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Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Tentata concussione: competenza territoriale e ultimo atto via PECLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 5 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2026, n. 11370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11370 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale sulla competenza per territorio, rimesso ex art. 24-bis cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI con ordinanza del 18/12/2025 nel procedimento n. 5433/2020 R.G. nei confronti di: RA LE, nato il [...] a [...]-a MA AB, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] Palermo BU NT, nato il [...] a [...] udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di RI;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11370 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 11/02/2026 udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Antonio Miriello, in sostituzione dell'Avv. Maria DO Licata, in difesa delle parti civili AST Aeroservizi S.p.A. e CO GI, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di RI;
Udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. RO RG, quale difensore di AN CI, nonché in sostituzione dell'Avv. SE Rochira, difensore di CO Di GI, IE OL GL e NO RI, e dell'Avv. RO NO, difensore di NI LA, che si è riportato alla memoria depositata ed ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Ciro Pellegrino, difensore di IA US, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Simona Attolini, in sostituzione dell'Avv. SE LL, difensore di NZ EL AL e di SE EL, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Mario Antinucci, difensore di LE RA, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Nicolò Grillo, difensore di IA US, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Simona Attolini, difensore di LE RA, AB MA e BR LA, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, con ordinanza in data 18/12/2025, ha rimesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod—proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio, contestata con memorie o con deduzioni orali dei difensori degli imputati LE RA, AB MA, CO Di GI, AN CI, BR LA, IE OL GL, NO RI, NZ EL AL, SE EL, NI LA, IA US, NT BU, tutti chiamati a rispondere in concorso tra loro del delitto di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen., oltre che US e Di GI anche del reato di cui all'art. 326 cod. pen. La contestazione riguarda l'addebito mosso a tutti gli imputati quali dirigenti centrali e locali di ENAC di avere, abusando delle loro qualità e con plurime 2 condotte costrittive dal febbraio 2018 al 13.12.2021 (lettere da A ad M del capo di imputazione) tentato di costringere FU NO e CO GI, rispettivamente amministratore unico e direttore generale della AST Aeroservizi S.p.A., concessionaria della gestione dell'aeroporto di PE, a dare indebitamente in subconcessione a US IA la gestione del deposito carburante all'interno dell'aeroporto su area già arbitrariamente occupata da tempo dalle società Nautilus Aviation S.r.l. e Nautilus Aviation S.p.A., riconducibili a US. 2. Va premesso che, con precedente ordinanza del 24/04/2025, il G.u.p. di RI aveva già disposto, nell'ambito del medesimo procedimento, rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. che veniva dichiarato inammissibile da questa Corte (ord. Sez. 6, n. 31230 del 10/06/2025) in ragione dell'assenza di un chiaro inquadramento dei fatti oggetto di imputazione in terminijún unico, pur articolato, reato di tentata concussione ovvero di plurime condotte in continuazione tra loro, risultando applicabili, in base alla soluzione proposta, ai fini della determinazione della competenza territoriale, canoni valutativi diversi, desunti dagli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. All'esito di tale pronuncia, il Pubblico ministero procedeva, nell'udienza del 16.10.2025, alla riformulazione del capo di imputazione in termini di un unico reato di concussione contestato nella forma tentata. A fronte delle eccezioni di incompetenza territoriale formulate anche in relazione alla nuova contestazione dai difensori degli imputati, il giudice ha disposto nuovo rinvio pregiudiziale con l'ordinanza sopra indicata. 3. Nell'ordinanza di rinvio si osserva, preliminarmente, che il delitto di tentata concussione contestato al capo A) è il reato più grave e che dunque, ove i reati contestati nei tre distinti capi di imputazione dovessero radicare competenze territoriali diverse, la competenza dovrebbe essere stabilita, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., in relazione al reato più grave di cui al capo A). Riguardo a quest'ultimo reato, la cui contestazione i articola nella indicazione di plurime condotte realizzate tra febbraio 2018 e il 13/12/2021 (e partitamente indicate nelle lettere da A a M), l'ultimo segmento del tentativo cui ricollegare l'operatività della regola di cui all'art. 8, comma 4, cod. proc. pen. («Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto») è costituito dalla condotta descritta alla lettera M (corrispondente alla lettera N dell'originario capo di imputazione e così indicata sia nell'ordinanza di rinvio che nelle memorie depositate dalle parti), consistita nell'avere l'ENAC formulato il 13/12/2021 una proposta di revoca della 3 concessione a suo tempo accordata ad AST S.p.A., adottata a Roma nella sede dell'ENAC. La questione che il G.u.p. ha rimesso alla valutazione di questa Corte attiene, dunque, ai criteri in base ai quali individuare il luogo di commissione dell'ultimo atto, individuato nella proposta di revoca della concessione formulata da ENAC il 13/12/2021 a Roma. Nella prospettazione dei difensori degli imputati tale luogo va individuato in quello di adozione dell'atto e dunque in Roma ove ha sede l'ENAC. A sostegno di tale tesi si evocano: - l'orientamento di legittimità in materia di interpretazione dell'art. 8 cod. proc. pen., con specifico riferimento alla dimensione "naturalistica" che in tale contesto assume la nozione di ultimo atto diretto ad eseguire il reato, rilevando dunque l'azione posta in essere dal pubblico ufficiale;
- l'orientamento di legittimità in materia di tentata concussione, per la cui sussistenza si è ritenuto irrilevante l'effettivo prodursi di uno stato di soggezione della vittima, essendo sufficiente che la condotta del pubblico ufficiale abbia natura intimidatoria e sia dunque idonea a coartare, pur se tale effetto in concreto non si verifica;
- la lettera dell'art. 8, comma 4, cod. proc. pen. che fa riferimento al luogo in cui è stato "compiuto" l'ultimo atto, rimanendo irrilevante, ai fini della determinazione della competenza, l'effetto che da quell'atto deriva;
- la disciplina in materia di prescrizione ed in particolare l'art. 158 cod. pen. che, quanto al reato tentato, individua il termine di decorrenza nel giorno in cui «è cessata l'attività del reo» con ciò attribuendosi esclusiva rilevanza all'azione posta in essere dal reo e non ai suoi effetti. Nella prospettazione del Pubblico ministero rileva, invece, il luogo in cui tale atto ha prodotto (o tentato di produrre) l'effetto costrittivo tipico, che coincide con il luogo in cui le persone offese hanno avuto conoscenza della proposta di revoca della concessione, individuato in PE o comunque in luogo compreso nel circondario del Tribunale di RI. A fronte di tali diverse prospettazioni, il giudice del rinvio osserva che il riferimento letterale, rinvenibile nell'art. 8 cod. proc. pen., al luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto non esclude che l'atto presupponga, ove implichi una costrizione, un rapporto duale tra autore e persona offesa: mentre di per sé l'abuso della qualità non richiede necessariamente una controparte, non così è per l'atto costrittivo che, al di là dei suoi effetti, comunque implica la percezione dell'atto avente valenza intimidatoria o coercitiva da parte della persona cui la costrizione è rivolta, cosicché la competenza va individuata in relazione al luogo in cui si trova 4 la parte offesa, non rilevando in senso contrario che l'atto si risolva in un provvedimento amministrativo. A conferma di tale impostazione, che privilegia, il G.u.p. evoca diverse pronunce di legittimità in tema di maltrattamenti, di induzione alla prostituzione minorile nonché di diffamazione a mezzo internet per poi concludere nel senso che, nel tentativo di concussione, la