Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/05/2002, n. 6231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6231 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE SE062 3 1/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE PERTINENZE Composta dagli Ill.mil Sigg.ri-Magistrati: Dott. OS DE JULIO Presidente R.G.N. 20061/99 18065 COLARUSSO Rel. Consigliere- Dott. Vincenzo Cron. 1375 SCHETTINO Consigliere Dott. Olindo Rep. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud. 29/01/02 GOLDONI Consigliere- Dott. Umberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta cap B ORE dal Sig. per diritti € 3160sul ricorso proposto da: D'LO CA, difeso da se stesso, elettivamente il 2 MAG. 2002 IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 077 1.1560 CANCELLED GU CLARA, elettivamente domiciliata in ROMA PZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dagli avvocati FEDERICO DE GERONIMO, MARIO BARCELLONA, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 nonchè contro 136 SAPUPPO STEFANO;
-1- intimato avverso la sentenza n. 641/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 24/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 6.11.1989 l'Avv. AR D'NG convenne in giudizio innanzi al Tribunale e D'GAdi Catania i coniugi AN CL Vincenzo esponendo che, con atto notarile del 10.1. 1977, egli aveva acquistato dal costruttore PP OS la parte di levante del sottotetto che copriva il suo attico, che tale parte del sottotetto era, fin dal settembre del 1971, nel possesso materiale dei coniugi convenuti per amichevole e graziosa concessione di esso attore;
che i convenuti, appositamente richiesti, si erano rifiutati di rilasciare l'immobile detenuto senza titolo. Il D'NG instava, quindi, per ottenere la condanna di costoro al rilascio del sottotetto col risarcimento dei danni. Si costituiva la sola AN esponendo che, a seguito di preliminare per l'acquisto di un appartamento al quinto piano dello stabile stipulato col PP il 3.6.1969, aveva ricevuto in consegna l'appartamento con garage e che nella parte di levante del sottotetto erano ubicate due vasche di acqua;
di avere, nella primavera del 1970, convenuto col PP anche l'acquisto del sottotetto per il prezzo di L. 800.000, somma che 2 aveva pagato il 28.5.1971; che il PP, con lettera del 30.11.972, aveva comunicato di non trasferire il sottotetto per questioni poter insorte con l'Avv. AR D'NG; che costui, infatti, con atto di citazione del 3.3.1972 aveva convenuto il PP per ottenere il trasferimento del sottotetto in questione e che, con atto del 23.12.1972, essa AN aveva acquistato dal PP il solo appartamento col garage rinviando il trasferimento del sottotetto alla definizione della vertenza tra il PP ed il D'NG; che in data 26.1.1976 era stata cancellata la causa introdotta dal D'NG contro il PP senza che di tanto essa AN fosse informata e che il D'NG si era fatto trasferire il sottotetto con successivo atto notarile del 10.1.1977. La essereAN, quindi, eccepiva di proprietaria di un sesto della porzione di levante del sottotetto, in quanto locale condominiale er subordinatamente, di essere titolare di un diritto di servitù di acquedotto costituita per destinazione del padre di famiglia. Sosteneva, inoltre, che il marito D'GA Vincenzo era estraneo ad ogni rapporto in ordine al sottotetto e che ella aveva diritto al risarcimento del danno 3 sia nei confronti del D'NG che del PP che chiamava in causa previa autorizzazione del G.I.. Il PP, nel costituirsi in giudizio negava che il sottotetto avesse carattere condominiale e negava, altresì, che egli avesse voluto costituire una servitù con la installazione delle due vasche di acqua, avvenuta su autorizzazione del D'NG, nei cui confronti egli aveva assunto l'obbligo di trasferire l'intero sottotetto. Il PP contestava la domanda di danni ed eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto ad ottenerne il ristoro. Con successivo atto di citazione notificato il 1° e 3. 6. 1991 la AN conveniva in separato giudizio l'Avv. D'NG ed PP TE, figlio del PP OS, nel frattempo deceduto, sostenendo che, a seguito di migliore valutazione dei fatti, ella, in virtù dell'atto notarile del 23. 2, 1972, doveva considerarsi acquirente anche in quanto pertinenzadel vano sottotetto dell'immobile principale al cui servizio era stato posto dallo stesso venditore. Il D'NG AR contestava l'assunto della AN mentre non si costituiva il PP TE. 4 Riunite le due cause, il Tribunale di Catania, con sentenza resa in data 18.5.1994, dichiarava che il locale sottotetto, sovrastante la parte di levante del sesto piano dell'edificio condominiale, era di proprietà di D'NG AR per l'acquisto fattone con l'atto pubblico del 10.1.1977 ed ordinava alla convenuta AN di rilasciarlo. Il Tribunale dichiarava, nel contempo, e per quel che ancora interessa, che a favore dell'appartamento della AN si era costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia consistente nel diritto di accumulare acqua potabile nelle due vasche poste nel sottotetto e di addurre l'acqua stessa al sua appartamento al quinto piano dello stabile. Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di risarcimento del danno e dichiarava il difetto di legittimazione passiva del D'GA Vincenzo, marito della AN. Il D'NG proponeva appello contestando la pronuncia dichiarativa di avvenuta costituzione della servitù e lamentando il rigetto della domanda risarcitoria nonché la disposta compensazione totale delle spese. La AN contestava gli assunti dell'appellante 5 今 e proponeva appello incidentale insistendo per il riconoscimento dell'avvenuto acquisto del sottotetto come pertinenza dell'appartamento ed, in subordine, chiedeva fosse dichiarato che, quanto meno, il sottotetto in questione le era stato trasferito per la quota condominiale, posto che nell'atto pubblico di acquisto dell'appartamento non era stata esclusa la condominialità del bene e che appariva più logica la installazione delle vasche in un corpo condominiale anziché in un vano di cui il costruttore si era riservata la proprietà. Il PP si costituiva facendo presente di aver rinunciato alla eredità paterna e chiedendo la revoca della condanna a suo carico contenuta nella sentenza di primo grado per carenza di legittimazione passiva. La Corte di Appello di Catania, per quel che qui interessa, con sentenza in data 8.4.1999, rigettato l'appello principale, dichiarava che il sottotetto in contestazione ( parte di levante ) era stato AN CL quale pertinenza trasferito alla dell'appartamento, con l'atto notarile del 23.12.1972, regolarmente trascritto e che la compravendita del predetto sottotetto intervenuta , tra il PP OS ed il D'NG AR con 6 atto notarile del 10.1.1977, era inefficace nei confronti della AN. Compensava interamente tra le parti le spese del grado. La Corte ha ritenuto essere chiara, la destinazione della porzione di sottotetto a servizio dell'appartamento acquistato dalla AN. Per gli aspetti oggettivi : risultava la installazione delle vasche di raccolta dell'acqua addotta poi, per mezzo di tubazioni distinte attraversanti corpi condominiali, esclusivamente all'appartamento del quinto piano e dal collegamento del punto luce con l'utenza delle AN;
la stessa struttura del sottotetto e la esiguità della parte residua non occupata dalla vasche e dalle tubazioni ne denunziavano l'obiettiva accessorietà alla cosa principale. Dal punto di vista soggettivo era rilevante che il vincolo fosse stato imposto dal costruttore, quando gli appartamenti ed il sottosuolo dalla palazzina non erano stati né alienati né consegnati a terzi, attraverso un atto volontario rappresentato dalla installazione di un impianto ad uso esclusivo della cosa principale e ad essa funzionalmente collegato. Tale volontarietà non risultava alterata neppure dalla creazione con l'atto di vendita al D'NG di talune 7 servitù sul sottotetto di levante a favore del sottotetto di EN né dalla promessa orale di vendita separata del primo alla AN da parte del costruttore che ne aveva ricevuto il prezzo ed era rafforzata dal fatto che, prima del marzo 1971, il PP aveva materialmente separato le due parti del sottotetto, creando due autonome porte di accesso con relative serrature, aveva realizzato due distinti impianti di illuminazione collegati con quelli del quinto e del sesto piano, aveva consegnato alla AN assieme all'appartamento anche il sottotetto di levante ovviamente perché " fosse utilizzato al servizio dell'immobile principale secondo le opere in esso già realizzate e, quindi, in via assolutamente prevalente come locale di allocazione delle vasche e delle relative tubazioni e solo in via marginale e residuale, a cagione dell'esigua superficie e della scarsa per il deposito di oggetti altezza del tetto, e prodotti vari Dopo la cennata lettera del 30.11.1972 il PP non aveva rimosso le vasche né le tubazioni, non aveva restituito la somma ricevuta ed aveva lasciato il sottotetto nella disponibilità della AN, di tal che non poteva neppure escludersi che dopo tale lettera si sia 8 potuto e voluto ricostituire il vincolo pertinenziale. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il D'NG AR che si affida a quattro motivi. AN NN resiste con controricorso. le Sapupp. non svolge ottività difensive- MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 817, 818 e 1362 c. 2 c.C., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente sostiene che, a causa della natura esclusivamente obbligatoria dei rapporti esistenti tra le parti nella primavera del 1971, non poteva configurarsi l'insorgere del vincolo pertinenziale, per il quale non erano ravvisabili gli elementi né oggettivo né soggettivo. La mancata rimozione delle vasche non poteva assumere la rilevanza attribuita dalla Corte di merito stante la impossibilità per il PP di accedere al sottotetto se non con la violenza