Sentenza 17 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2002, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P0 0459/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sezione Tributarie TRIBUTI ACCERTAMENTO Presidente Alfio FINOCCHIARO UTILIZZAZIONE DI ELEMENTI ACQUISITI IRRITUALENTE att Enrico Consigliere ALTIERI R.G.N. 16700/98 at Antonio MERONE Rel. Consigliere Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA 1037 Cron. Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 13/03/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: FALL BP TRAVERSO SAS, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell'avvocato SCHWARZEMBERG CLAUDIO, che lo difende unitamente all'avvocato UCKMAR VICTOR, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato CommissioneavversO la decisione n. 3626/97 della tributaria centrale di ROMA, depositata il 04/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio 477 MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MARONGIU, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbiti gli altri.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Con avviso di accertamento del 17 settembre 1988, l'Ufficio II DD. competente ha rettificato la di- chiarazione dei redditi, relativa all'anno 1983, della BP Traverso s.a.s. a seguito di verifica fiscale gene- rale effettuata dalla guardia di finanza, che aveva, tra l'altro, acquisito documentazione extracontabile sulla base della quale è stato poi ricostruito il mag- gior reddito della società. La società ha impugnato gli avvisi di rettifica, ottenendo in primo grado una riduzione del reddito ac- certato. La decisione di primo grado è stata impugnata sia dalla società che dall'Ufficio e la Commissione Tribu- taria di secondo grado, ha accolto l'appello della ritenendo illegittima odierna ricorrente, documentazione extracontabile e l'acquisizione della l'utilizzazione del metodo di accertamento induttivo. L'Ufficio, quindi, ha proposto vittoriosamente ri- 2 corso dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, la quale, con la pronuncia specificata in epigrafe, ha ri- tenuto legittimo l'operato dell'Ufficio.
1.2. La società ha proposto ricorso contro il Ministero delle finanze per la cassazione della senten- za specificata in epigrafe, deducendo i seguenti moti- vi: a) violazione dell'art. 52 del d.p.r. n. 633 del 1973, in quanto la documentazione extracontabile, sulla quale è basato l'accertamento sarebbe stata rinvenuta in una borsa, aperta senza la preventiva autorizzazione come dispone invece il dell'autorità giudiziaria, così comma 3 del citato art. 52; b) violazione dell'art. 39 d.p.r. n. 600/1973, sotto diversi profili: aa) dalla motivazione dell'atto di rettifica non si comprenderebbe il metodo di accertamento adotta- to;
bb) la motivazione della rettifica sarebbe CO- munque carente, sia che si tratti di accertamento ana- litico, sia che si tratti di accertamento induttivo.
1.4. Il Ministero non si è costituito e la società ha presentato memoria.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento. 3 2.2. La censura relativa alla pretesa illegittima apertura coattiva della valigetta contenente la docu- mentazione extracontabile è irrilevante. Infatti, “l'acquisizione irritalale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabi- lità degli stessi in mancanza di una specifica previ- sione in tal senso. Pertanto, gli organi di controllo possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso, salvo la verifica della attendibi- lità, in considerazione della natura e del contenuto dei documenti stessi e dei limiti di utilizzabilità de- rivanti da eventuali preclusioni di carattere specifi- CO" (Cass. 8344/2001). Allorquando il legislatore ha inteso stabilire il principio della inutilizzabilità degli elementi utili ai fini dell'accertamento, lo ha sancito espressamente. Infatti, nello stesso art. 52, comma 5, d.p.r. 633/72, dispone che "non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o conten- ziosa" i libri, le scritture e i documenti sottratti alla ispezione. Il fatto che talune violazioni non comportano la sanzione specifica della inutilizzabilità degli elemen- ti irritualmente acquisiti, non significa che la viola- zione sia priva di conseguenze e che, quindi, la norma 4 sia tamquam non esset. In casi del genere, infatti, le conseguenze sanzionatorie ricadono direttamente sull'autore dell'illecito, sul piano disciplinare e, se del caso, sul piano della responsabilità civile e pena- le. Non sarebbe giusto che una prova oggettivamente am- missibile, non possa essere utilizzata a causa della negligenza di chi l'ha acquisita. Questo ne dovrà ri- spondere nelle sedi competenti, mentre la prova non su- bisce gli effetti della illegittimità, come conseguenza necessaria della eventuale illiceità della acquisizio- ne. Si tratta di due diversi profili (uno soggettivo e l'altro oggettivo) che non vanno confusi" (Cass. 8344/2001).
2.4. Tutte le altre censure, che riguardano diret- tamente l'atto di accertamento e la sua motivazione, attengono al merito. Né potrebbero essere esaminate in questa sede come eventuale vizio di motivazione della sentenza impugnata, atteso che il ricorso in esame, av- verso una decisione della C.T.C., è stato proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge.
2.5. Conseguentemente, il ricorso devono essere ri- gettato. Nulla è dovuto per le spese, non essendosi Co- stituita la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 5 Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr Finocchiaro) (dr. Antom Merone) IL CANCELLIERE O ривоJ ob Glor Arnaldo Casan DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Amuebl 6