competenza si radica nel luogo in cui si produce l'effetto costrittivo, ovvero il luogo in cui si trova la persona offesa quando è coartata nella sua volontà e che la conclusione non muta se la condotta concussiva è integrata dall'adozione di un provvedimento amministrativo. Ritenendo, tuttavia, non manifestamente infondate le argomentazioni della difesa, il giudice ha rimesso a questa Corte la seguente questione: "se nel delitto di tentata concussione commesso mediante adozione di un provvedimento amministrativo, la competenza si radichi nel luogo in cui l'atto è stato adottato ovvero nel luogo in cui le persone offese ne hanno avuto conoscenza". Il Giudice rileva, inoltre, che le eccezioni sollevate dai difensori pongono una ulteriore questione, ovvero se sia possibile e con quali criteri giuridici, individuare il luogo in cui le persone offese hanno avuto concreta notizia della proposta di revoca. Se, come ritenuto dai difensori, questa possibilità fosse da escludere, si dovrebbe fare ricorso ad uno dei criteri residuali di determinazione della competenza, che, secondo alcuni difensori, dovrebbe individuarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., nel luogo in cui è stato posto in essere un frammento precedente della condotta, da individuarsi nell'adozione della proposta, avvenuta a Roma;
secondo altri difensori si dovrebbe ricorrere al criterio residuale 1/2.6 del luogo di commissione del reato meno grave di cui all'art. 5; 62 cod. pen. che,/, nel caso di specie, risulta commesso, come da contestazione, in Roma. Sul punto, il G.u.p. osserva che la proposta di revoca venne inviata a mezzo PEC ad AST S.p.A. (come documentato con l'allegato n. 9 della memoria depositata nell'interesse dell'imputato LA) e che dalle indagini integrative depositate dal Pubblico ministero risulta che le PEC indirizzate alla società AST S.p.A. venivano ricevute tramite i server allocati direttamente a PE. Inoltre, dalle sommarie informazioni rese da NO FU e GI CO (rispettivamente amministratore unico e direttore generale della AST Aeroservizi S.p.A.) risulta che tutte le PEC venivano scaricate e protocollate a PE e poi sottoposte all'attenzione di CO, che a sua volta le faceva leggere a FU, ciò da cui consegue che il luogo di concreta conoscenza della proposta di revoca di concessione individuata quale ultimo atto riconducibile alla complessiva condotta concussiva è comunque compreso nel circondario del Tribunale di RI, essendo RI il luogo di residenza di CO e PE il luogo di 5 svolgimento della sua attività lavorativa in cui è stata concretamente scaricata e protocollata la PEC. Il Giudice tuttavia, ritenendo non manifestamente infondate le questioni poste dai difensori, ha rimesso alla valutazione di questa Corte una seconda questione: "se, nell'individuare il luogo in cui le persone offese hanno avuto conoscenza del provvedimento amministrativo avente forza costrittiva, deve attribuirsi rilevanza all'ubicazione del server dal quale è stata scaricata la PEC contenente la comunicazione della revoca ovvero al luogo nel quale si trova effettivamente la persona offesa al momento in cui ha ricevuto la PEC. 4. Risultano depositate in atti memoria a firma degli avvocati Davide EL e RO RG, quali difensori di AN CI e memoria a firma degli avvocati RO NO e SE Rochira, quali difensori di CO Di GI, IE OL GL e NO RI, cui sono allegati cinque documenti già indicati dal G.u.p. depositati in udienza preliminare (una memoria a firma dell'Avv. Michele Pilia nell'interesse degli imputati Di GI, GL e RI;
una relazione di consulenza di parte già allegata alla memoria dell'Avv. Pilia;
una memoria degli Avv. RO Zannotti e Valerio Rocha nell'interesse dell'imputato LA;
un manuale di gestione del protocollo informatico e di conservazione dei documenti già allegato a tale ultima memoria;
una memoria dell'Avv. Pilia con la quale era stata eccepita l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni prodotte dal Pubblico ministero quali indagini integrative in udienza preliminare). Le memorie depositate in atti sviluppano argomentazioni sostanzialmente comuni, cosicché possono essere illustrate congiuntamente. Si ribadisce, innanzitutto, che l'ultimo della serie di atti integranti l'unico tentativo di concussione è da individuarsi nella formulazione della proposta di revoca della concessione di cui alla nota ENAC del 13.12.2021 (condotta descritta alla lettera M), che risulta redatta e firmata digitalmente dal dott. RA, nella sua qualità di Direttore generale, presso la sede della direzione generale ENAC a Roma e ivi protocollato in uscita, come da documentazione già depositata agli atti. Si osserva, poi, che l'effetto di "costrizione" evocato dal giudice attiene piuttosto al momento consumativo del reato laddove il tentativo è da individuarsi negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il soggetto passivo a promettere o dare l'indebito, attraverso l'abuso della qualità e dei poteri. È, quindi, con riferimento al comportamento abusante che va valutata l'idoneità e la direzione univoca della condotta, essendo elemento costitutivo del reato non la minaccia bensì l'abuso della qualità cui consegue l'effetto costrittivo e che costituisce il discrimine rispetto ad altre fattispecie contigue quali, per esempio, 6 quella di estorsione. Non rileva, di contro, la percezione dell'atto e il conseguente stato di soggezione della vittima che non è neppure evocato nel capo di imputazione e che comunque attiene al momento consumativo del reato. L'unico dato di rilievo è dunque la condotta dell'agente e non i suoi effetti meramente potenziali e comunque non verificatisi. Tale conclusione sarebbe coerente con i principi espressi in diverse pronunce di legittimità in tema di concussione (richiamate nelle memorie), oltre che con la lettera dell'art. 158 cod. pen. che individua la decorrenza del termine di prescrizione, per il reato tentato, nel momento in cui è cessata la condotta dell'agente. Del tutto inconferenti sarebbero, di contro, i precedenti giurisprudenziali richiamati dal G.u.p. a conforto della tesi della necessità della percezione da parte della vittima dell'atto posto in essere dal pubblico ufficiale e del conseguente effetto costrittivo, trattandosi di pronunce concernenti reati differenti per struttura e modalità di realizzazione o comunque riguardanti fattispecie consumate. Si rileva, inoltre, (nella memoria depositata dagli avvocati Davide EL e RO RG) che il documento contenente la proposta di revoca della concessione era in realtà indirizzato al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Direzione generale trasporti aerei) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza), aventi sede a Roma, ed era volto a segnalare alle predette autorità le plurime violazioni di obblighi convenzionali e disposizioni di legge da parte di AST S.p.A. e la conseguente necessità di attivazione del procedimento di revoca. L'atto in questione, indirizzato solo per conoscenza alla società AST S.p.A., era, dunque, di per sé inidoneo a produrre qualsivoglia effetto, non avendo ENAC alcun potere autonomo di revoca della concessione, ma solo un potere di promovimento del relativo procedimento amministrativo. Quanto alla seconda questione posta dal G.u.p., incentrata sulla individuazione del luogo in cui le persone offese hanno avuto conoscenza della proposta di revoca, si evidenzia l'assoluta incertezza di tale luogo, nonostante l'esito delle indagini integrative, di cui è stata eccepita l'inutilizzabilità in udienza preliminare, non essendo neppure chiaro se debba rilevare il luogo in cui è collocato il server da cui è stata scaricata la PEC o il luogo in cui le parti offese hanno avuto concreta contezza del contenuto della PEC, luogo da ritenersi in entrambi i casi indeterminato. Sul punto, la memoria degli avvocati RO NO e SE Rochira richiamano la precedente memoria e l'allegata relazione tecnica, dalla quale si ritiene doversi desumere che, trattandosi di trasmissione via PEC, l'unico luogo certo di transito e ricezione del messaggio, sotto il profilo informatico, è da individuarsi in Roma. 7 In ogni caso, l'incertezza del luogo di ricezione della PEC e della conseguente conoscenza del contenuto da parte dei destinatari determinerebbe, secondo quanto precisato nella memoria degli avvocati EL e RG, l'operatività delle regole suppletive di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente rilevanza del luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione che, nel caso in esame, sarebbe da individuarsi nella formulazione della proposta di revoca avvenuta a Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del presente rinvio pregiudiziale. Come già rilevato in occasione della pronuncia di inammissibilità adottata da questa Corte in relazione al precedente rinvio pregiudiziale disposto nell'ambito del medesimo procedimento (ord. Sez. 6, n. 31230 del 10/06/2025) "il giudice rimettente è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424 - 01). In particolare, il giudice è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo, Rv. 285334 - 01). È stato, nello stesso senso, precisato che il giudice deve motivare la richiesta, verificando che la questione non sia manifestamente infondata e che non possa essere risolta con gli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720 - 01). Tali requisiti sono rinvenibili nell'ordinanza in esame, nella quale il giudice rimettente ha adeguatamente illustrato il percorso interpretativo adottato al contempo esponendo le ragioni che non hanno consentito, a fronte della serietà delle deduzioni prospettate dalle parti, di risolvere la questione della competenza territoriale con gli ordinari strumenti processuali. La riformulazione dell'imputazione operata dal Pubblico ministero in termini di unico reato di tentata concussione, articolato nelle plurime condotte partitamente descritte dalle lettere da A) a M), ha, poi, determinato il superamento della questione, già segnalata con la precedente pronuncia, concernente 8 l'inquadramento della contestazione, che costituisce ora il parametro di riferimento cui ancorare le valutazioni rimesse a questa Corte. Sotto altro profilo, come correttamente osservato dal giudice rimettente, tenuto conto che l'imputazione è diversa da quella originaria, nessuna preclusione si pone al nuovo rinvio pregiudiziale. 2. Tanto premesso, va innanzitutto confermata la correttezza della prospettazione operata dal ,giudice rimettente, come condivisa dai difensori degli imputati, circa la necessità di determinare la competenza, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., in relazione al più grave tra i reati oggetto di contestazione, da individuarsi nel reato di tentata concussione contestato al capo A), tenuto conto del vincolo di connessione Ct53 sussistente con i due reati di rivelazione di segreto d'ufficio contestati, ai capi B) e C), a soggetti imputati anche del primo reato. Corretta è, altresì, l'individuazione della condotta descritta alla lettera M) quale ultimo atto diretto a commettere il delitto in relazione al quale determinare la competenza territoriale ai sensi dell'art. art. 8, comma 4, cod. proc. pen. In base al capo di imputazione, infatti, la condotta contestata agli imputati consiste nell'avere in concorso tra loro, abusando delle loro qualità (come espressamente indicate), posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere FU NO e CO GI, rispettivamente amministratore unico e direttore generale della AST Aeroservizi S.p.A., concessionaria della gestione totale dell'aeroporto di PE dal 2014, a dare indebitamente in subconcessione a US IA la gestione del deposito di carburante sito all'interno dell'aeroporto di PE. Segue poi un elenco di condotte delineate come costrittive, divise per lettere, tenute tra il febbraio 2018 e il 13/12/2021 costituenti esplicitazione dell'unico fatto reato, l'ultima delle quali è costituita dalla formulazione della nota Enac (predisposta dal Direttore generale RA) del 13/12/2021, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dell'economia e ad AST S.p.A., contenente la proposta di revoca della concessione in essere in capo ad AST, già prospettata alle parti offese in precedenti occasioni (secondo quanto risulta dall'imputazione) quale conseguenza del rifiuto della subconcessione in favore di US. Quanto al concetto di "ultimo atto" rilevante, ai sensi dell'art. 8, comma 4, cod. proc. pen., agli effetti del radicamento della competenza territoriale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "In tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l'ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, cod. proc. pen., deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o 9 l'evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un'autonoma figura di reato. (Fattispecie in tema di tentata rapina, in cui l'ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, "ex se", il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da -Elpta o). (Sez. 2, n. 23931 del 24/01/2023 Rv. 284855-01). L'individuazione dell'ultimo atto rilevante ai fini del radicamento della competenza territoriale in ipotesi di reato tentato implica, dunque, che si tenga conto della struttura e degli elementi costitutivi del reato consumato, poiché solo in tale prospettiva si può verificare se e quale atto, riconducibile all'azione dell'agente, sia l'ultimo finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato medesimo. Quanto al delitto di concussione, è noto che esso rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015 Rv. 265453-01). Il momento consumativo, dunque, è da individuarsi nel momento e nel luogo in cui è intervenuta la promessa o, quando alla promessa segua la dazione, nel momento e nel luogo in cui la dazione è intervenuta (tra le tante Cass. 20.03.2018 n. 15792). Va, dunque, sin d'ora destituito di fondamento l'assunto, sostenuto dai difensori degli imputati, secondo cui l'effetto costrittivo, ed il conseguente stato di soggezione della persona offesa, attengono al momento consumativo del reato. Quel che è vero è che, ai fini del tentativo, è indifferente che l'agente abbia conseguito il risultato di porre in stato di timore il soggetto passivo, poiché ciò che è necessario (e sufficiente) è l'effettiva e oggettiva efficacia intimidatoria del comportamento del pubblico ufficiale (Sez. F, n. 38658 del 08/08/2019, Rv. 277305-01; Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 01/04/2014, Rv. 259973 - 01; Sez. 6, n. 30764 del 22/5/2009, Zeccardo, Rv. 244867; Sez. 6, n. 33843 del 19/6/2008, Lonardo, Rv. 240797). È errata tuttavia la conseguenza che da tali premesse traggono le difese degli imputati, posto che ove allo stato di soggezione non si accompagni quantomeno la promessa di denaro o altra utilità, non si verifica l'evento tipico del reato concussivo e, dunque, non si versa in una ipotesi di reato consumato. Va altresì destituita di fondamento l'ulteriore prospettazione difensiva secondo la quale l'idoneità e la direzione univoca della condotta sarebbe da 10 valutarsi solo con riferimento al comportamento abusante del pubblico ufficiale, essendo elemento costitutivo del reato non la minaccia bensì l'abuso della qualità cui consegue l'effetto costrittivo. Se è vero che l'art. 317 cod. pen. non menziona espressamente la "minaccia" quale modalità esecutiva della condotta, è il concetto di "costrizione" che implica la necessaria attitudine intimidatoria della condotta. Le Sezioni Unite MA (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 14/03/2014, Rv. 258474) hanno chiarito come, ai fini della condotta costrittiva integrante il delitto di cui all'art. 317 cod. pen., rilevano solo gli atti contrassegnati dai requisiti di violenza e minaccia che si pongono in nesso causale con la condizione di assoggettamento. In altri termini, la modalità costrittiva rilevante nel delitto di concussione va enucleata dalla combinazione dei comportamenti tenuti dall'agente con il risultato che i medesimi producono e che trova la sua genesi nell'abuso della qualità o dei poteri. Dunque, è il contenuto di tale abuso che si concretizza, al di là del dato formale, nel prospettare alla vittima un danno ingiusto, che integra la costrizione rilevante ai fini che ci occupano, anche ove si versi in ipotesi di c.d. minaccia implicita, che rileva nella misura in cui il comportamento sia espressivo di un messaggio intimidatorio chiaramente percepibile dalla vittima e concretamente idoneo a coartarne la volontà. Si è, sul punto affermato, nel solco dei principi affermati dalle Sezioni Unite, che: "In tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie concussiva nelle implicite e reiterata minacce ritorsive poste in essere dall'imputata, presidente della sezione misure di prevenzione, nei confronti di un amministratore giudiziario dalla stessa nominato, per effetto delle quali questi aveva ripianato la cospicua esposizione debitoria di lei verso un esercizio commerciale)" (Sez. 6, Sentenza n. 15641 del 19/10/2023, Rv. 286376-05). È, allora, alla luce delle coordinate interpretative appena illustrate che va interpretato il riferimento alla "dimensione naturalistica" dell'ultimo atto diretto a commettere il delitto di concussione, che deve essere apprezzato nella sua dimensione dinamica, ovvero "in quanto finalisticannente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quàle la condotta non si è compiuta o 11 l'evento non si è verificato" (cfr. Sez. 2, n. 23931 del 24/01/2023, Rv. 284855— 01, già citata), e dunque, nella sua proiezione finalistica all'obiettivo, mediato, di coartazione della vittima strumentale alla promessa o dazione indebita, che costituisce l'evento del reato. 