Sentenza 9 dicembre 2002
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1990, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968 (applicabile nel caso di specie "ratione temporis", ancorché abrogata dall'art. 22 della legge n. 68 del 1999), nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili, nonché a seguito e della legge n. 104 del 1992, che, all'art. 3, considera persona handicappata anche quella che presenta una minorazione psichica o sensoriale, oltre che fisica, riconoscendo che la stessa ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore, e, all'art. 19, rende applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 482 del 1968 a coloro che, affetti da minorazione psichica, abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili, è intervenuta una assoluta equiparazione fra il soggetto che è affetto da invalidità fisica e quello che è affetto da invalidità psichica, con la conseguenza che anche per quest'ultimo valevano, prima della loro abrogazione, le regole relative alla iscrizione nelle speciali liste del collocamento obbligatorio e identica disciplina era dettata in materia di elargizione delle provvidenze patrimoniali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17530 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RI IN, elett.te dom.to in Roma, Via Paolo Emilio n. 24/D, presso lo studio dell'Avv. Placido Puliatti, che unitamente all'Avv. Angela Deluigi lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale per legge è rappresentato e difeso.
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 1314 del 26.1.1999 (R.G. n. 998/97). Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 18.6.2002;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 29 dicembre 1994 IN RI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma il Ministero dell'Interno e chiedeva che lo stesso fosse condannato ad erogargli la pensione di inabilità o, in subordine, l'assegno mensile di invalidità. Costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza dell'11 gennaio 1996 il Pretore, tenuto conto delle conclusioni della disposta consulenza tecnica d'ufficio, condannava il Ministero ad erogare al RI, ai sensi dell'art. 13 l. 30 marzo 1971 n. 118, l'assegno di invalidità.
Questa sentenza, impugnata dal Ministero, veniva riformata dal Tribunale di Roma con sentenza del 26 gennaio 1999, in base al rilievo che il RI non aveva dato prova di essere iscritto nelle liste speciali del collocamento obbligatorio o, quanto meno, di avere presentato la domanda per ottenere l'iscrizione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RI, che ha dedotto due distinti motivi.
Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno. Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso il RI denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 d.l. 30 gennaio 1971 n. 5, convertito in l. 30 marzo 1971 n. 118, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene che il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che per ottenere l'erogazione dell'assegno di invalidità l'interessato deve dimostrare di essere iscritto nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, non avendo considerato che il riferimento, puro e semplice, fatto dalla legge allo stato di incollocazione al lavoro, "per il tempo in cui tale condizione sussiste", altro non può indicare che la situazione di disoccupazione, con mancanza di reddito da lavoro, è dimostrabile con ogni mezzo di prova, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. A detta del ricorrente, inoltre, se si accedesse alla tesi sostenuta dal Tribunale, si dovrebbe ritenere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 13, dato che, potendo la domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio essere inoltrata solamente dopo che la competente commissione ha riconosciuto lo stato di inabilità previsto dalla legge, il diritto all'assegno non potrebbe essere dichiarato con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa - e precisamente dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, come avviene per tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali ma da una data successiva (quella di presentazione della successiva domanda di iscrizione nelle liste di collocamento).
Questo motivo è privo di fondamento.
Va preliminarmente rilevato che le disposizioni dettate dal legislatore per la tutela dell'invalidità civile sono in primo luogo dirette ad agevolare l'invalido a reperire un'attività lavorativa compatibile con le sue condizioni, mentre le provvidenze di natura patrimoniale, come quella prevista dall'art. 13 d.l. 30 gennaio 1971 n. 5, convertito in l. 30 marzo 1971 n. 118, debbono essere erogate solamente se (e dopo che) l'interessato abbia dimostrato di non essere riuscito, nonostante i presidi posti in essere dalla legge, ad ottenere un'utile collocazione nel mondo del lavoro. Se si tiene conto di ciò e se, per conseguenza, la disposizione contenuta nel medesimo art. 13 si interpreta non solo secondo il suo tenore letterale, ma soprattutto in base alla sua ratio, si comprende come da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 203 del 10 gennaio 1992, sia stato affermato che, fermo restando che lo stato di incollocato al lavoro relativo ai soggetti invalidi è richiesto come uno degli elementi costitutivi del diritto all'assegno previsto dall'art. 13 della l. 30 marzo 1971 n. 118 - sicché la mancata iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio implica non già un difetto di prova, ma la carenza di un elemento della complessa fattispecie prevista dalla legge - tale stato fa riferimento ad una condizione diversa da quella di mera disoccupazione o non occupazione;
