Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 2
Nel caso di sequestro conservativo eseguito su titoli di credito, l'osservanza delle forme previste dall'art. 1997 cod. civ. per l'imposizione del vincolo non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinché possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo. Ne consegue che l'inosservanza delle forme richieste dal menzionato art. 1997 cod. civ. non può mai provocare l'invalidità del pignoramento e degli atti successivi, una volta verificatasi la conversione ai sensi dell'art. 686 cod. proc. civ..
Ai fini del risarcimento non patrimoniale, l'inesistenza di una pronunzia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato in tutti i suoi elementi soggettivi e oggettivi, secondo la legge penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULLANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NA IL, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Pontefici n.3, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Tambè di Novara in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
MA BO, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Michelini Tocci n. 50, presso l'Avv. Carlo Visconti che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Emilio Jona di Biella, in forza di procura speciale in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 54 pubblicata il 16.1.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.2000 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 1'8.2.1989, MA TT chiedeva che il Presidente del Tribunale di Novara autorizzasse, fino alla concorrenza di lire un miliardo, il sequestro conservativo dei beni di pertinenza del coniuge, NA PO, assumendo che quest'ultima avesse indebitamente sottratto dai conti correnti bancari intestati ad entrambi pressoché l'intero ammontare delle somme a suo tempo depositate.
Il giudice adito, con decreto del 9.2.1989, autorizzava la misura cautelare richiesta.
Il ricorrente, quindi, conveniva la PO davanti al medesimo Tribunale per sentir convalidare il sequestro de quo nonché per il merito.
Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepiva preliminarmente la nullità dei sequestri eseguiti presso la filiale di Novara dell'Istituto San Paolo di Torino, chiedendo altresì il rigetto di tutte le domande avversane.
Il Tribunale adito, con sentenza in data 14.5.1994, ravvisata la sussistenza dei presupposti della misura cautelare de qua, convalidava il sequestro e condannava la PO al pagamento della somma di lire 383.273.000, oltre gli accessori, reputando in particolare che la distrazione delle somme in parola configurasse il reato di appropriazione indebita il quale, ancorché non punibile là dove commesso dal coniuge non separato, obbligava ugualmente l'autore alle restituzioni civili e al risarcimento del danno. Avverso la decisione, proponeva appello la soccombente, insistendo nella richiesta di declaratoria della nullità dei sequestri eseguiti presso il suddetto Istituto bancario, sui rilievi che quello relativo ai B.O.T. del 31.10.1989 non fosse stato accompagnato dalla notifica della misura all'Amministrazione centrale dello Stato e che il libretto di risparmio ordinario n. 7234, cat. 12, fosse sequestrabile solo su provvedimento disposto dal giudice penale, nonché chiedendo che venisse respinta la domanda di convalida e dichiarato che nulla era dovuto al TT, sul presupposto in particolare che a torto fossero stati ravvisati nella propria condotta gli estremi della appropriazione indebita sebbene il fatto non costituisse in concreto reato, potendo del resto l'esistenza di questo essere rilevata solo dal giudice penale in seguito a dibattimento.
Resisteva nel grado l'appellato, domandando l'integrale conferma della pronuncia di primo grado.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 10.7.1998/16.1.1999, respingeva il gravame, assumendo:
a) che le doglianze relative alla pretesa illegittimità dei sequestri eseguiti sui B.O.T. e sul libretto di risparmio fossero inammissibili siccome radicalmente generiche, nonché infondate nel merito avendo l'appellante contrapposto alla specifica ed articolata motivazione del Tribunale argomentazioni del pari generiche e prive di pregio;
b) che il giudice civile avesse competenza a decidere, incidenter tantum, se i fatti integrassero o meno estremi di reato, quando ciò fosse necessario per decidere la controversia. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione la PO, deducendo due motivi di gravarne ai quali resiste con controricorso il TT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 69 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e all'art. 157 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, assumendo in particolare:
a) che tanto nel giudizio di primo grado quanto in quello di appello era stata specificatamente contestata l'illegittimità dei sequestri eseguiti sui B.O.T. e sul libretto di risparmio;
b) che i B.O.T. annuali sono somme dovute dallo Stato e non possono essere sottoposte a sequestro se non nelle forme e nei casi previsti, laddove l'art. 69 del R.D. 2440/1923 sopra citato prescrive che gli atti di sequestro debbano essere notificati all'Amministrazione centrale dello Stato, stabilendo al quinto comma che i sequestri siano efficaci soltanto se eseguiti nei modi previsti dalla legge, onde, nella specie, tale non è il sequestro che il TT non ha ritualmente notificato all'Ente statale;
c) che, per quanto attiene al libretto di rispannio ordinario sequestrato presso la filiale di Novara dell'Istituto San Paolo di Torio, l'art. 157 del D.P.R. 156/1973 del pari richiamato dispone che il sequestro possa essere effettuato soltanto dal giudice penale;
d) che da quanto precede si evince come fossero stati enunciati specificatamente i motivi per i quali i sequestri erano da reputare illegittimi, laddove la Corte territoriale ha superato siffatte eccezioni enunciando una serie di massime giurisprudenziali assolutamente inconferenti.
