Sentenza 11 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che l'offerta o la cessione della sostanza si sia verificata all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante in un caso di cessione di droga avvenuto all'interno di un ospedale, ritenendo irrilevante che l'acquirente non vi fosse ricoverato).
Commentario • 1
- 1. Quando sussiste l’aggravante di cui all'art. 80, comma primo, lett. g) Testo unico stupefacentiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 maggio 2022
[Riferimento normativo: d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, co. 1, lett. g)] Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma di una sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città – che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, e 80, comma 1 lett. g) del d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa, con l'interdizione dai pubblici uffici e la confisca e distruzione di quanto in sequestro -, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2019, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2019 |
Testo completo
0 1666-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 185 1 Giorgio Fidelbo Presidente PU - 11/12/2019 - Relatore Andrea Tronci MA Ricciarelli R.G.N. 26948/2019 Ercole Aprile Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RT AS, nato [...] a [...] S. Angelo (TE) avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE d'APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore, avv. Luigi Immanuel Aloè, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Il difensore di fiducia di MA RT impugna tempestivamente la 1. sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello dell'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Teramo, ha mandato assolto il prevenuto dallo specifico episodio di violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 di cui al capo b) Аб della rubrica, confermandone la declaratoria di colpevolezza in relazione ai restanti fatti a lui ascritti già ricondotti dal primo giudice nel paradigma dell'art. 73 co. 5 del citato d.P.R., con l'aggravante di cui all'art. 80 co. 1 lett. g) del decreto medesimo, fatta esclusione di quello sub d) con conseguente - riduzione della complessiva pena irrogatagli ad anni uno, mesi sei di reclusione ed € 2.200,00 di multa.
2. A sostegno dell'anzidetta impugnazione il legale ricorrente deduce, in primo luogo, l'erronea qualificazione giuridica degli illeciti oggetto delle imputazioni di cui ai capi a) e c) della rubrica, relativamente alla ribadita sussistenza dell'aggravante sopra citata. Ciò in quanto si assume che "la collocazione spaziale" dei fatti inerenti, rispettivamente, alla cessione di una bustina di eroina a tal RI GN ed alla detenzione di 4 grammi della medesima sostanza da parte dell'odierno ricorrente, al tempo ricoverato nell'ospedale di Giulianova - "non influisce affatto sulla cessione che, per di più, è stata fatta a soggetto che veniva da fuori e non era esso stesso ricoverato", tenuto conto che, alla stregua della ratio che è propria della previsione dell'aggravante di cui trattasi che è quella di "proteggere comunità ritenute più deboli delle altre", come appunto nel caso degli "studenti mentre vanno a scuola, malati ricoverati in ospedale", ecc. l'aggravante in esame valorizzerebbe la - "oggettiva localizzazione della cessione o dell'offerta dello stupefacente alle persone che frequentano tali luoghi". Onde si prosegue esattamente contrario sarebbe stato il ragionamento da svolgere nella fattispecie in esame, "poiché la parte debole, ricoverata, prevista dalla norma in realtà è quella che ... avrebbe commesso il reato cedendo sostanza stupefacente ad un soggetto sano che, dopo averlo chiamato, si reca occasionalmente nella struttura ospedaliera per ricevere quanto pattuito rendendo così indifferente il contesto ospedaliero in cui ci si trovava". Quindi il legale medesimo, con riferimento alla sola statuizione di condanna per il ricordato episodio di cui al capo a) della rubrica, eccepisce una ulteriore duplice violazione: dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in ragione dell'avvenuta acquisizione "di una perizia di sostanza stupefacente che non è mai stata parte del fascicolo del pubblico ministero", in quanto "conferente ad altro procedimento relativo ad altro soggetto" e poi veicolata in giudizio "con un artificio"; dell'art. 606 lett. e) del codice di rito, alla luce del vizio di motivazione da cui sarebbe inficiata la sentenza della Corte abruzzese, posto che qui la natura stupefacente della sostanza ceduta sarebbe stata ricavata sulla scorta dell'atto di cui sopra, ossia di analisi eseguite nel contesto del procedimento amministrativo avviato nei confronti del succitato GN cui la bustina di- 2заб eroina era stata sequestrata come tali del tutto distinte da quelle eseguite in seno al presente procedimento penale e perciò indebitamente valorizzate dai giudici d'appello benché inerenti esclusivamente alla sostanza sequestrata nella camera d'ospedale ove il RT era ricoverato. Con ricaduta logica anche sull'argomentazione con cui la Corte distrettuale, relativamente all'addebito sub c), ha ritenuto di poter escludere che la sostanza nella disponibilità del prevenuto fosse destinata ad esclusivo uso personale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso va rigettato, con le conseguenti statuizioni indicate in