ed è stato aggiunto che il requisito in questione sussiste quando l'interessato, essendo iscritto o, quanto meno, avendo presentato domanda di iscrizione nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un'occupazione in mansioni compatibili, con la conseguenza che la mancata iscrizione o domanda di iscrizione "si traduce in un difetto del requisito, come tale rilevante ai fini della decisione sul diritto all'assegno di invalidità". In altre parole, secondo il pensiero delle Sezioni Unite, il termine "incollocato" non è sinonimo di "disoccupato" o "non occupato", incollocato essendo soltanto colui che, dopo che sono state attivate tutte le procedure previste dalla l. 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni - per il periodo di tempo della sua vigenza e, quindi, applicabile al caso in esame, non potendosi tenere conto, con riferimento all'epoca in cui il RI ha chiesto la prestazione assistenziale, della sua intervenuta abrogazione per effetto dell'entrata in vigore della successiva l. 12 marzo 1999 n. 68 recante le nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili - non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche (v. in tal senso la successiva giurisprudenza, conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e, per tutte, Cass. 21 febbraio 2001 n. 2564). D'altra parte, per rispondere all'altra obiezione espressa dal ricorrente e, quindi, per ritenere la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, sopra più volte indicato nonché per confutare le conclusioni cui era pervenuto un minoritario orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. 19 gennaio 1999 n. 473), ormai superato - basta riportare quanto è stato precisato nella sopra indicata sentenza n. 2564 del 21 febbraio 2001, secondo cui, posto che l'invalido potrebbe non ricevere un'adeguata tutela per il periodo di tempo che intercorre fra la domanda di accertamento dell'esistenza del requisito sanitario, presentata alle competenti commissioni, e il momento in cui avviene tale accertamento (in sede amministrativa o giudiziaria), è sufficiente, ai fini dell'esistenza del requisito dell'incollocamento al lavoro, la sola presentazione della domanda di iscrizione nelle suddette liste (v. in tal senso, come si è detto, anche la sopra indicata sentenza delle Sezioni Unite). Con il secondo motivo dell'impugnazione il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 19 l. 2 aprile 1968 n. 482 (art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.) ed afferma che,
essendo stato riscontrato nei suoi confronti un deficit intellettivo con probabile deterioramento mentale e, quindi, una condizione di invalidità psichica e non fisica, tale condizione impediva l'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, posto che il suddetto art. 5 stabiliva che, per il riconoscimento di tale diritto, dovevano essere considerati invalidi civili solamente i soggetti affetti da minorazioni fisiche e non psichiche. Anche questo motivo è infondato.
Richiamato quanto è stato detto sopra circa l'applicabilità al caso in esame, ratione temporis, delle disposizioni contenute nella l. 2 aprile 1968 n. 482 - poi abrogate dall'art. 22 della l. 12 marzo 1999 n. 68 - ai fini della decisione è necessario riferire la disciplina che regolava la materia.
L'art. 5 della suddetta legge n. 482 del 1968, il quale limitava ai soli affetti da minorazioni fisiche lo stato di invalido civile, con sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2 febbraio 1990 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili". A seguito di tale sentenza, è intervenuto il legislatore, il quale, con la l. 5 febbraio 1992 n. 104 (c.d. legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha introdotto varie disposizioni a correzione e modifica di quelle dettate nella legge precedente, stabilendo: a) che persona handicappata è anche quella che presenta una minorazione psichica o sensoriale, oltre che fisica, e che la stessa l'ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore" (art. 3, primo e secondo comma); b) che gli accertamenti relativi alle minorazioni e alla necessità degli interventi assistenziali sono effettuati dalle unità sanitarie locali (ora aziende unità sanitarie locali) "mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295", integrate da un esperto nei casi da esaminare
(art. 4); e) che le disposizioni di cui alla legge n. 482 del 1968 e successive modificazioni "devono intendersi applicabili a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili", dovendo tale capacità essere accertata "dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche e psicologiche" (art. 19).
Come, quindi, risulta evidente dalla sentenza della Corte costituzionale e dal combinato disposto delle norme della legge poi emanata, al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro è intervenuta una assoluta equiparazione fra il soggetto che è afflitto da invalidità fisica e quello che è affetto da invalidità psichica;
con la conseguenza che anche per quest'ultimo valevano le regole relative alla iscrizione nelle speciali liste del collocamento obbligatorio e identica disciplina era dettata in materia di elargizione delle provvidenze patrimoniali di assistenza. Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, poiché la sentenza impugnata si sottrae alle censure dedotte dal RI, il ricorso deve essere rigettato. Attesa la natura della controversia, non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio (art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2002