3. Venendo al caso in esame, va rilevato che la formulazione della proposta di revoca della concessione descritta alla lettera M) dell'imputazione assume rilievo quale ultimo atto diretto a commettere il delitto di concussione proprio nella sua finalizzazione all'obiettivo di coartare la volontà delle parti offese al fine di conseguire la promessa o dazione indebite (ovvero la subconcessione in favore di US) risoltasi, nel caso di specie, nella messa a disposizione del provvedimento (ovvero della nota contenente la proposta di revoca) nel server in uso alla società AST, allocato presso la sede della società in PE. Sul punto va precisato che la circostanza che la nota contenente la proposta di revoca della concessione fosse indirizzata ai ministeri titolari del potere di revoca, e solo per conoscenza alla AST Aeroservízi S.p.A., lungi dal rendere l'atto "inidoneo a produrre qualsivoglia effetto" e, dunque, irrilevante ai fini del radicamento della competenza territoriale, costituisce ciò che, proprio in ragione della rappresentata (alle parti offese) sollecitazione formale rivolta agli enti preposti all'attivazione del procedimento di revoca, connota di concretezza l'atto costrittivo, che viene così ad assumere, con la destinazione dell'atto alle persone offese, la proiezione finalistica all'obiettivo di coartazione della vittima. Nei termini suindicati va, perciò, sciolta l'alternativa prospettata dal G.u.p. con la prima questione rimessa alla valutazione di questa Corte, dovendosi precisare sul punto che se il riferimento al "delitto di concussione posto in essere mediante adozione di un provvedimento amministrativo" pecca di astrattezza, dovendosi tenere conto, ai fini del giudizio di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen., delle concrete modalità di commissione del fatto quale descritte nel capo di imputazione, l'altro termine della alternativa, ovvero l'effettiva conoscenza da parte delle persone offese del contenuto del provvedimento avente valenza di condotta costrittiva, si pone al di fuori della sfera di azione degli agenti, cui soltanto può ricollegarsi l'effetto di radicamento della competenza territoriale ai sensi dell'art. 8, comma 4, cod. proc. pen. In altri termini, una volta chiarito che l'efficacia intimidatoria è coessenziale all'atto abusivo del pubblico ufficiale e che dunque tale atto rileva nella misura in cui la vittima sia posta nelle condizioni di percepirne la natura intimidatoria, è tale (ultimo) atto, apprezzato nella sua dimensione finalistica, che radica la competenza territoriale, rimanendo, a tali fini, irrilevante la concreta ed effettiva percezione da parte della persona offesa ed il conseguente stato di soggezione. 12 Nel caso di specie, la messa a disposizione dell'atto nella sfera di conoscibilità delle persone offese è avvenuta, per quanto risulta in atti, tramite il server in uso alla AST Aeroservizi S.p.A., allocato p5 1i in PEve tutte le PEC indirizzate alla predetta società venivano scaricate e protocollate. Nell'ordinanza si dà atto, infatti, che dall'elenco dei destinatari della proposta di revoca del 13/2/2021 risulta che l'atto è stato indirizzato alla PEC della società AST S.p.A. il cui server, secondo quanto emerso dalle indagini integrative depositate dal pubblico ministero, risultava allocato presso la sede della società a PE. Sul punto va precisato che, contrariamente a quanto prospettato nella memoria degli avvocati Zannotti e Rochira, che si dolgono dell'omessa risposta alla eccezione di inutilizzabilità delle indagini integrative, il G.u.p. nell'ordinanza di rinvio ha espressamente destituito di fondamento l'eccezione, con motivazione immune da censure. Ed invero, secondo il costante orientamento di legittimità, è utilizzabile l'attività integrativa di indagine posta in essere dopo la richiesta di rinvio a giudizio ma prima dell'emissione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, se la documentazione relativa sia depositata e messa a disposizione degli indagati (Sez. 1, n. 13349 del 17/05/2012, dep. 21/03/2013, Rv. 255050-01). Si è anche precisato che tale attività "non è soggetta ad alcun limite cronologico finale", richiedendosi soltanto che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini - coerentemente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Rv. 273884-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, Rv. 280646-01). Nel caso di specie, risulta che il giudice ha disposto il rinvio dell'udienza preliminare proprio per consentire alle parti di esaminare la documentazione e che ciò è avvenuto ancor prima della pronuncia dell'ordinanza con cui è stato disposto il primo rinvio pregiudiziale, all'esito del quale, dopo la riformulazione dell'imputazione, le difese hanno riproposto le eccezioni di incompetenza territoriale. Né la soluzione differisce quando si tratti di attività di indagine svolta nell'ambito di un separato procedimento penale, rispetto alla quale non è ravvisabile alcun divieto di utilizzazione, e di cui, invece, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato l'utilizzabilità pur se effettuata dopo la 13 scadenza dei termini di indagine nel procedimento ad quem (tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 44147 del 13/06/2018, Rv. 274118-01). Tanto precisato quanto alla utilizzabilità dei dati emergenti dalle indagini integrative, va comunque sottolineato che, alla luce di quanto si è detto, il contributo offerto dalle sommarie informazioni rese da CO e FU riguardo alle modalità con le quali prendono contezza del contenuto delle PEC indirizzate alla società risulta sostanzialmente indifferente rispetto alla soluzione della questione rimessa a questa Corte, con ciò rimanendo priva di rilievo l'argomentazione delle difese degli imputati che rimarcano l'incertezza del momento e del luogo in cui le persone offese hanno avuto concreta conoscenza del contenuto della PEC. Si è già detto, infatti, che nel caso in esame ai fini della competenza territoriale vale il riferimento al luogo in cui si è verificata la messa a disposizione della nota contenente la proposta di revoca tramite il server della società allocato in PE, non assumendo, di contro, rilievo, la concreta conoscenza da parte delle persone offese del contenuto della nota, una volta che risulti accertata tale messa a disposizione. Così come privo di rilievo risulta l'accertamento del luogo "informatico" di transito della PEC (che dovrebbe condurre, secondo la prospettazione delle difese ad individuare quale unico luogo certo quello di immissione del dato informatico nel sistema gestito dal titolare di dominio), non incidendo le modalità tecniche di trasmissione a modificare il luogo in cui yi è verificata la messa a disposizione dell'atto nel server della AST fisicamente allocato a PE. Va infine evidenziato il corretto inquadramento dell'ultimo atto diretto a commettere il delitto di tentata concussione in esame trova piena corrispondenza nella formulazione del capo di imputazione che, lungi dal riferirsi alla mera predisposizione materiale della nota del 13/12/2021 da parte di ENAC, si esprime in termini di "formulazione della proposta", concetto, anche sul piano semantico, comprensivo della destinazione impressa alla proposta medesima mediante l'inserimento dell'indirizzo PEC della società riconducibile alle parti offese, alla cui coartazione l'atto era finalisticamente orientato. 4. Sulla base delle considerazioni esposte ai punti che precedono, la questione sulla competenza territoriale, oggetto del rinvio pregiudiziale, va definita affermando la competenza del Tribunale di RI. 14
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di RI. Manda alla cancelleria per la trasmissione del provvedimento al Tribunale di RI, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso, il 11/02/2026
udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di RI;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11370 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 11/02/2026 udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Antonio Miriello, in sostituzione dell'Avv. Maria DO Licata, in difesa delle parti civili AST Aeroservizi S.p.A. e CO GI, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di RI;
Udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. RO RG, quale difensore di AN CI, nonché in sostituzione dell'Avv. SE Rochira, difensore di CO Di GI, IE OL GL e NO RI, e dell'Avv. RO NO, difensore di NI LA, che si è riportato alla memoria depositata ed ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Ciro Pellegrino, difensore di IA US, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Simona Attolini, in sostituzione dell'Avv. SE LL, difensore di NZ EL AL e di SE EL, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Mario Antinucci, difensore di LE RA, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Nicolò Grillo, difensore di IA US, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Simona Attolini, difensore di LE RA, AB MA e BR LA, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, con ordinanza in data 18/12/2025, ha rimesso a questa Corte, ai sensi dell'art. 24-bis cod—proc. pen., la questione concernente la competenza per territorio, contestata con memorie o con deduzioni orali dei difensori degli imputati LE RA, AB MA, CO Di GI, AN CI, BR LA, IE OL GL, NO RI, NZ EL AL, SE EL, NI LA, IA US, NT BU, tutti chiamati a rispondere in concorso tra loro del delitto di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen., oltre che US e Di GI anche del reato di cui all'art. 326 cod. pen. La contestazione riguarda l'addebito mosso a tutti gli imputati quali dirigenti centrali e locali di ENAC di avere, abusando delle loro qualità e con plurime 2 condotte costrittive dal febbraio 2018 al 13.12.2021 (lettere da A ad M del capo di imputazione) tentato di costringere FU NO e CO GI, rispettivamente amministratore unico e direttore generale della AST Aeroservizi S.p.A., concessionaria della gestione dell'aeroporto di PE, a dare indebitamente in subconcessione a US IA la gestione del deposito carburante all'interno dell'aeroporto su area già arbitrariamente occupata da tempo dalle società Nautilus Aviation S.r.l. e Nautilus Aviation S.p.A., riconducibili a US. 2. Va premesso che, con precedente ordinanza del 24/04/2025, il G.u.p. di RI aveva già disposto, nell'ambito del medesimo procedimento, rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. che veniva dichiarato inammissibile da questa Corte (ord. Sez. 6, n. 31230 del 10/06/2025) in ragione dell'assenza di un chiaro inquadramento dei fatti oggetto di imputazione in terminijún unico, pur articolato, reato di tentata concussione ovvero di plurime condotte in continuazione tra loro, risultando applicabili, in base alla soluzione proposta, ai fini della determinazione della competenza territoriale, canoni valutativi diversi, desunti dagli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. All'esito di tale pronuncia, il Pubblico ministero procedeva, nell'udienza del 16.10.2025, alla riformulazione del capo di imputazione in termini di un unico reato di concussione contestato nella forma tentata. A fronte delle eccezioni di incompetenza territoriale formulate anche in relazione alla nuova contestazione dai difensori degli imputati, il giudice ha disposto nuovo rinvio pregiudiziale con l'ordinanza sopra indicata. 3. Nell'ordinanza di rinvio si osserva, preliminarmente, che il delitto di tentata concussione contestato al capo A) è il reato più grave e che dunque, ove i reati contestati nei tre distinti capi di imputazione dovessero radicare competenze territoriali diverse, la competenza dovrebbe essere stabilita, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., in relazione al reato più grave di cui al capo A). Riguardo a quest'ultimo reato, la cui contestazione i articola nella indicazione di plurime condotte realizzate tra febbraio 2018 e il 13/12/2021 (e partitamente indicate nelle lettere da A a M), l'ultimo segmento del tentativo cui ricollegare l'operatività della regola di cui all'art. 8, comma 4, cod. proc. pen. («Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto») è costituito dalla condotta descritta alla lettera M (corrispondente alla lettera N dell'originario capo di imputazione e così indicata sia nell'ordinanza di rinvio che nelle memorie depositate dalle parti), consistita nell'avere l'ENAC formulato il 13/12/2021 una proposta di revoca della 3 concessione a suo tempo accordata ad AST S.p.A., adottata a Roma nella sede dell'ENAC. La questione che il G.u.p. ha rimesso alla valutazione di questa Corte attiene, dunque, ai criteri in base ai quali individuare il luogo di commissione dell'ultimo atto, individuato nella proposta di revoca della concessione formulata da ENAC il 13/12/2021 a Roma. Nella prospettazione dei difensori degli imputati tale luogo va individuato in quello di adozione dell'atto e dunque in Roma ove ha sede l'ENAC. A sostegno di tale tesi si evocano: - l'orientamento di legittimità in materia di interpretazione dell'art. 8 cod. proc. pen., con specifico riferimento alla dimensione "naturalistica" che in tale contesto assume la nozione di ultimo atto diretto ad eseguire il reato, rilevando dunque l'azione posta in essere dal pubblico ufficiale;
- l'orientamento di legittimità in materia di tentata concussione, per la cui sussistenza si è ritenuto irrilevante l'effettivo prodursi di uno stato di soggezione della vittima, essendo sufficiente che la condotta del pubblico ufficiale abbia natura intimidatoria e sia dunque idonea a coartare, pur se tale effetto in concreto non si verifica;
- la lettera dell'art. 8, comma 4, cod. proc. pen. che fa riferimento al luogo in cui è stato "compiuto" l'ultimo atto, rimanendo irrilevante, ai fini della determinazione della competenza, l'effetto che da quell'atto deriva;
- la disciplina in materia di prescrizione ed in particolare l'art. 158 cod. pen. che, quanto al reato tentato, individua il termine di decorrenza nel giorno in cui «è cessata l'attività del reo» con ciò attribuendosi esclusiva rilevanza all'azione posta in essere dal reo e non ai suoi effetti. Nella prospettazione del Pubblico ministero rileva, invece, il luogo in cui tale atto ha prodotto (o tentato di produrre) l'effetto costrittivo tipico, che coincide con il luogo in cui le persone offese hanno avuto conoscenza della proposta di revoca della concessione, individuato in PE o comunque in luogo compreso nel circondario del Tribunale di RI. A fronte di tali diverse prospettazioni, il giudice del rinvio osserva che il riferimento letterale, rinvenibile nell'art. 8 cod. proc. pen., al luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto non esclude che l'atto presupponga, ove implichi una costrizione, un rapporto duale tra autore e persona offesa: mentre di per sé l'abuso della qualità non richiede necessariamente una controparte, non così è per l'atto costrittivo che, al di là dei suoi effetti, comunque implica la percezione dell'atto avente valenza intimidatoria o coercitiva da parte della persona cui la costrizione è rivolta, cosicché la competenza va individuata in relazione al luogo in cui si trova 4 la parte offesa, non rilevando in senso contrario che l'atto si risolva in un provvedimento amministrativo. A conferma di tale impostazione, che privilegia, il G.u.p. evoca diverse pronunce di legittimità in tema di maltrattamenti, di induzione alla prostituzione minorile nonché di diffamazione a mezzo internet per poi concludere nel senso che, nel tentativo di concussione, la competenza si radica nel luogo in cui si produce l'effetto costrittivo, ovvero il luogo in cui si trova la persona offesa quando è coartata nella sua volontà e che la conclusione non muta se la condotta concussiva è integrata dall'adozione di un provvedimento amministrativo. Ritenendo, tuttavia, non manifestamente infondate le argomentazioni della difesa, il giudice ha rimesso a questa Corte la seguente questione: "se nel delitto di tentata concussione commesso mediante adozione di un provvedimento amministrativo, la competenza si radichi nel luogo in cui l'atto è stato adottato ovvero nel luogo in cui le persone offese ne hanno avuto conoscenza". Il Giudice rileva, inoltre, che le eccezioni sollevate dai difensori pongono una ulteriore questione, ovvero se sia possibile e con quali criteri giuridici, individuare il luogo in cui le persone offese hanno avuto concreta notizia della proposta di revoca. Se, come ritenuto dai difensori, questa possibilità fosse da escludere, si dovrebbe fare ricorso ad uno dei criteri residuali di determinazione della competenza, che, secondo alcuni difensori, dovrebbe individuarsi, ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., nel luogo in cui è stato posto in essere un frammento precedente della condotta, da individuarsi nell'adozione della proposta, avvenuta a Roma;