Il motivo non è fondato.
Va premesso, infatti, che non può ritenersene l'inammissibilità, così come assume invece il controricorrente in relazione al disposto dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., atteso che gli argomenti addotti al riguardo nel ricorso, quali sono stati sopra riportati, consentono di individuare agevolmente, senza il sussidio di altre fonti, le norme ed i principi di diritto che si pretendono violati e di identificare perciò in maniera intellegibile il contenuto sostanziale delle censure prospettate e delle questioni da risolvere, rendendo in tal modo possibile, senza incertezze, la delimitazione del quid disputandum.
Ciò posto, si osserva come il giudice di merito, nell'impugnata sentenza, secondo quanto traspare dallo stesso tenore letterale di questa (pagina 11 segnatamente), abbia ritenuto, attraverso due distinte ed autonome rationes decidendi, vuoi l'inammissibilità delle doglianze dell'appellante (esattamente corrispondenti a quelle illustrate sotto le lettere "b" e "c" che precedono) "per essere (queste) radicalmente generiche", vuoi l'infondatezza delle medesime "nel merito".
Con il motivo di ricorso in esame, ambedue le suddette ragioni risultano censurate, secondo quanto è dato di evincere dagli argomenti rispettivamente addotti dalla ricorrente sotto le lettere "a" e "d", per un verso, ovvero per quanto attiene alla ritenuta inammissibilità, da parte della Corte territoriale, delle doglianze proposte nel giudizio di secondo grado, nonché "b" e "c" per altro verso, ovvero per quanto attiene alla ritenuta infondatezza nel merito di tali doglianze.
Ne consegue che è sufficiente disattendere le censure rivolte dalla medesima ricorrente nei confronti di una sola delle rationes poste a base della decisione del giudice di appello perché debba venir respinto il motivo di impugnazione nel suo complesso. Al riguardo, per quanto attiene in particolare alle censure indirizzate in questa sede avverso la ritenuta infondatezza di merito delle doglianze proposte dall'appellante davanti alla Corte territoriale, si osserva:
a) che, in ordine ai B.O.T. con scadenza al 31.10.1989 sottoposti a sequestro conservativo presso la filiale di Novara dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, è da escludere l'applicabilità del disposto dell'art. 69 del Regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440, il quale stabilisce, al primo comma, che i sequestri relativi a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificati all'Amministrazione centrale ovvero all'Ente, Ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento, nonché, al quarto comma, che i medesimi sequestri hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge;
b) che, invero, la norma sopra citata si riferisce espressamente al sequestro di "somme dovute dallo Stato", ovvero di crediti verso quest'ultimo (art. 70, primo comma, R.D. 2440/1923), laddove i Buoni Ordinari del Tesoro sono titoli di credito che lo Stato stesso emette per sopperire a momentanee deficienze di cassa, degli ordini di pagamento cioè che, in seguito all'effettivo versamento degli importi corrispondenti (art. 71, secondo comma, R.D. 2440/1923), vengono consegnati ai creditori i quali, mediante l'esibizione dei suddetti titoli, nel momento e con le modalità prescritte dalla legge, sono legittimati a riscuotere il capitale e l'interesse (o il solo interesse), così distinguendosi del tutto, ontologicamente e funzionalmente, dai normali titoli di spesa del tipo dei mandati diretti nonché dai crediti in genere e restando perciò soggetti alla disciplina loro propria (Cass. 11 novembre 1982, n. 5949, quanto alla distinzione tra pegno di crediti e pegno di titoli di credito ed alla relativa ripercussione circa l'applicabilità o meno dell'art. 2800 c.c.), la quale vuole che, fin quando un diritto è incorporato in un titolo di credito, non è comunque possibile sottoporre a vincoli il diritto direttamente, ma solo indirettamente, agendo cioè sul titolo (art. 1997 c.c.), onde i vincoli (come il sequestro conservativo in esame) sui diritti cartolari si costituiscono secondo le norme che regolano la costituzione di vincoli su cose, non secondo quelle che regolano la costituzione di vincoli su diritti (Cass. 22 ottobre 1963, n. 2799, quanto al pignoramento;
Cass. 12 gennaio 1995, n. 336);
c) che, comunque, l'art. 69 del R.D. 2440/1923, là dove dispone che gli atti ivi elencati (ed il sequestro in particolare, per quanto qui interessa) abbiano efficacia solo se portati a conoscenza del debitore mediante la notificazione, postula semplicemente che, in mancanza di tale adempimento, si debba presumere la buona fede del debitore medesimo e sia, pertanto, da ritenere efficace il pagamento effettuato da quest'ultimo al proprio creditore (Cass. 7 maggio 1963, n. 1123; Cass. 18 agosto 1976, n. 3047), così come, del resto, nel caso di sequestro conservativo eseguito su titoli di credito, l'osservanza delle forme previste dall'art. 1997 c.c. per l'imposizione del vincolo non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinché cioè possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo, senza che l'inosservanza delle predette forme possa mai provocarne l'invalidità (Cass. 4 settembre 1996, n. 8060);
