Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 2
È legittimo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia disposto il trattenimento della corrispondenza del detenuto senza indicare gli specifici motivi che hanno giustificato la decisione, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le finalità investigative, di prevenzione e di sicurezza perseguite dalla misura.
Non sussiste, in seno al procedimento introdotto dal reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza del detenuto, alcun diritto del difensore all'esame della corrispondenza trattenuta.
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- 1. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 18-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 38632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38632 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/09/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2152
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 10291/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AT, N. IL 05/09/1959;
avverso l'ordinanza n. 370/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 14/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO F., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 14 ottobre 2010 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibili i reclami avanzati da IZ TI, sottoposto a limitazioni della corrispondenza con i soli familiari aventi diritto al colloquio, nonché al visto di censura della corrispondenza si sensi della L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, e successive modifiche, avverso i singoli provvedimenti di trattenimento di numerose lettere in entrata e in uscita o perché tardivi (reclami del 9, 20, 25, 29 maggio 2009, del 6, 19, 22 giugno 2009, dell'1, 2, 14,15, luglio 2009, del 26 agosto 2009, del 17, 18 settembre 2009) o in quanto privi dei motivi (reclami dell' 8, 11, 15, 23 maggio 2009, del 5, 19, 22, 23 giugno 2009, del 2, 7, 18 luglio 2009) oppure perché generici (reclami del 25 maggio 2009, del 22 settembre 2009).
Rigettava il reclamo presentato dal detenuto il 12 giugno 2009 avverso il trattenimento della missiva in data 11 giugno 2009, indirizzata a Elena Bostone, essendo ab origine la corrispondenza limitata ai soli familiari autorizzati al colloquio e non trattandosi di familiare autorizzato ai colloqui. Rigettava, infine, il reclamo proposto dal difensore avverso il provvedimento del Presidente della Terza Sezione Penale, Collegio A, del Tribunale di Napoli nella parte in cui limitava la corrispondenza del detenuto con i soli familiari aventi diritto al colloquio.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, TI, il quale lamenta violazione dell'art. 111 Cost., comma 2, artt. 127 e 178 c.p.p., L. n. 354 del 1975, artt. 18 ter e 4 ter, e successive modifiche con riferimento all'omessa specificazione, nei confronti del ricorrente, delle frasi ritenute ambigue, sì da giustificare la censura, e al diniego di autorizzazione alla consultazione, da parte del difensore, delle missive oggetto del reclamo al fine di poter controdedurre in maniera informata;
b) violazione dell'art. 15 Cost. e della L. n. 354 del 1975, artt. 18 ter e 14 ter e successive modifiche con riferimento al divieto di intrattenere corrispondenza con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La disciplina sulle limitazioni e i controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è interamente regolata dalla L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, come modificata, per la materia, dalla L. 8 aprile 2004, n. 95). Il primo comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni e censure (visto di controllo), disciplinate dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto.
Le censure e i controlli della corrispondenza, incidendo su un diritto fondamentale le cui limitazioni sono, ai sensi dell'art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, possono essere attuati, anche nei confronti dei detenuti e degli internati, soltanto in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti. Relativamente alla procedura da seguire, l'art. 18 ter ord. pen., comma 6, prevede che, per quanto non diversamente disposto, in relazione al procedimento instaurato a seguito del reclamo proposto nel rispetto dell'iter delineato dall'art. 14 ter ord. pen., trovano applicazione le disposizioni dell'art. 666 c.p.p.. 2. Tanto premesso, il Collegio ritiene priva di pregio la prima censura, atteso che l'eventuale indicazione al detenuto, nei cui confronti venga disposto il trattenimento della corrispondenza, delle frasi ritenute dal contenuto ambiguo o sospetto che hanno giustificato il trattenimento della corrispondenza finirebbe con il vanificare le finalità investigative, di prevenzione di ulteriori reati, di garanzia di sicurezza e ordine dell'istituto penitenziario perseguite con il provvedimento motivato di controllo e di censura e di svuotare quest'ultimo di ogni significato.
Parimenti infondata è anche l'ulteriore doglianza con la quale si lamenta l'omessa autorizzazione all'esame, da parte del difensore, della corrispondenza trattenuta, tenuto conto della mancanza di una specifica previsione normativa che disciplini tale facoltà e delle scansioni procedimentali delineate dall'art. 666 c.p.p., richiamato dall'art. 18 ter ord. pen., comma 6.
Non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo di ricorso. Il divieto di intrattenere corrispondenza con persone non appartenenti al proprio nucleo familiare rientra nella previsione della L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, comma 1, lett. a), e successive modifiche, ispirato ad un corretto bilanciamento tra la libertà di corrispondenza ed esigenze investigative, preventive, di tutela della sicurezza e dell'ordine dell'istituto penitenziario che devono formare oggetto di specificazione illustrazione nell'ambito del decreto motivato di competenza dell'Autorità giudiziaria. Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, avendo, con motivazione compiuta e correttamente argomentata, evidenziato, in tale ottica, il ruolo apicale di TI nell'organizzazione criminale di appartenenza e l'esigenza di scongiurare contatti con l'ambiente esterno tramite terzi in grado di veicolare messaggi agli associati rimasti liberi.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010