Sentenza 30 settembre 2008
Massime • 1
È configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale, e non quello previsto dall'art. 336 cod. pen., nella condotta di colui che minaccia un agente di polizia per opporsi all'esecuzione di un sequestro, quando dopo l'apprensione materiale della "res" sia ancora necessario provvedere alla compilazione degli atti conseguenti al sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2008, n. 38566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38566 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/09/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1211
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 025457/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS UC, n. il 09/04/1977;
avverso SENTENZA del 11/04/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto qualificato il fatto come minaccia aggravata ex art. 612 c.p., comma 1 e art. 61 c.p., n. 10, l'annullamento senza rinvio per mancanza di querela.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza in data 10-11-2004, con la quale il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato JA LU colpevole del reato di cui all'art. 337 c.p. e, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione. Il fatto ascritto all'imputato era di avere usato minaccia nei confronti dei carabinieri brig. Battaglio Davide e app. Terranova Antonio, consistita nel proferire la frase "Siete sempre i soliti rompi coglioni, prima o poi vi trovo senza divisa e vi spacco la testa anzi vi sparo alle spalle", per opporsi al compimento degli atti conseguenti al sequestro di 12 portafogli di probabile provenienza delittuosa, che il JA deteneva.
La Corte territoriale, nel rilevare che l'imputato ha pronunciato le espressioni minatorie mentre i pubblici ufficiali lo stavano identificando e si apprestavano a sequestrare i portafogli, ha ritenuto di non poter attribuire alle stesse altra valenza se non quella di ostacolare, intimorendo i pubblici ufficiali, il compimento dell'atto di ufficio.
Ricorre personalmente il JA, deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 337 e 341 c.p. e la mancanza di motivazione. Sostiene che la frase pronunciata conteneva minacce talmente grossolane da dimostrare chiaramente come l'intento del prevenuto fosse esclusivamente quello di dileggiare i pubblici ufficiali, e non di ostacolare un loro atto di ufficio. Fa presente, inoltre, che nella specie difetta uno dei presupposti della ipotesi criminosa prevista dall'art. 337 c.p., risultando dal capo d'imputazione che al momento in cui fu pronunciata la frase il sequestro era stato già eseguito, e non potendosi parlare di atto di P.G., che l'imputato avrebbe ostacolato, in relazione ad una mera attività di compilazione degli atti conseguenti.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, con apprezzamento insindacabile in questa sede, che lo AR ha pronunciato la frase minacciosa nei confronti dei due agenti mentre questi "lo stavano identificando e si apprestavano a sequestrare i portafogli".
Ciò posto e atteso che il ricorrente non ha denunciato l'eventuale violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, appare privo di fondamento l'assunto dello AR, secondo cui, nella specie, difetterebbe il presupposto richiesto ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p., essendo stata l'espressione minacciosa proferita, in base alla formulazione del capo d'imputazione, dopo che il sequestro era stato già effettuato e quando, quindi, l'atto proprio dei pubblici ufficiali era già stato completato. In ogni caso, si osserva che, anche secondo la contestazione iniziale, l'attività di ufficio dei due agenti non poteva ancora ritenersi esaurita, dovendo i predetti ancora procedere alla "compilazione degli atti conseguenti al sequestro".
Parimenti infondate sono le doglianze mosse in relazione all'elemento soggettivo dei reato contestato, avendo la Corte territoriale motivatamente ritenuto, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, che le espressioni minacciose pronunciate dall'imputato, in quanto correlate ad un atto (il sequestro dei portafogli) che il prevenuto riteneva ingiusto, erano dirette esclusivamente ad ostacolare, intimorendo gli agenti, il compimento dell'atto di ufficio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2008