Sentenza 9 gennaio 2004
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso iscritto al n. 5 del reg. ric. 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge della Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)», lamentando la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere h) e g), della Costituzione. La disposizione impugnata sostituisce il testo dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2004, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN IC, NN LA e IC LE, tutti quali eredi di NN CO, elettivamente domiciliati in Roma al Corso Trieste n. 67 presso l'avv. Nicola CARNOVALE che li difende in virtù di procura apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE (già denominato MINISTERO delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ex lege;
- controriccorente -
avverso la sentenza n. 167/05/98 depositata il 19 gennaio 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2003 dal Cons. Dr. Michele D' ALONZO;
udito l'avv. Nicola CARNOVALE, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MATERA Marcello, il quale ha concluso, in via principale, per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al MINISTERO delle FINANZE il primo marzo 2000 (depositato il 21 marzo 2000) NN IC, NN LA e IC RL (eredi di NN CO ), vinte le spese, in base ad un unico motivo chiedevano di cassare la sentenza n. 167/05/98 depositata il 19 gennaio 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia la quale aveva respinto il gravame proposto dal loro dante causa avverso la decisione n. 6782/06/94 del 14 dicembre 1995 con cui la Commissione Tributaria di primo grado di Bari aveva rigettato il ricorso con il quale CO NN aveva impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza da lui presentata il 6 febbraio 1990 all'Intendenza di Finanza di Bari tesa ad ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di ILOR per gli anni 1987 (complessive L. 35. - 415.000), 1988 (L. 33.6 44.000) e 1989 (L. 12.44 7.000) in considerazione dell'esenzione da detta imposta del reddito da lavoro autonomo prodotto da esso CO NN quale agente di commercio.
Nel controricorso notificato il giorno 8 aprile 2000 (depositato il 27 aprile 2000) il Ministero intimato instava per il rigetto del ricorso e per la refusione delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 1, c.p.c. (omessa "indicazione" della parte contro cui il ricorso è stato proposto), avanzata dal Procuratore Generale nel corso della discussione orale della controversia, in quanto l'indicazione in questione si rinviene in fine del ricorso stesso, alla pagina dieci, laddove si legge che "verranno depositati nei termini, unitamente all'originale del ricorso con la prova dell'avvenuta notifica dell'atto all'Amministrazione Finanziaria in persona del Ministro in carica" i documenti ivi elencati, essendo, peraltro, tale dichiarazione espressamente sottoscritta dal difensore dei ricorrenti.
L'espressione riprodotta indica con precisione e senza possibilità di equivoco la parte ("Amministrazione Finanziaria in persona del Ministro in carica") nei confronti della quale i ricorrenti intendevano proporre il ricorso e con la stessa deve ritenersi pienamente osservata la norma procedurale innanzi richiamata.
2. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha respinto l'appello del contribuente perché, a suo giudizio, questi "nel ricorso si è soffermato nel richiamare la giurisprudenza ben nota, che esclude l'imponibilità dall'ILOR i proventi da lavoro autonomo laddove privo di organizzazione patrimoniale e sensibile apporto di capitale ma non ha fornito prove concrete che l'attività svolta avesse i summenzionati requisiti".
3. I ricorrenti, eredi del contribuente, censurano tale decisione assumendo (ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) che la stessa (1) sia stata emessa "in violazione ... dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DPR 29 settembre 1973 n. 599" e (2) sia affetta da "omessa o,
quanto meno, carente motivazione su punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente" in quanto il giudice tributario di appello "ha del tutto omesso di Corte Suprema di considerare la documentazione esibita ... ed acquisita agli atti ..., nonché le argomentazioni esposte nel ricorso che da quella documentazione ricevevano ampia e risolutiva dimostrazione" ovverosia la "copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1987, 1988 e 1989" che, come desumibile "dalla succinta motivazione", non era stata "neppure presa in considerazione ne' in alcun modo esaminata". Per i ricorrenti "l'esame, anche sommario e superficiale, dei documenti depositati ... consente ... di rinvenire molti elementi dai quali scaturisce la prova che il ... NN traeva tutto il reddito prodotto esclusivamente dal proprio lavoro, dal momento che l'organizzazione dell'attività svolta consisteva semplicemente in un modesto ufficio, privo di una segretaria e di qualunque altro, anche più modesto, collaboratore, e in un' autovettura, vero strumento principe del lavoro del ... NN".
