Sentenza 16 gennaio 2001
Massime • 2
L'intervento del Fondo di Garanzia, ex art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992, per il pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, può operare, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, soltanto nei casi in cui le procedure concorsuali indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'intervento del Fondo va escluso nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in epoca precedente a tale data. Nè l'attribuzione dei benefici del Fondo di Garanzia soltanto ad alcune categorie di lavoratori nei cui confronti si siano verificate determinate condizioni può suscitare fondati dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24, 36 e 38 Costituzione, posto che la discrezionalità del legislatore, se immune da elementi di irrazionalità, che nella specie certamente non ricorrono, non può essere censurata, poiché spetta allo stesso stabilire il reciproco assetto della pluralità degli interessi in gioco (v. sentenza Corte Cost. n. 417 del 1996).
L'intervento del Fondo di Garanzia, ex art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992, per il pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, può operare, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, soltanto nei casi in cui le procedure concorsuali indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'intervento del Fondo va escluso nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in epoca precedente a tale data. Nè l'attribuzione dei benefici del Fondo di Garanzia soltanto ad alcune categorie di lavoratori nei cui confronti si siano verificate determinate condizioni può suscitare fondati dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24, 36 e 38 Costituzione, posto che la discrezionalità del legislatore, se immune da elementi di irrazionalità, che nella specie certamente non ricorrono, non può essere censurata, poiché spetta allo stesso stabilire il reciproco assetto della pluralità degli interessi in gioco (v. sentenza Corte Cost. n. 417 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. ASENNATO 5 1 0 / 0 1 Ellemets copia legale per diritti L. il 15 /MAIL IL CANCELLIERE ✓ Aula B 3.5 of LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.: previdenza Dott. Rosario De Musis Presidente R.G.16846/00 hiedeni Preeti Wies Consigliere Pulau Doust. V. Mac Cron.M546 11 " LI TI " EL FO " Rep. " " Ud. 1/2/2001 ha pronunciato la seguente ORD INANZA Sul ricorso proposto da I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett.dom.in Roma, via IV Novembre n.144 presso la Direzione Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, per procura speciale a margine del ricorso;
che non ha iscritto il ricorso nei termini di legge RICORRENTE CONTRO in Roma, via Carlo PomaGIOVANNI MARTINICO,elett.dom. n.2, presso l'avv.G. Sante Assennato che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
(44) CONTRORICORRENTE R 1 Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Marsala in data 20 marzo 2000, n.96; udita nella camera di consiglio tenutasi il giorno 1° febbraio 2001 la relazione della causa svolta dal Cons.Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen. Dr. Antonio Martone che ha concluso perché la Corte Suprema di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la improcedibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO rilevato che il ricorso proposto dall'INAIL
contro
Giovanni stato depositato nel termine prescritto IN non è dall'art.369 c.p.c.,secondo quanto emerge dal certificato della Cancelleria in atti;
considerato che
il IN si è costituito ritualmente con controricorso;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero su indicate;
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità del ricorso;
condanna il ricorrente 21000 oltre lire duemilioni per alle spese in lire onorari. Roma, 1 febbraio 2001 Shill Il Presidente Rozinis be Ulpur's 10 APR. 2001 Selle R 2