e commettendo un reato. Il collegamento delle vasche l'appartamento della AN era stato reso con possibile solo con l'attraversamento dell'appartamento al sesto piano di proprietà del D'NG di altri beni ( vani scale e vano ascensore di cui il PP non aveva la 9 disponibilità "perché già promessi in vendita 0 "1già venduti e nessuna prova vi era del fatto che i tubi attraversassero solo corpi condominiali, come apoditticamente affermato dalla Corte di Appello. La sussistenza dell'elemento oggettivo era smentita dall'accordo di vendita separata del sottotetto e dal carattere meramente obbligatorio dei rapporti originari tra le parti che escludevano qualsiasi diritto di natura reale. Le due vasche erano state ordinate e pagate dalla AN che, 11 la iniziativa per peraltro, aveva assunto l'accordo sul sottotetto " Non vi sarebbe traccia di collegamento tra il sottotetto e l'appartamento della AN. Il PP nella lettera 30.11.1972 aveva escluso la possibilità di vendita del sottotetto menzionando le iniziative assunte dall'Avv. D'NG e, quindi, riferendosi al un corpo autonomo rispetto sottotetto come nell'atto di vendita PP all'appartamento: AN non vi era alcun cenno al sottotetto, come sarebbe stato naturale data la lontananza fisica del bene e, comunque, la necessità di " vincere il contenuto negativo della lettera 30.11.1972. che, perciò, In proposito, al Corte di Appello, del contratto era incorsa nell'interpretazione 10 anche nella violazione dell'art. 1362 c.C., aveva omesso di considerare circostanze di fatto fondamentali che escludevano l'intenzione del PP di porre in essere in vincolo pertinenziale. In particolare : a) non era stato considerato che la AN nella comparsa di costituzione del 20.12.89 aveva accennato all'accordo di rinviare la stipula dell'atto di trasferimento del sottotetto non menzionato nell'atto di vendita del 23.12.1972; b) che nella stessa comparsa la AN aveva chiesto il riconoscimento della natura condominiale della porzione di sottotetto%;B c) che il PP, nella comparsa di costituzione nel primo giudizio del 13.10. 1990, personalmente sottoscritta, aveva sostanzialmente escluso il vincolo pertinenziale Nel secondo motivo si deduce - sotto il profilo della violazione degli artt. 818 comma 3 c.c. in relazione agli artt. 2643 n. e 2644 C.C. e della insufficiente e contraddittoria motivazione che la servitù limitativa delle utilizzazione del )sottotetto di EN ( a solo ripostiglio costituita nell'atto di vendita PP D'NG, regolarmente trascritto, implicava la volontà del PP di escludere la diversa destinazione come 11 ricovero di vasche che, peraltro, la stessa Corte di Appello aveva ritenuto assolutamente prevalente. Oltre alla violazione di legge, su tale punto decisivo della controversia era mancata una adeguata motivazione. Nel terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1062 e 1362 C. 2 C.C. sotto il profilo che il riconoscimento della inesistenza del vincolo pertinenziale lascerebbe impregiudicata la questione della esistenza delle servitù per destinazione del padre di famiglia che il Tribunale aveva ritenuto costituita con pronuncia espressamente gravata di appello. In ogni caso, anche una pronuncia di conferma pertinenziale "1 dell'esistenza del vincolo imporrebbe a questa Corte la pronunzia sulla rilevanza ( о non ) del vincolo di destinazione " "soltanto a ripostiglio del sottotetto. Seguono, nel motivo, una serie di argomentazioni in fatto ed in diritto tese a dimostrare la inesistenza delle servitù per destinazione del padre di famiglia per giungere alla conclusione che la Corte di Appello incorsa in vizio di motivazione non avendo preso in esame la questione. Nel quarto motivo si deduce violazione e falsa 12 applicazione degli artt. 2043 e 1226 c.c.. Il motivo è espressamente formulato per l'evenienza della esclusione del vincolo pertinenziale da cui deriverebbe la illegittimità del possesso del sottotetto da parte della AN, con conseguente suo obbligo di risarcire i danni al ricorrente. I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati per la loro intima connessione. Occorre premettere, innanzitutto che l'accertamento della sussistenza del vincolo pertinenziale tra due beni costituisce apprezzamento di fatt riservato al giudice di merito e in censurabile in sede di legittimità se non per violazione di legge o per vizio di motivazione. Il rapporto pertinenziale consiste, da punto di vista oggettivo, in un collegamento economico giuridico di strumentalità e complementarietà tra due beni, anche immobili, autonomi e distinti e non necessariamente contigui, costituito ( elemento soggettivo ) da chi sia proprietario o titolare di un diritto reale su entrambi i beni il quale destini uno di essi a servizio duraturo о ad ornamento dell'altro. Nel caso di specie è pacifico che il PP fosse all'origine proprietaruio dell'intero fabbricato 13 diviso per piani e fornito di sottotetto e che egli, prima