Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17530
CASS
Sentenza 9 dicembre 2002

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A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1990, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968 (applicabile nel caso di specie "ratione temporis", ancorché abrogata dall'art. 22 della legge n. 68 del 1999), nella parte in cui non considera, ai fini della legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili, nonché a seguito e della legge n. 104 del 1992, che, all'art. 3, considera persona handicappata anche quella che presenta una minorazione psichica o sensoriale, oltre che fisica, riconoscendo che la stessa ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore, e, all'art. 19, rende applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 482 del 1968 a coloro che, affetti da minorazione psichica, abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili, è intervenuta una assoluta equiparazione fra il soggetto che è affetto da invalidità fisica e quello che è affetto da invalidità psichica, con la conseguenza che anche per quest'ultimo valevano, prima della loro abrogazione, le regole relative alla iscrizione nelle speciali liste del collocamento obbligatorio e identica disciplina era dettata in materia di elargizione delle provvidenze patrimoniali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17530
    Data del deposito : 9 dicembre 2002

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