secondo altri difensori si dovrebbe ricorrere al criterio residuale 1/2.6 del luogo di commissione del reato meno grave di cui all'art. 5; 62 cod. pen. che,/, nel caso di specie, risulta commesso, come da contestazione, in Roma. Sul punto, il G.u.p. osserva che la proposta di revoca venne inviata a mezzo PEC ad AST S.p.A. (come documentato con l'allegato n. 9 della memoria depositata nell'interesse dell'imputato LA) e che dalle indagini integrative depositate dal Pubblico ministero risulta che le PEC indirizzate alla società AST S.p.A. venivano ricevute tramite i server allocati direttamente a PE. Inoltre, dalle sommarie informazioni rese da NO FU e GI CO (rispettivamente amministratore unico e direttore generale della AST Aeroservizi S.p.A.) risulta che tutte le PEC venivano scaricate e protocollate a PE e poi sottoposte all'attenzione di CO, che a sua volta le faceva leggere a FU, ciò da cui consegue che il luogo di concreta conoscenza della proposta di revoca di concessione individuata quale ultimo atto riconducibile alla complessiva condotta concussiva è comunque compreso nel circondario del Tribunale di RI, essendo RI il luogo di residenza di CO e PE il luogo di 5 svolgimento della sua attività lavorativa in cui è stata concretamente scaricata e protocollata la PEC. Il Giudice tuttavia, ritenendo non manifestamente infondate le questioni poste dai difensori, ha rimesso alla valutazione di questa Corte una seconda questione: "se, nell'individuare il luogo in cui le persone offese hanno avuto conoscenza del provvedimento amministrativo avente forza costrittiva, deve attribuirsi rilevanza all'ubicazione del server dal quale è stata scaricata la PEC contenente la comunicazione della revoca ovvero al luogo nel quale si trova effettivamente la persona offesa al momento in cui ha ricevuto la PEC. 4. Risultano depositate in atti memoria a firma degli avvocati Davide EL e RO RG, quali difensori di AN CI e memoria a firma degli avvocati RO NO e SE Rochira, quali difensori di CO Di GI, IE OL GL e NO RI, cui sono allegati cinque documenti già indicati dal G.u.p. depositati in udienza preliminare (una memoria a firma dell'Avv. Michele Pilia nell'interesse degli imputati Di GI, GL e RI;
una relazione di consulenza di parte già allegata alla memoria dell'Avv. Pilia;
una memoria degli Avv. RO Zannotti e Valerio Rocha nell'interesse dell'imputato LA;
un manuale di gestione del protocollo informatico e di conservazione dei documenti già allegato a tale ultima memoria;
una memoria dell'Avv. Pilia con la quale era stata eccepita l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni prodotte dal Pubblico ministero quali indagini integrative in udienza preliminare). Le memorie depositate in atti sviluppano argomentazioni sostanzialmente comuni, cosicché possono essere illustrate congiuntamente. Si ribadisce, innanzitutto, che l'ultimo della serie di atti integranti l'unico tentativo di concussione è da individuarsi nella formulazione della proposta di revoca della concessione di cui alla nota ENAC del 13.12.2021 (condotta descritta alla lettera M), che risulta redatta e firmata digitalmente dal dott. RA, nella sua qualità di Direttore generale, presso la sede della direzione generale ENAC a Roma e ivi protocollato in uscita, come da documentazione già depositata agli atti. Si osserva, poi, che l'effetto di "costrizione" evocato dal giudice attiene piuttosto al momento consumativo del reato laddove il tentativo è da individuarsi negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il soggetto passivo a promettere o dare l'indebito, attraverso l'abuso della qualità e dei poteri. È, quindi, con riferimento al comportamento abusante che va valutata l'idoneità e la direzione univoca della condotta, essendo elemento costitutivo del reato non la minaccia bensì l'abuso della qualità cui consegue l'effetto costrittivo e che costituisce il discrimine rispetto ad altre fattispecie contigue quali, per esempio, 6 quella di estorsione. Non rileva, di contro, la percezione dell'atto e il conseguente stato di soggezione della vittima che non è neppure evocato nel capo di imputazione e che comunque attiene al momento consumativo del reato. L'unico dato di rilievo è dunque la condotta dell'agente e non i suoi effetti meramente potenziali e comunque non verificatisi. Tale conclusione sarebbe coerente con i principi espressi in diverse pronunce di legittimità in tema di concussione (richiamate nelle memorie), oltre che con la lettera dell'art. 158 cod. pen. che individua la decorrenza del termine di prescrizione, per il reato tentato, nel momento in cui è cessata la condotta dell'agente. Del tutto inconferenti sarebbero, di contro, i precedenti giurisprudenziali richiamati dal G.u.p. a conforto della tesi della necessità della percezione da parte della vittima dell'atto posto in essere dal pubblico ufficiale e del conseguente effetto costrittivo, trattandosi di pronunce concernenti reati differenti per struttura e modalità di realizzazione o comunque riguardanti fattispecie consumate. Si rileva, inoltre, (nella memoria depositata dagli avvocati Davide EL e RO RG) che il documento contenente la proposta di revoca della concessione era in realtà indirizzato al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Direzione generale trasporti aerei) e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza), aventi sede a Roma, ed era volto a segnalare alle predette autorità le plurime violazioni di obblighi convenzionali e disposizioni di legge da parte di AST S.p.A. e la conseguente necessità di attivazione del procedimento di revoca. L'atto in questione, indirizzato solo per conoscenza alla società AST S.p.A., era, dunque, di per sé inidoneo a produrre qualsivoglia effetto, non avendo ENAC alcun potere autonomo di revoca della concessione, ma solo un potere di promovimento del relativo procedimento amministrativo. Quanto alla seconda questione posta dal G.u.p., incentrata sulla individuazione del luogo in cui le persone offese hanno avuto conoscenza della proposta di revoca, si evidenzia l'assoluta incertezza di tale luogo, nonostante l'esito delle indagini integrative, di cui è stata eccepita l'inutilizzabilità in udienza preliminare, non essendo neppure chiaro se debba rilevare il luogo in cui è collocato il server da cui è stata scaricata la PEC o il luogo in cui le parti offese hanno avuto concreta contezza del contenuto della PEC, luogo da ritenersi in entrambi i casi indeterminato. Sul punto, la memoria degli avvocati RO NO e SE Rochira richiamano la precedente memoria e l'allegata relazione tecnica, dalla quale si ritiene doversi desumere che, trattandosi di trasmissione via PEC, l'unico luogo certo di transito e ricezione del messaggio, sotto il profilo informatico, è da individuarsi in Roma. 7 In ogni caso, l'incertezza del luogo di ricezione della PEC e della conseguente conoscenza del contenuto da parte dei destinatari determinerebbe, secondo quanto precisato nella memoria degli avvocati EL e RG, l'operatività delle regole suppletive di cui all'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente rilevanza del luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione che, nel caso in esame, sarebbe da individuarsi nella formulazione della proposta di revoca avvenuta a Roma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del presente rinvio pregiudiziale. Come già rilevato in occasione della pronuncia di inammissibilità adottata da questa Corte in relazione al precedente rinvio pregiudiziale disposto nell'ambito del medesimo procedimento (ord. Sez. 6, n. 31230 del 10/06/2025) "il giudice rimettente è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424 - 01). In particolare, il giudice è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Selvarolo, Rv. 