delle vendite alle due parti in causa, bozzioni aveva installato nelle due parti del sottotetto ( levante e EN ) vasche distinte per la raccolta di acque e, più specificamente, nella parte di levante le vasche adducevano, attraverso tubazion autonoma, l'acqua all'appartamento della AN, alla quale il sottotetto era stato consegnato unitamente all'appartamento all'atto delle firma del preliminare. Né è contestato, in punto di fatto, che le vasche occupassero quasi l'intero sottotetto ( rendendo pressoché irrilevante la parte residua ) né che questo fosse stato separato dal sottotetto di EN e, come questo, dotato di un ingresso autonomo, di autonomo impianto luce, collegato con l'impianto elettrico di pertinenza dell'immobile principale. Non è, quindi, censurabile dal punto di vista logico giuridico la sentenza di merito che è giunta alla conclusione di trarre da tutti gli elementi esposti il convincimento della sussistenza della volontà effettiva del costruttore di imprimere al sottotetto consegnato alla AN un vincolo di destinazione funzionale al servizio dell'appartamento di costei, a nulla rilevando la 14 My non contiguità e la mancata menzione del sottotetto nell'atto di vendita definitivo. La Corte di Appello si è fatta anche carico delle obiezioni difensive del D'NG, sostanzialmente volte ad insinuare il dubbio sull'elemento soggettivo, fornendo ad esse una adeguata risposta in base alla fondamentale in motivazione considerazione che il costruttore PP non mutò in nulla la struttura oggettiva del collegamento tra i due beni e non pose in essere alcun atto che fosse sintomatico di una volontà contraria al permanere del vincolo pertinenziale impresso al all'appartamento. Ed, in sottotetto rispetto proposito, è evidente la irrilevanza degli atti о dei fatti successivi alla vendita dell'appartamento alla AN in forza della quale si era già, ope legis, trasferita la individuata pertinenza né può aver rilievo la servitù imposta sul sottotetto di levante a favore della parte di EN ( venduta al D'NG ) il 2.9.1971, trattandosi di vincolo non incompatibile con la destinazione pertinenziale in concreto impressa. La Corte di merito si è fatta, altresì, carico del significato della lettera inviata dal PP alla AN il 30.11.1972, a seguito della iniziativa 15 giudiziaria assunta dal D'NG, escludendo, con congrua e logicamente coerente motivazione, che a questa potesse attribuirsi l'inequivocabile significato di esclusione del vincolo pertinenziale tra i due beni ( pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata ). Ed alla motivazione adottata dai giudici di merito il ricorrente si limita ad opporre una propria diversa valutazione del fatto nel senso a lui più vantaggioso ma senza indicare quali siano, sul punto, i singoli passaggi motivazionali affetti da vizi di illogicità о di insanabile contraddittorietà. Il terzo motivo è parimenti infondato. L'assunto del ricorrente, in esso contenuto, se aveva un senso nell'ottica della sentenza di primo grado non ne ha alcuno una volta che è stata riconosciuta alla AN la proprietà del sottotetto di levante ( che dovrebbe, inammissibilmente, essere considerato come fondo servente nel contesto della servitù di acquedotto a favore all'appartamento di costei, fondo dominante ). E' evidente che la questione se ritualmente si sarebbe riproposta in appello nel caso dedotta - impugnata fosse stata in cui il cui la sentenza annullata nel punto, decisivo ed assorbente, del 16 riconoscimento delle proprietà del sottotetto di levante in capo alla AN. Della irrilevanza dell'altra servitù stabilita sul sottotetto di levante a favore di quello di EN si è già accennato. Deve solo precisarsi che anche la limitazione imposta all'uso del sottotetto ( come ripostiglio, con esclusione della destinazione a soggiorno ) è argomento non decisivo né logicamente incompatibile con il vincolo di strumentalità pertinenziale imposto in precedenza dal proprietario. Non Occorre farsi carico più di tanto della espressamente infondatezza del quarto motivo, verificatasi ) proposto per la evenienza 1 non della esclusione del vincolo pertinenziale. E' a carico del ricorrente il rimborso delle spese processuali, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle resistente, delle spese processuali che liquida in euro 1162, 50 di cui euro 1.000 ( mille ) per onorario. Così deciso in Roma addì 29 gennaio 2002 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile. 17 IL PRESIDENTEпереви Il Consigliere estensore Relaxums IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 2 MAG. 2002 109T129,33 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 456T 51,65 09 TOT 18098 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in deta 3.0 MAG. 2007 Serie 4 03555... versa te €. versate € 180,98 (euro RENOTANT 98, p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) U Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. A. RACC CHINI) 18