Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2016, n. 490
CASS
Sentenza 2 dicembre 2016

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Massime1

La notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, eseguita ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, determina, se l'interessato non "rappresenta" con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non tempestivamente eccepita nel corso del giudizio d'appello. (La S.C. ha precisato che tale conclusione è giustificata dalla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'imputato ed il difensore di fiducia, mentre va ritenuta omessa la notifica eseguita presso il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., e assoluta ed insanabile la conseguente nullità).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2016, n. 490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 490
Data del deposito : 2 dicembre 2016

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