Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 510
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Sentenza 16 gennaio 2001

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L'intervento del Fondo di Garanzia, ex art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992, per il pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, può operare, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, soltanto nei casi in cui le procedure concorsuali indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'intervento del Fondo va escluso nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in epoca precedente a tale data. Nè l'attribuzione dei benefici del Fondo di Garanzia soltanto ad alcune categorie di lavoratori nei cui confronti si siano verificate determinate condizioni può suscitare fondati dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24, 36 e 38 Costituzione, posto che la discrezionalità del legislatore, se immune da elementi di irrazionalità, che nella specie certamente non ricorrono, non può essere censurata, poiché spetta allo stesso stabilire il reciproco assetto della pluralità degli interessi in gioco (v. sentenza Corte Cost. n. 417 del 1996).

L'intervento del Fondo di Garanzia, ex art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1992, per il pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione delle ultime tre mensilità in caso di insolvenza del datore di lavoro, può operare, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, soltanto nei casi in cui le procedure concorsuali indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'intervento del Fondo va escluso nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta in epoca precedente a tale data. Nè l'attribuzione dei benefici del Fondo di Garanzia soltanto ad alcune categorie di lavoratori nei cui confronti si siano verificate determinate condizioni può suscitare fondati dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24, 36 e 38 Costituzione, posto che la discrezionalità del legislatore, se immune da elementi di irrazionalità, che nella specie certamente non ricorrono, non può essere censurata, poiché spetta allo stesso stabilire il reciproco assetto della pluralità degli interessi in gioco (v. sentenza Corte Cost. n. 417 del 1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 510
    Data del deposito : 16 gennaio 2001

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