Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
L'art.443, punendo chi detiene per il commercio medicinali guasti o imperfetti, non può applicarsi analogicamente a chi detenga tali medicinali per la somministrazione. È tuttavia configurabile il tentativo di somministrazione, sempre che, nel caso concreto, ricorrano gli estremi di cui all'art.56, primo comma, cod.pen. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la sussistenza del delitto di cui all'art.443 cod.pen. nei confronti di un capo-sala in servizio presso un presidio socio-sanitario al quale era stata addebitata la detenzione per la somministrazione di medicinali imperfetti perché scaduti di validità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 12.1.1999
1. Dott. SILVESTRI VA Consigliere SENTENZA
2. " AN ER " N. 65
3. " GIRONI EMILIO " rel.est. REGISTRO GENERALE
4. " EF VE " N. 40420/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di Genova
nei confronti di: AM VA n. il 02.06.1931 avverso sentenza del 23.03.1998 Corte Appello di Genova visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. GIRONI EMILIO,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Viglietta che ha concluso per rigetto,
Udito il difensore avv. Frank.
Motivi della decisione
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che aveva assolto IR IO - caposala presso un presidio socio - sanitario - dall'imputazione di detenzione per la somministrazione di medicinali imperfetti perché scaduti di validità (art. 443 c.p.), ritenendo che la fattispecie concreta esulasse dalla previsione normativa, circoscritta alla detenzione per il commercio e non estensibile analogicamente "in malam partem".
Ricorre il P.G. per violazione dell'art. 443 c.p., sull'assunto che lo stesso, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ricomprenderebbe anche la detenzione per la somministrazione perché, al pari della detenzione per il commercio, "funzionale e diretta all'uso effettivo del farmaco", come desumibile dal richiamo delle predetta norma da parte del testo unico delle leggi sanitarie (v. art. 123 T.U. 1265/1934, secondo cui sono punibili con le pene stabilite dall'art. 443 c.p. . . . i farmacisti che detengano medicinali guasti o imperfetti) e dal tenore della relazione sul progetto del codice penale, che individua la ragione della sanzione nel pericolo per la salute pubblica, considerato inerente alla qualità delle cose, a prescindere da ogni considerazione concernente la persona di chi compie la somministrazione.
Il ricorso è infondato.
L'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente (v., per tutte, Cass., sez. I, ud. 5.5.1994, Cotuzzi, Ced Cass., rv. 198.366), secondo cui la previsione dell'art. 443 c.p. comprenderebbe anche la detenzione di medicinali guasti od imperfetti per la somministrazione (oltre che per il commercio), è stato superato dalla giurisprudenza di questa corte a far tempo dalla sentenza 10.2.1995 n. 190, SC, Ced Cass., rv. 200.793, giunta ad opposte conclusioni sulla base dell'insuperabile tenore letterale della norma, che tassativamente riguarda le condotte di detenzione per il commercio, messa in commercio e somministrazione (effettiva) dei farmaci considerati;
è, del resto, significativo che per sostenere il più antico e rigoroso indirizzo l'interprete abbia dovuto ricorrere ad un argomento tipico dell'applicazione analogica, notoriamente vietata in materia penale (art. 14 preleggi, art. 1 c.p.), quale l'individuazione di una medesima "ratio legis" alla base sia della detenzione per il commercio che della detenzione per la somministrazione;
ne' può, nella specie, invocarsi l'obbligo, imposto ai titolari di farmacie dall'art. 123 - 3^ co. - T.U.L.S., di curare che i medicinali detenuti non siano guasti od imperfetti, con rinvio - per il caso di trasgressione - alle pene stabilite dall'art.443 c.p., atteso il difetto, in capo al IR, della qualità di titolare di farmacia, non essendo a questa assimilabile la qualifica di capo-sala presso un presidio socio-sanitario.
La richiamata sentenza SC ha, tuttavia, fatta salva la possibilità che la detenzione per la somministrazione di medicinali guasti od imperfetti (ivi inclusi quelli scaduti di validità) sia perseguibile come tentativo di somministrazione, sempre che nel caso concreto ricorrano gli estremi di cui all'art. 56, 1^ co., cod. pen., il che non può, peraltro, ritenersi verificato nella specie in base ai dati fattuali emergenti dalla sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999