Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 38632
CASS
Sentenza 23 settembre 2010

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È legittimo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia disposto il trattenimento della corrispondenza del detenuto senza indicare gli specifici motivi che hanno giustificato la decisione, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le finalità investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura.

Non sussiste, in seno al procedimento introdotto dal reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza del detenuto, alcun diritto del difensore all'esame della corrispondenza trattenuta.

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  • 1Art. 41-bis
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  • 2Art. 18-ter
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 38632
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38632
Data del deposito : 23 settembre 2010

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