Sentenza 25 gennaio 2016
Massime • 1
Il potere di qualificare il mezzo di impugnazione e di decidere sulla eventuale inammissibilità dell'atto è del giudice "ad quem", e non anche del giudice "a quo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2016, n. 14845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14845 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2016 |
Testo completo
1 48 4 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 272/2016 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA N. 3579/2015 Dott. PALMA TALERICO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE IE MA N. IL 29/02/1964 il decreto avverso l'ordinanza n. 4434/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZA, del 17/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Auto woSilanello che ha elresto, prevre qualifica ue del corso come recours, le Sigl alt i el Tibundle d'огледвенной tresurs Сеточного; Udit i difensor Avv.; # RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto, emesso de plano il 17 novembre 2014, il Magistrato di sorveglianza di Cosenza dichiarava inammissibile il reclamo risarcitorio proposto da EL AM IO ai sensi dell'art. 35 -ter O.P. introdotto con D.L. n. 92/2014. 2. A ragione riteneva che "dal monitoraggio effettuato nell'esercizio dei poteri di vigilanza presso la casa Reclusione di Rossano è emersa l'insussistenza del sovraffollamento allo stato attuale" presso detto istituto penitenziario;
richiamava, in particolare, le notizie fornite dall'ispettore capo Bennardo Pierangelo, dettagliatamente riportate nel provvedimento.
3. Avverso detto decreto, ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro personalmente il condannato, evidenziando di essere stato ristretto in condizioni degradanti per la propria dignità e contestando la pronuncia nella parte in cui farebbe riferimento al requisito dell'attualità come condizione necessaria per l'attivazione dei rimedi risarcitori.
4. Con provvedimento in data 24 dicembre 2014, il Magistrato di sorveglianza di Cosenza, qualificata l'impugnazione dello EL come ricorso, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione.
5. Il Procuratore generale di questa Corte, dott. Antonio Gialanella, con requisitoria scritta, ha chiesto, previa qualificazione del ricorso come reclamo, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Decisivo e assorbente è il rilievo che, in coerenza con il riformato atto unico di impugnazione, nel quale si comprendono tanto la dichiarazione quanto i motivi di impugnazione, è il giudice ad quem a dovere giudicare tanto sull'eventuale inammissibilità dell'atto che sulla qualificazione del mezzo di impugnazione e non anche il giudice a quo. Ne consegue che il magistrato di sorveglianza di Cosenza non avrebbe potuto legittimamente procedere a qualificare il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro quale ricorso per cassazione. Detto provvedimento va, dunque, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cosenza del 24 dicembre 2014 di qualificazione del reclamo al Tribunale di sorveglianza proposto dal condannato EL AM IO come ricorso per cassazione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso, il 25 gennaio 2016 Il Consigliere estensore. Il Presidente Palma Talerico DEPOSITATA воеше тем LIN AN ostawmo veclis Massimo Vecchio 11 APR 2016 IL CANCELLIERE Stafania FAELLA