Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3747
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

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Nel caso di sequestro conservativo eseguito su titoli di credito, l'osservanza delle forme previste dall'art. 1997 cod. civ. per l'imposizione del vincolo non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinché possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo. Ne consegue che l'inosservanza delle forme richieste dal menzionato art. 1997 cod. civ. non può mai provocare l'invalidità del pignoramento e degli atti successivi, una volta verificatasi la conversione ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ..

Ai fini del risarcimento non patrimoniale, l'inesistenza di una pronunzia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato in tutti i suoi elementi soggettivi e oggettivi, secondo la legge penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3747
    Data del deposito : 15 marzo 2001

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