Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 10688
CASS
Sentenza 18 novembre 2004

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In caso di distrazione di beni sociali in favore di altra società appartenente al medesimo soggetto, la configurabilità, qualora intervenga il fallimento, del reato di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, e 2634 cod. civ., non può essere esclusa, ai sensi del comma terzo del citato art. 2634 (secondo cui " in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo"), per il solo fatto che il soggetto abbia il controllo di entrambe le società, occorrendo invece che egli abbia svolto una vera e propria funzione imprenditoriale di indirizzo e coordinamento delle società controllate (cosiddetto "holding pura"), eventualmente anche accompagnata da attività ausiliaria o finanziaria (cosiddetto "holding operativa") dotandosi, a tal fine, di apposita, idonea organizzazione, con correlativa assunzione di responsabilità ai sensi dell'art.2497 cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 10688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10688
    Data del deposito : 18 novembre 2004

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