Gli eredi di costui, infine, dopo avere esposto i dati (che assumono tratti dalle dichiarazioni suddette) i quali, a loro parere, portano ad escludere che l'attività di "rappresentante di commercio" svolta dal loro dante causa fosse basata ®prevalentemente su elementi patrimoniali e/o capitalistici" - che, anzi, a loro dire, erano "sostanzialmente" assenti - concludono sostenendo che "dalla documentazione in atti .. . emerge che l'attività svolta dal ... NN ... aveva senza dubbio carattere di lavoro autonomo, perché gli elementi di natura professionale erano assolutamente prevalenti su quelli di natura patrimoniale e/o capitalistica, del tutto marginali nella organizzazione dell'attività medesima" per "prevalenza dell'elemento lavoro, modesta o marginale rilevanza dell'elemento capitalistico patrimoniale".
4. La censura deve essere accolta perché fondata.
A. In diritto va ricordato (Cass., 1^, 25 giugno 1999 n. 6570; id., 1^, 21 maggio 1999 n. 4924; id., 1^, 25 marzo 1997 n. 2618; id., 1^, 6 maggio 1996 n. 4214; id., 1^, 2 novembre 1995 n. 11390; id., 1^, 21 settembre 1993 n. 9629; id., 1^, 15 aprile 1993 n. 4479) che i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo (quale quella di agente di commercio svolta dal NN ), riferendosi ad un' attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 cod. civ., sono, per questa sola circostanza, qualificabili come redditi d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell'art. 51 DPR 29 settembre 1973 n. 597:
gli stessi redditi, però, anche alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 14 aprile 1986, possono essere assoggettati all'imposta locale sui redditi (ILOR) soltanto se la suddetta attività risulti espletata mediante un'organizzazione di tipo imprenditoriale, giusta gli effetti della sentenza n. 42 del 26 marzo 1980, con la quale la stessa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 della legge n. 825 del 1971 e 1 DPR n. 599 del 1973, nella parte in cui non escludono dall'ILOR i redditi di lavoro autonomo che non siano assimilabili a quelli di impresa.
B. Nella sentenza impugnata il giudice a quo si è limitato a scrivere che l'appellante "non ha fornito prove concrete" che l'attività da lavoro autonomo da lui svolta fosse priva di "organizzazione patrimoniale" e di "sensibile apporto di capitale" ma non ha dato nessuna indicazione dell'avvenuta esibizione di documenti da parte dell'appellante ne', in genere, di prove dallo stesso fornite in ordine alla natura del lavoro autonomo svolto. Da tanto deve dedursi che quel giudice non ha preso in esame la documentazione prodotta.
C. I ricorrenti, di contro, nel ricorso per cassazione hanno dedotto di avere esibito in appello "copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1987, 1988 e 1989" e - ottemperando all'onere (Cass., lav., 26 settembre 2002 n. 13953; id., 1^, 10 novembre 2001 n. 13963) di riprodurre nel ricorso stesso il tenore del documento il cui omesso esame è censurato nonché a quello (Cass., 3^, 26 luglio 2002 n. 11052) di esposizione degli elementi di giudizio in fatto tali in modo da consentire di procedere alla valutazione della decisività dei mezzi istruttori della cui mancata considerazione ci si duole - hanno esposto tutti gli elementi (che affermano tratti da tali dichiarazioni) la cui valutazione dovrebbe indurre a ritenere raggiunta la prova del fatto (sulla cui pretesa insussistente il giudice a quo ha fondato la sua decisione) che il lavoro autonomo svolto dal loro dante causa era privo di "organizzazione patrimoniale" e di "sensibile apporto di capitale". I documenti in questione, quindi, debbono ritenersi decisivi ai fini della soluzione della controversia perché astrattamente idonei ad indurre il giudice del merito - al quale solo spetta,
istituzionalmente, la relativa valutazione (Cass., 3^, 1 agosto 2001 n. 10484)- ad una decisione diversa da quella impugnata assunta dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia.
D. L'omissione di motivazione conseguente al non compiuto esame di documentazione astrattamente idonea ad eventualmente orientare diversamente il giudizio costituisce violazione da parte del giudice dell'afferente obbligo, costituzionalmente sancito (Cass., 2^, 23 aprile 1998 n. 4177), e la inidoneità della motivazione ad esprimere compiutamente la ratio decidendi determina la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (Cass., un., 12 giugno 1999 n. 319). La sentenza gravata, pertanto, deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale (1) affinché valuti gli specifici documenti esibiti dal contribuente con l'atto di appello, e decida, in conseguenza, l'appello stesso dando esaustivo conto in sentenza dell'effettuata valutazione e (2) perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004