285334 - 01). È stato, nello stesso senso, precisato che il giudice deve motivare la richiesta, verificando che la questione non sia manifestamente infondata e che non possa essere risolta con gli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Tribunale di Latina, Rv. 284720 - 01). Tali requisiti sono rinvenibili nell'ordinanza in esame, nella quale il giudice rimettente ha adeguatamente illustrato il percorso interpretativo adottato al contempo esponendo le ragioni che non hanno consentito, a fronte della serietà delle deduzioni prospettate dalle parti, di risolvere la questione della competenza territoriale con gli ordinari strumenti processuali. La riformulazione dell'imputazione operata dal Pubblico ministero in termini di unico reato di tentata concussione, articolato nelle plurime condotte partitamente descritte dalle lettere da A) a M), ha, poi, determinato il superamento della questione, già segnalata con la precedente pronuncia, concernente 8 l'inquadramento della contestazione, che costituisce ora il parametro di riferimento cui ancorare le valutazioni rimesse a questa Corte. Sotto altro profilo, come correttamente osservato dal giudice rimettente, tenuto conto che l'imputazione è diversa da quella originaria, nessuna preclusione si pone al nuovo rinvio pregiudiziale. 2. Tanto premesso, va innanzitutto confermata la correttezza della prospettazione operata dal ,giudice rimettente, come condivisa dai difensori degli imputati, circa la necessità di determinare la competenza, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., in relazione al più grave tra i reati oggetto di contestazione, da individuarsi nel reato di tentata concussione contestato al capo A), tenuto conto del vincolo di connessione Ct53 sussistente con i due reati di rivelazione di segreto d'ufficio contestati, ai capi B) e C), a soggetti imputati anche del primo reato. Corretta è, altresì, l'individuazione della condotta descritta alla lettera M) quale ultimo atto diretto a commettere il delitto in relazione al quale determinare la competenza territoriale ai sensi dell'art. art. 8, comma 4, cod. proc. pen. In base al capo di imputazione, infatti, la condotta contestata agli imputati consiste nell'avere in concorso tra loro, abusando delle loro qualità (come espressamente indicate), posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere FU NO e CO GI, rispettivamente amministratore unico e direttore generale della AST Aeroservizi S.p.A., concessionaria della gestione totale dell'aeroporto di PE dal 2014, a dare indebitamente in subconcessione a US IA la gestione del deposito di carburante sito all'interno dell'aeroporto di PE. Segue poi un elenco di condotte delineate come costrittive, divise per lettere, tenute tra il febbraio 2018 e il 13/12/2021 costituenti esplicitazione dell'unico fatto reato, l'ultima delle quali è costituita dalla formulazione della nota Enac (predisposta dal Direttore generale RA) del 13/12/2021, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dell'economia e ad AST S.p.A., contenente la proposta di revoca della concessione in essere in capo ad AST, già prospettata alle parti offese in precedenti occasioni (secondo quanto risulta dall'imputazione) quale conseguenza del rifiuto della subconcessione in favore di US. Quanto al concetto di "ultimo atto" rilevante, ai sensi dell'art. 8, comma 4, cod. proc. pen., agli effetti del radicamento della competenza territoriale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "In tema di competenza per territorio relativa a delitto tentato, l'ultimo atto diretto a commettere il reato, cui è necessario far riferimento ex art. 8, comma 4, cod. proc. pen., deve essere inteso nella sua dimensione naturalistica e in quanto finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quale la condotta non si è compiuta o 9 l'evento non si è verificato, restando indifferente la circostanza che esso sia astrattamente riconducibile ad un'autonoma figura di reato. (Fattispecie in tema di tentata rapina, in cui l'ultimo atto diretto alla sua commissione integrava, "ex se", il delitto di porto in luogo pubblico di arma comune da -Elpta o). (Sez. 2, n. 23931 del 24/01/2023 Rv. 284855-01). L'individuazione dell'ultimo atto rilevante ai fini del radicamento della competenza territoriale in ipotesi di reato tentato implica, dunque, che si tenga conto della struttura e degli elementi costitutivi del reato consumato, poiché solo in tale prospettiva si può verificare se e quale atto, riconducibile all'azione dell'agente, sia l'ultimo finalisticamente orientato alla perpetrazione del reato medesimo. Quanto al delitto di concussione, è noto che esso rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sicché, se tali atti si susseguono, il momento consumativo si cristallizza nell'ultimo, venendo così a perdere di autonomia l'atto anteriore della promessa e concretizzandosi l'attività illecita con l'effettiva dazione, secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015 Rv. 265453-01). Il momento consumativo, dunque, è da individuarsi nel momento e nel luogo in cui è intervenuta la promessa o, quando alla promessa segua la dazione, nel momento e nel luogo in cui la dazione è intervenuta (tra le tante Cass. 20.03.2018 n. 15792). Va, dunque, sin d'ora destituito di fondamento l'assunto, sostenuto dai difensori degli imputati, secondo cui l'effetto costrittivo, ed il conseguente stato di soggezione della persona offesa, attengono al momento consumativo del reato. Quel che è vero è che, ai fini del tentativo, è indifferente che l'agente abbia conseguito il risultato di porre in stato di timore il soggetto passivo, poiché ciò che è necessario (e sufficiente) è l'effettiva e oggettiva efficacia intimidatoria del comportamento del pubblico ufficiale (Sez. F, n. 38658 del 08/08/2019, Rv. 277305-01; Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 01/04/2014, Rv. 259973 - 01; Sez. 6, n. 30764 del 22/5/2009, Zeccardo, Rv. 244867; Sez. 6, n. 33843 del 19/6/2008, Lonardo, Rv. 240797). È errata tuttavia la conseguenza che da tali premesse traggono le difese degli imputati, posto che ove allo stato di soggezione non si accompagni quantomeno la promessa di denaro o altra utilità, non si verifica l'evento tipico del reato concussivo e, dunque, non si versa in una ipotesi di reato consumato. Va altresì destituita di fondamento l'ulteriore prospettazione difensiva secondo la quale l'idoneità e la direzione univoca della condotta sarebbe da 10 valutarsi solo con riferimento al comportamento abusante del pubblico ufficiale, essendo elemento costitutivo del reato non la minaccia bensì l'abuso della qualità cui consegue l'effetto costrittivo. Se è vero che l'art. 317 cod. pen. non menziona espressamente la "minaccia" quale modalità esecutiva della condotta, è il concetto di "costrizione" che implica la necessaria attitudine intimidatoria della condotta. Le Sezioni Unite MA (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 14/03/2014, Rv. 258474) hanno chiarito come, ai fini della condotta costrittiva integrante il delitto di cui all'art. 317 cod. pen., rilevano solo gli atti contrassegnati dai requisiti di violenza e minaccia che si pongono in nesso causale con la condizione di assoggettamento. In altri termini, la modalità costrittiva rilevante nel delitto di concussione va enucleata dalla combinazione dei comportamenti tenuti dall'agente con il risultato che i medesimi producono e che trova la sua genesi nell'abuso della qualità o dei poteri. Dunque, è il contenuto di tale abuso che si concretizza, al di là del dato formale, nel prospettare alla vittima un danno ingiusto, che integra la costrizione rilevante ai fini che ci occupano, anche ove si versi in ipotesi di c.d. minaccia implicita, che rileva nella misura in cui il comportamento sia espressivo di un messaggio intimidatorio chiaramente percepibile dalla vittima e concretamente idoneo a coartarne la volontà. Si è, sul punto affermato, nel solco dei principi affermati dalle Sezioni Unite, che: "In tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie concussiva nelle implicite e reiterata minacce ritorsive poste in essere dall'imputata, presidente della sezione misure di prevenzione, nei confronti di un amministratore giudiziario dalla stessa nominato, per effetto delle quali questi aveva ripianato la cospicua esposizione debitoria di lei verso un esercizio commerciale)" (Sez. 6, Sentenza n. 15641 del 19/10/2023, Rv. 286376-05). È, allora, alla luce delle coordinate interpretative appena illustrate che va interpretato il riferimento alla "dimensione naturalistica" dell'ultimo atto diretto a commettere il delitto di concussione, che deve essere apprezzato nella sua dimensione dinamica, ovvero "in quanto finalisticannente orientato alla perpetrazione del reato in relazione al quàle la condotta non si è compiuta o 11 l'evento non si è verificato" (cfr. Sez. 2, n. 23931 del 24/01/2023, Rv. 284855— 01, già citata), e dunque, nella sua proiezione finalistica all'obiettivo, mediato, di coartazione della vittima strumentale alla promessa o dazione indebita, che costituisce l'evento del reato. 