-le athe confutazione ifte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G. N. 10846/00 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO 13613/00 .11754Consigliere Cron. CIOFFI Dott. Carlo Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud.21/11/02 Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COND VIA DELLE GRAZIE 18 LIVORNO, in persona dell'Amm.re pro tempore Geom. Luigi NOVELLINI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NINO AMADEI, giusta delega in atti;
-> ricorrente
contro
LL IN;
intimata e sul 2° ricorso n° 13613/00 proposto da: LL IN, elettivamente domiciliata in2002 1527 ROMA VIA DEL MASCHERINO 12, presso lo studio -1- dell'avvocato LUIGI MONTAGNARO, difesa dall'avvocato CARLA PALAMIDESSI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COND VIA DELLE GRAZIE 18 LIVORNO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di dall'avvocato NINO AMADEI, giusta CASSAZIONE, difeso delega in atti;
B controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 69/00 del Giudice di pace di LIVORNO, depositata il 24/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Francesco ----- Paolo FIORE;
udito l'Avvocato PALAMIDESSI Carla, difensore della resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 febbraio 2000, il Giudice di pace di Livorno ha rigettato l'opposizione proposta da PI LE avverso il decreto ingiun- tivo, con cui le era stato ingiunto di pagare al Condominio di via delle Grazie n. 18, in Livorno, la somma di lire 1.284.316, per contributi condomi- giusta deliberazione dell'assembleaniali, dei condomini in data 21 gennaio 1999, ed ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dalla t opponente sul distacco dall'impianto di riscalda- mento comune, compensando poi le spese di lite. Per la cassazione di tale sentenza, il Condominio di via delle Grazie n. 18 ha proposto ricorso, in forza di tre motivi. PI LE ha resistito con controricor- SO e, al contempo, ha proposto ricorso incidentale, in forza di un unico motivo. Il Condominio di via delle Grazie n. 18 ha resisti- to con controricorso al ricorso incidentale e PI LE ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve disporsi la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). 3 Preliminarmente, altresì, in difformità del contra- rio rilievo del ricorrente principale, va affermata l'ammissibilità del ricorso incidentale. La contestata notificazione del controricorso ricorso incidentale al domicilio eletto nel giudi- zio di merito, anziché in quello di legittimità, è infatti sanata, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., dall'avvenuta presentazione di controricorso al ricorso incidentale. Il ricorso principale del Condomino censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla compensa- spese di lite, sostenendone zione delle sotto tre profili: per omessa l'illegittimità motivazione sul punto, in violazione dell'art. 132 c.p.c. (primo motivo); per impossibilità di decide- re quel capo secondo equità, in violazione dell'art. 113 c.p.c. (secondo motivo); per viola- zione dei principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. (terzo motivo). Il ricorso incidentale della LE censura la sentenza impugnata nel саро di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendone l'illegittimità, per avere l'amministratore del Condominio preso parte al giudizio di opposizione, in difetto di preventiva autorizzazione (peraltro, 4 mancante anche per il giudizio di cassazione) condominiale, e, quindi, violando dell'assemblea l'art. 75 c.p.c. e gli artt. 1130 e 1131 c.c.. Le questioni poste dai ricorsi, pur ammissibili per loro natura processuale avverso pronuncia resa dal giudice di pace secondo equità, quale quella impugnata, sono infondate. Ed invero, la questione di legittimazione proces- suale dell'amministratore del Condominio, logica- mente prioritaria rispetto all'altra, è infondata perché, per consolidato e condiviso (dal collegio) orientamento di questa Corte in materia, l'amministratore condominiale non ha necessità della preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini al fine di agire in giudizio, nei diversi. gradi, per la riscossione dei contributi condomi- niali, deliberati dall'assemblea, come nella specie (v. ex plurimis Cass. n. 29/00, n.9378/97, n. 2452/94 e n. 12125/92). La questione della compensazione delle spese infondata perché, per consolidato e condiviso (dal collegio) orientamento di questa Corte in materia, da cui si discostano alcune isolate pronunce, la dell'opportunità di compensare le valutazione totalmente о parzialmente, rientra nei spese, 5 poteri discrezionali del giudice di merito e non (colmabile per via richiede specifica motivazione correlazione ed integrazione con il complesso di delle risultanze esposte nella pronuncia), che, ove espressa, è sindacabile solo se illogica o contrad- dittoria (v. ex plurimis Cass. n. 11597/02, n. 5988/01, n. 3272/01, n. 12431/00 e n. 5909/99). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati. Soccombenza reciproca giustifica la compensazione totale delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 21 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. est. I presidpresident флам Fonton's Manc h IL CANCELIERE C1 esco Catania FrandFranc DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ronia 4 APR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Mampoyl vaiana