dispositivo, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. Per ciò che concerne il secondo ed il terzo profilo di censura di cui è evidente la priorità logico-giuridica, atteso che essi investono l'an delle statuizioni di colpevolezza delle imputazioni di cui ai capi a) e c) della rubrica - è innanzi tutto da escludere che ricorra la denunciata violazione della legge processuale. Pacifica l'autonomia del procedimento amministrativo azionato nei confronti del GN ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/90, per effetto del ricordato sequestro della bustina di eroina subito prima cedutagli dall'attuale imputato, le analisi eseguite in adempimento della previsione contenuta nel comma dieci del citato art. 75 costituiscono atto extraprocessuale avente natura di documento, come tale acquisibile a mente dell'art. 234 del codice di rito (cfr. Sez. 6, sent. n. 10996 del 17.02.2010, Rv. 246686, in relazione all'acquisizione di relazione ispettiva svolta da pubblici funzionari in seno al processo di poi instaurato nei confronti dei pubblici ufficiali interessati per reati contro la P.A., nonché Sez. 5, sent. n. 20824 dell'08.03.2018, Rv. 273031, con riferimento ad atti provenienti dalla procedura falimentare in ipotesi di bancarotta fraudolenta). Pienamente legittima, quindi, deve ritenersi l'intervenuta acquisizione dell'esito delle analisi anzidette, pertinenti all'episodio illecito di cui al capo a). Quanto, poi, al dedotto vizio di motivazione sempre in relazione all'addebito sub a) - il ragionamento giustificativo svolto dalla Corte territoriale è articolato sulla constatazione dello scambio, intervenuto fra il RT ed il GN, della bustina poi sequestrata con alcune banconote, fatto caduto sotto la diretta percezione dell'isp. GIUSTI, casualmente presente nell'ospedale di Giulianova al di fuori del servizio d'istituto; sull'ammissione dell'acquisto di eroina da parte del GN;
sul pressoché contestuale sequestro, nei confronti del RT, della sostanza ulteriore di cui al capo c) della rubrica la natura - stupefacente della quale, sub specie eroina, è stata ritualmente acclarata e 345 comunque non è posta in discussione neppure dalla difesa nonché di un bilancino di precisione e di nove ritagli circolari di cellophane, dello stesso tipo e colore di quelli utilizzati per il confezionamento della bustina rinvenuta indosso al GN. Conclusivamente, pertanto, si è in presenza di un iter argomentativo assolutamente lineare, scevro da aporie di sorta, e pienamente esaustivo, con cui il ricorso non si confronta in alcun modo e che inoltre, con ogni evidenza, vale di per sé a significare logicamente la natura stupefacente anche del contenuto dell'anzidetta bustina ceduta al menzionato GN, sì da rendere superfluo l'accertamento ulteriore sulla qualità della specifica sostanza ceduta, con valenza assorbente anche rispetto alla pur insussistente violazione di legge di cui sopra si è detto, nell'incipit del presente paragrafo. E' poi appena il caso di puntualizzare che del tutto apodittica è, in ogni caso, l'argomentazione difensiva circa le implicazioni inerenti al reato sub c), da ultimo richiamato. Manifestamente infondato è il profilo di critica di cui al primo motivo di 3. ricorso. La circostanza aggravante oggetto della previsione dell'art 80, co. 1 lett. g), d.P.R. 309/90 ha natura oggettiva ed è in particolare deputata a sanzionare con maggior rigore la peculiare e più allarmante situazione di pericolo che si riconnette alla condotta di offerta o cessione di sostanza stupefacente posta in essere dal soggetto agente all'interno o in prossimità di luoghi - quelli, appunto, specificamente indicati dal legislatore nella norma in questione relativi a - comunità frequentate da soggetti che abbisognano di una più rafforzata tutela, in ragione della giovane età e del non ancora completo sviluppo della personalità che da essa può discendere (scuole di ogni ordine e grado e comunità giovanili), come pure della minorata capacità di difesa discendente da ragioni di salute (ospedali e strutture per la cura e riabilitazione dei tossicodipendenti), come pure dalla peculiare condizione in cui gli stessi versano (carceri e caserme), anche per l'elevato numero delle persone presenti in dette comunità e per la concentrazione delle stesse. Coerentemente con tale impostazione, questa Corte con orientamento - che il Collegio condivide e da cui non ha pertanto motivo di discostarsi ha già - avuto modo di rilevare che, ai fini dell'integrazione della circostanza de qua, non è quindi necessario che la cessione o l'offerta siano rivolte a persona appartenente alle specifiche categorie appena sopra menzionate (cfr., in particolare, Sez. 4, sent. n. 21884 del 06.04.2017, Rv. 270003): opinare diversamente, infatti, significherebbe vanificare la indicata ratio e la struttura 4 propria dell'aggravante in questione, costruita appunto unicamente sul maggior rischio innescato dalla condotta del reo (si veda in proposito, in parte motiva, anche Sez. 4, sent. n. 51957 del 24.11.2016, Rv. 268780, nonché Sez. 6, sent. n. 27458 del 14.02.2017, Rv. 270160, al di là del decontestualizzato passaggio citato dalla difesa).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11 dicembre 2019 Il consigliere estensore Il presidente Giorgio Fidelbo Andrea Tronci Andra tronci DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GEN 2020 DIC A M E R P IL CANCELLIERE E E T Patrizia Lorenzio F O C 5