Sentenza 10 maggio 2018
Massime • 1
Sono utilizzabili gli esiti degli accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari, in quanto aventi autonoma natura documentale e, pertanto, acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile, ai fini dell'emissione del provvedimento di sequestro preventivo oggetto di impugnazione, una nota di polizia giudiziaria proveniente dal fascicolo della procedura fallimentare ed in esso già esistente, non derivante da indagini dirette ad integrare gli elementi già raccolti nel procedimento penale successivamente alla scadenza del termine previsto per la loro chiusura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2018, n. 20824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20824 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2018 |
Testo completo
20824-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/03/2018 PAOLO ANTONIO BRUNO Sent. n. sez. -Presidente - 396/2018 Rel. Consigliere - CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.55765/2017 EDUARDO DE GREGORIO ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: c/ DI RA AL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del 12/10/2017 del TRIB. LIBERTA' di TERAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. LD Di SC e RT Di SC ricorrono avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2017 con la quale il Tribunale di Teramo confermava il decreto del Giudice per le indagini preliminari in sede del 19 settembre 2017, dispositivo del sequestro preventivo delle quote della Fin Television s.r.l.. Le quote erano sequestrate, in quanto oggetto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per essere state distratte dalla fallita Ladis s.p.a., della quale LD Di SC era amministratore di fatto, mediante una prima cessione alla RZ s.r.l., anch'essa amministrata di fatto dal Di SC, e un'ulteriore cessione da quest'ultima società a RT Di SC, figlia di LD Di SC.
2. I ricorrenti propongono due motivi.
2.1. Con il primo motivo, premesso che una precedente richiesta di sequestro preventivo delle stesse quote era stata rigettata con ordinanza del 9 marzo 2017, e che la richiesta successivamente accolta era fondata sulle sopravvenute risultanze di cui alla nota della Guardia di Finanza del 14 giugno 2017, deducono violazione di legge sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità di dette risultanze in quanto acquisite successivamente alla scadenza, il 12 febbraio 2017, del termine delle indagini preliminari nei confronti di LD Di SC, lamentando che la ritenuta utilizzabilità, fra gli atti in esame, di quelli tratti dal fascicolo della procedura fallimentare, in quanto provenienti da altro procedimento e come tali sempre acquisibili quali documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., veniva motivata in base a precedenti giurisprudenziali non pertinenti, trattandosi nella specie di atti aventi efficacia probatoria nel processo penale, formati non in altro procedimento penale ma in un procedimento fallimentare, e la cui acquisizione, soprattutto, costituiva risultato di indagini specificamente disposte per colmare le lacune che avevano motivo il rigetto della precedente richiesta di sequestro. I ricorrenti rilevano altresì l'illegittimità dell'utilizzazione degli atti in discussione a carico di RT Di SC, motivata in base all'iscrizione della stessa nel registro degli indagati in epoca successiva ed al mancato decorso del relativo ed autonomo termine per le 2 a indagini preliminari, denunciando l'irrilevanza di tale argomentazione nel momento in cui la configurabilità del reato era ipotizzata per la Di SC in quanto estranea concorrente nel reato proprio del padre, non ravvisabile per quanto detto in precedenza.