d) che, mi ordine al libretto di risparmio ordinario (n. 7234, cat. 12) sottoposto a sequestro conservativo presso la filiale di Novara dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, deve parimenti escludersi l'applicabilità dell'art. 157, primo comma, del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il quale, con disposizione dichiarata peraltro incostituzionale dal giudice delle leggi attraverso la sentenza 28 maggio 1995, n. 187, non consentiva di sottoporre a sequestro i libretti postali di risparmio ed i crediti in essi iscritti salvo che per ordine dell'autorità giudiziaria penale, atteso che, come è palese, la norma riguardava esclusivamente i libretti sopra indicati, ovvero appunto i libretti "postali", laddove, nella specie, si tratta di un libretto di risparmio "bancario", come tale suscettibile in ogni caso di venire sottoposto a sequestro.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 185 c.p. e all'art. 2043 c.c., deducendo:
a) che a torto la Corte territoriale abbia disatteso la censura mossa dall'appellante alla condanna del Tribunale al risarcimento dei danni malgrado il fatto non integrasse in concreto gli estremi del reato di appropriazione indebita siccome commesso in danno del coniuge non legalmente separato, sul rilievo che il giudice civile ha competenza a decidere, incidenter tantum, se i fatti integrino appunto simili estremi ove ciò sia necessario per decidere la controversia;
b) che nel caso di specie non sia stato commesso alcun reato, poiché non vi è stato alcun processo e l'accertamento dei reati spetta al giudice penale e non al giudice civile;
c) che la non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. riguardi esattamente l'accertamento del reato;
d) che, di conseguenza, l'art. 185 c.p. non sia applicabile al caso in esame, in quanto atto non costituisce reato, ne' è applicabile l'art. 2043 c.c. il quale presuppone l'esistenza di un fatto doloso o colposo a base del risarcimento del danno;
e) che nella specie esista una statuizione penale di archiviazione per non punibilità.
Il motivo non è fondato.
Al riguardo, infatti, conviene osservare:
a) che, a seguito dell'introduzione del nuovo testo dell'art. 295 c.p.c. per effetto della modifica introdotta dall'art. 35 della legge n. 353 del 1990 (applicabile dal 22.4.1995 anche ai giudizi pendenti alla data del 1^.1.1993, giusta il combinato disposto dell'art. 90 della predetta legge 353/1990 - come novellato, da ultimo, dall'art. 9 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - e dell'art. 1,- secondo comma, di quest'ultima legge), deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art. 3 del codice di procedura penale abrogato, con la conseguenza che al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale si è sostituito quello dell'autonomia e separazione dei giudizi, onde, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 c.c., la mancanza di una pronuncia del giudice penale affermativa di responsabilità non impedisce al giudice civile di procedere autonomamente all'accertamento incidentale della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato (Cass. 22 luglio 1996, n. 6527;
Cass. 2 agosto 1997, n. 7178; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1643; Cass. 3 marzo 2000, n. 2367; Cass. 24 marzo 2000, n. 3536);
b) che l'accertamento di quest'ultimo giudice deve essere condotto secondo la legge penale ed avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo, senza che sia tuttavia richiesto che il fatto illecito integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale medesima, essendo sufficiente che lo stesso fatto sia astrattamente preveduto come reato e sia pertanto idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, con la conseguenza che il danno in parola deve essere riconosciuto anche nel caso in cui l'autore non risulti concretamente perseguibile in ragione della sussistenza di una causa di non punibilità, come appunto quella di cui all'art. 649 c.p. (Cass. 28 aprile 1977, n. 1623; Cass. 6 dicembre 1982, n. 6651; Cass. 18 giugno 1985, n. 3664; Cass. 20 novembre 1990, n. 11198; Cass. 12 agosto 1995, n. 8845);
c) che non osta, in contrario, l'intervento di una pronuncia di archiviazione emessa per quest'ultimo motivo, atteso che, già sotto il vigore dell'abrogato codice di procedura penale, per un verso non era riconosciuta al relativo decreto ex art. 74 autorità di giudicato onde il giudice civile, non vincolato da esso, poteva autonomamente accertare l'esistenza dell'illecito (Cass. 20 novembre 19705 n. 2447; Cass. 23 settembre 1977, n. 4060), laddove, per altro verso, l'azione per il risarcimento del danno derivante da reato non punibile ex art. 649 c.p. non trovava ostacolo, in considerazione della formula stessa della pronuncia, neppure nella sentenza penale di assoluzione del prevenuto per la ricorrenza della suddetta causa di non punibilità (Cass. 27 gennaio 1986, n. 532). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in lire 178.600, di cui lire 15.000.000 per onorario.
Va infine respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata proposta dal controricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che la richiesta in esame, la quale non è esperibile per la prima volta in sede di legittimità (come nella specie) ove sia riferita al comportamento tenuto dalla parte nelle fasi precedenti del giudizio (Cass. 26 giugno 1993, n. 7100), è rimasta del tutto sfornita di prova circa i danni che si assumono derivati dal ricorso per cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate i n lire 15.173.000 di cui lire 15.000.000 per onorario e respinge la domanda di condanna della medesima ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001