Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, che rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una sanzione vera e propria come quello diurno, non può considerarsi oggetto di un diritto soggettivo giuridicamente azionabile dall'interessato. Ne consegue che è legittimo il rigetto di istanza presentata da condannato alla pena dell'ergastolo e mirante ad ottenere, in costanza della sua esecuzione, l'isolamento notturno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 50005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50005 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3231
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 22573/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AR N. IL 14/08/1969;
avverso l'ordinanza n. 659/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di SIENA, del 01/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Bua che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento emesso in data 1/4/09 il Magistrato di sorveglianza di Siena ha respinto l'istanza - qualificata come reclamo generico ai sensi dell'art. 35 o.p. nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 11/2/99 n. 26 - avanzata da TA RI, detenuto nella Casa di reclusione di San Gimignano in espiazione della pena dell'ergastolo, onde ottenere l'isolamento notturno a norma dell'art. 22 c.p., comma 1. Avverso questa pronuncia l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la inderogabilità di tale norma. La doglianza è priva di fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. Ha invero correttamente rilevato il giudice che l'isolamento notturno - in realtà previsto come modalità di esecuzione della pena dell'ergastolo in termini di maggiore afflittività (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 27/2/07, Stilo, rv. 236.158) - non può comunque, anche a non volere considerare la norma dell'art. 22 c.p. superata da quella dell'art. 33 o.p. che da una elencazione tassativa delle ipotesi in cui è ammesso l'isolamento continuo del detenuto, essere richiesto da chi è condannato a tale pena come diritto soggettivo assoluto azionabile, dovendo detta norma essere coordinata con l'art. 6, comma 4, o.p. che garantisce il pernottamento in camere a un posto unicamente agli imputati e solo se la situazione particolare dell'istituto lo consente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009