2.1. Con il secondo motivo deducono violazione di legge sulla ritenuta configurabilità, nei confronti di RT Di SC, della subordinata ipotesi di ricettazione fallimentare, oggetto di una non consentita immutazione del fatto per il quale il sequestro era stato disposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo dedotto sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle risultanze in base alle quali veniva disposto il sequestro è infondato. Sono in primo luogo infondate le censure sull'utilizzabilità degli elementi di cui alla nota della Guardia di Finanza del 9 marzo 2017, comunque ritenuta a carico di RT Di SC per non essere scaduti nei confronti della stessa, a differenza della posizione di LD Di SC, i termini delle indagini preliminari. Posto che i ricorrenti non discutono quanto rilevato nel provvedimento impugnato in ordine alla decorrenza dei predetti termini dalla data di iscrizione della posizione di RT Di SC nel registro degli indagati, avvenuta solo il 20 febbraio 2017, il fatto che alla predetta sia addebitato il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzato nei confronti del padre, commesso quale soggetto estraneo all'amministrazione della fallita in quanto destinataria finale delle quote distratte, non ha alcuna incidenza, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, sul regime di utilizzabilità degli atti in relazione al rapporto temporale con la scadenza dei termini delle indagini preliminari, che rimane distinto per i singoli indagati in base al principio di autonomia della decorrenza dei predetti termini per ciascun indagato, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 32776 del 06/07/2006, Meinero, Rv. 234822; Sez. 6, n. 19053 del 12/03/2003, Fumarola, Rv. 227380). Tale principio comporta infatti che ai fini dell'utilizzabilità degli atti debba aversi riguardo unicamente alla scadenza del termine decorrente per ciascun indagato dalla data di iscrizione nel registro, essendo irrilevante che a carico degli indagati si proceda per reati diversi o per il concorso nel medesimo reato. Quanto invece alla posizione di LD Di SC, nei confronti del quale il termine delle indagini preliminari era indubbiamente scaduto il 12 febbraio 2017, e quindi in data precedente a quella della citata nota della Guardia di Finanza, 3 er l'utilizzabilità degli atti trasmessi con tale nota era ritenuta nel provvedimento impugnato per essere gli stessi tratti dal fascicolo della procedura fallimentare, e pertanto formati in un procedimento diverso e non nell'ambito di indagini disposte nel procedimento penale a carico dei Di SC. Orbene, è senza dubbio corretto il rilievo dei ricorrenti per il quale taluni dei precedenti di legittimità, menzionati dal Tribunale a sostegno della conclusione appena riportata, riguardano il caso diverso degli atti assunti in procedimenti penali diversi a seguito di indagini disposte per individuare gli autori di altri reati (Sez. 2, n. 7055 del 28/01/2014, Di Nardo, Rv. 259067; Sez. 1, n. 24564 del 04/05/2004, Strisciuglio, Rv. 228513); e per il quale, soprattutto, nelle stesse occasioni si ribadiva il principio per il quale l'utilizzabilità degli atti presuppone che gli stessi non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi nel procedimento penale i cui termini delle indagini preliminari siano scaduti (Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015, Sgaramella, Rv. 264527). Quest'ultimo principio risulta tuttavia puntualmente rispettato nel caso di specie, in cui gli atti acquisiti, in quanto già esistenti nel fascicolo della procedura fallimentare, non erano per l'appunto formati a seguito di indagini dirette ad integrare gli elementi già raccolti nel procedimento penale. Ed in tal senso era pertinente il richiamo del provvedimento impugnato all'ulteriore precedente di legittimità (Sez. 2, n. 44819 del 06/11/2012, Principato), in tema di utilizzabilità degli accertamenti effettuati nella diversa sede amministrativa in tempi successivi alla scadenza del termine delle indagini preliminari, trattandosi di atti che, come pure affermato dalla Corte Suprema, hanno autonoma natura documentale e sono pertanto acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. quali prove dei fatti oggettivi in essi rappresentati (Sez. 6, n. 10996 del 17/02/2010, Vanacore, Rv. 246686); caratteristiche, queste, alle quali sono assimilabili quelle degli atti della procedura fallimentare acquisiti nel procedimento penale per reati di bancarotta, di cui si tratta nella situazione esaminata.
2. Le precedenti considerazioni in ordine all'irrilevanza della contestazione a RT Di SC dello stesso reato addebitato ad LD Di SC, rispetto alla distinta decorrenza del termine delle indagini preliminari nei confronti della prima indagata, rendono superato il tema della configurabilità in via subordinata, a carico di RT Di SC, del diverso reato di ricettazione fallimentare;
con riguardo al quale, peraltro, è comunque infondata la dedotta censura di illegittima immutazione del fatto, esclusa dalla datata, ma non smentita giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 5, n. 59 del 11/10/1971, dep. 1972, Priotti, Rv. 119743). 4 I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 08/03/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Antonio BrunoB Carlo Zaza DEPOSITATA IN CANCELLERIA най и ads! 10 APR 2018 Funzionario Ga Carola LAN Jay S