3. Venendo al caso in esame, va rilevato che la formulazione della proposta di revoca della concessione descritta alla lettera M) dell'imputazione assume rilievo quale ultimo atto diretto a commettere il delitto di concussione proprio nella sua finalizzazione all'obiettivo di coartare la volontà delle parti offese al fine di conseguire la promessa o dazione indebite (ovvero la subconcessione in favore di US) risoltasi, nel caso di specie, nella messa a disposizione del provvedimento (ovvero della nota contenente la proposta di revoca) nel server in uso alla società AST, allocato presso la sede della società in PE. Sul punto va precisato che la circostanza che la nota contenente la proposta di revoca della concessione fosse indirizzata ai ministeri titolari del potere di revoca, e solo per conoscenza alla AST Aeroservízi S.p.A., lungi dal rendere l'atto "inidoneo a produrre qualsivoglia effetto" e, dunque, irrilevante ai fini del radicamento della competenza territoriale, costituisce ciò che, proprio in ragione della rappresentata (alle parti offese) sollecitazione formale rivolta agli enti preposti all'attivazione del procedimento di revoca, connota di concretezza l'atto costrittivo, che viene così ad assumere, con la destinazione dell'atto alle persone offese, la proiezione finalistica all'obiettivo di coartazione della vittima. Nei termini suindicati va, perciò, sciolta l'alternativa prospettata dal G.u.p. con la prima questione rimessa alla valutazione di questa Corte, dovendosi precisare sul punto che se il riferimento al "delitto di concussione posto in essere mediante adozione di un provvedimento amministrativo" pecca di astrattezza, dovendosi tenere conto, ai fini del giudizio di cui all'art. 24-bis cod. proc. pen., delle concrete modalità di commissione del fatto quale descritte nel capo di imputazione, l'altro termine della alternativa, ovvero l'effettiva conoscenza da parte delle persone offese del contenuto del provvedimento avente valenza di condotta costrittiva, si pone al di fuori della sfera di azione degli agenti, cui soltanto può ricollegarsi l'effetto di radicamento della competenza territoriale ai sensi dell'art. 8, comma 4, cod. proc. pen. In altri termini, una volta chiarito che l'efficacia intimidatoria è coessenziale all'atto abusivo del pubblico ufficiale e che dunque tale atto rileva nella misura in cui la vittima sia posta nelle condizioni di percepirne la natura intimidatoria, è tale (ultimo) atto, apprezzato nella sua dimensione finalistica, che radica la competenza territoriale, rimanendo, a tali fini, irrilevante la concreta ed effettiva percezione da parte della persona offesa ed il conseguente stato di soggezione. 12 Nel caso di specie, la messa a disposizione dell'atto nella sfera di conoscibilità delle persone offese è avvenuta, per quanto risulta in atti, tramite il server in uso alla AST Aeroservizi S.p.A., allocato p5 1i in PEve tutte le PEC indirizzate alla predetta società venivano scaricate e protocollate. Nell'ordinanza si dà atto, infatti, che dall'elenco dei destinatari della proposta di revoca del 13/2/2021 risulta che l'atto è stato indirizzato alla PEC della società AST S.p.A. il cui server, secondo quanto emerso dalle indagini integrative depositate dal pubblico ministero, risultava allocato presso la sede della società a PE. Sul punto va precisato che, contrariamente a quanto prospettato nella memoria degli avvocati Zannotti e Rochira, che si dolgono dell'omessa risposta alla eccezione di inutilizzabilità delle indagini integrative, il G.u.p. nell'ordinanza di rinvio ha espressamente destituito di fondamento l'eccezione, con motivazione immune da censure. Ed invero, secondo il costante orientamento di legittimità, è utilizzabile l'attività integrativa di indagine posta in essere dopo la richiesta di rinvio a giudizio ma prima dell'emissione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, se la documentazione relativa sia depositata e messa a disposizione degli indagati (Sez. 1, n. 13349 del 17/05/2012, dep. 21/03/2013, Rv. 255050-01). Si è anche precisato che tale attività "non è soggetta ad alcun limite cronologico finale", richiedendosi soltanto che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini - coerentemente con il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Rv. 273884-01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, Rv. 280646-01). Nel caso di specie, risulta che il giudice ha disposto il rinvio dell'udienza preliminare proprio per consentire alle parti di esaminare la documentazione e che ciò è avvenuto ancor prima della pronuncia dell'ordinanza con cui è stato disposto il primo rinvio pregiudiziale, all'esito del quale, dopo la riformulazione dell'imputazione, le difese hanno riproposto le eccezioni di incompetenza territoriale. Né la soluzione differisce quando si tratti di attività di indagine svolta nell'ambito di un separato procedimento penale, rispetto alla quale non è ravvisabile alcun divieto di utilizzazione, e di cui, invece, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato l'utilizzabilità pur se effettuata dopo la 13 scadenza dei termini di indagine nel procedimento ad quem (tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 44147 del 13/06/2018, Rv. 274118-01). Tanto precisato quanto alla utilizzabilità dei dati emergenti dalle indagini integrative, va comunque sottolineato che, alla luce di quanto si è detto, il contributo offerto dalle sommarie informazioni rese da CO e FU riguardo alle modalità con le quali prendono contezza del contenuto delle PEC indirizzate alla società risulta sostanzialmente indifferente rispetto alla soluzione della questione rimessa a questa Corte, con ciò rimanendo priva di rilievo l'argomentazione delle difese degli imputati che rimarcano l'incertezza del momento e del luogo in cui le persone offese hanno avuto concreta conoscenza del contenuto della PEC. Si è già detto, infatti, che nel caso in esame ai fini della competenza territoriale vale il riferimento al luogo in cui si è verificata la messa a disposizione della nota contenente la proposta di revoca tramite il server della società allocato in PE, non assumendo, di contro, rilievo, la concreta conoscenza da parte delle persone offese del contenuto della nota, una volta che risulti accertata tale messa a disposizione. Così come privo di rilievo risulta l'accertamento del luogo "informatico" di transito della PEC (che dovrebbe condurre, secondo la prospettazione delle difese ad individuare quale unico luogo certo quello di immissione del dato informatico nel sistema gestito dal titolare di dominio), non incidendo le modalità tecniche di trasmissione a modificare il luogo in cui yi è verificata la messa a disposizione dell'atto nel server della AST fisicamente allocato a PE. Va infine evidenziato il corretto inquadramento dell'ultimo atto diretto a commettere il delitto di tentata concussione in esame trova piena corrispondenza nella formulazione del capo di imputazione che, lungi dal riferirsi alla mera predisposizione materiale della nota del 13/12/2021 da parte di ENAC, si esprime in termini di "formulazione della proposta", concetto, anche sul piano semantico, comprensivo della destinazione impressa alla proposta medesima mediante l'inserimento dell'indirizzo PEC della società riconducibile alle parti offese, alla cui coartazione l'atto era finalisticamente orientato. 4. Sulla base delle considerazioni esposte ai punti che precedono, la questione sulla competenza territoriale, oggetto del rinvio pregiudiziale, va definita affermando la competenza del Tribunale di RI. 14
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di RI. Manda alla cancelleria per la trasmissione del provvedimento al Tribunale di RI, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Così deciso, il 11/02/2026