Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/1989, n. 17687
CASS
Sentenza 15 novembre 1989

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per l'integrazione della fattispecie di omicidio preterintenzionale ex art. 584 codice penale si richiede l'accertamento di una condotta dolosa (id est.: Atti diretti a percuotere o ferire) e di un evento (morte) legato eziologicamente a tale condotta. Non essendo richiesta ne' l'idoneità degli Atti diretti a percuotere o ferire, ne' la prevedibilità dell'evento (morte), è da escludersi che tali Atti debbano necessariamente assurgere a dignità di tentativo e che l'agente debba aver potuto (ovvero, con l'ordinario discernimento, avrebbe potuto) percepire le conseguenze della sua condotta. Tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, non può ravvisarsi, in detta fattispecie legale, una ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché, pur non condizionata nella integrazione alla prevedibilità (e, a fortiori, alla previsione) dell'evento, l'elemento soggettivo (colpa) va ricercato nell'avere disatteso il precetto di non porre in essere Atti diretti a percuotere o a ledere. Invero, è nella legge, la cui ratio sta nel porre una difesa avanzata al bene della vita dei consociati - nella considerazione che non raramente da Atti diretti a ledere (percosse, lesioni) possa, naturalisticamente (ancorché involontariamente) sopravvenire la morte del soggetto passivo, data la delicatezza degli equilibri biologici delle varie componenti la condizione di generica (difficilmente ottimale) normalità nel funzionamento degli organismi viventi, - la valutazione intorno alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto de quo. (fattispecie: nel corso di un litigio tra conviventi venne inferto un colpo di coltello, a fini non chiariti in Sede di merito, dal quale conseguì, non voluta ne' prevista, la morte dell'offeso. Il giudice del merito aveva ritenuto carente nell'elemento soggettivo un certo quid pluris che sosteneva doversi aggiungere alla condotta dolosa dell'infliggere il colpo di coltello (duplice condotta di dolo e di colpa). Tale costruzione sistematica della fattispecie in questione non è stata ritenuta corretta dalla Corte di legittimità che ha annullato la decisione di merito con rinvio, fornendo una diversa sistemazione della fattispecie legale, espressa in sintesi nella massima di cui sopra). ( V mass n 173746; ( V mass n 161037).*

Commentari2

  • 1Anche nell'omicidio preterintenzionale il criterio di imputazione
    Stefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2L’allargamento e lo scioglimento della responsabilità dolosaAccesso limitato
    Aldo Natalini · https://www.altalex.com/ · 14 novembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/1989, n. 17687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17687
Data del deposito : 15 novembre 1989

Testo completo