Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 2
La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Pertanto, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato.
La transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti. Pertanto, attesa l'autonomia tra i due rapporti, la transazione suddetta non spiega effetti riflessi nel giudizio con cui l'INPS fa valere il credito contributivo.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE UA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso principale proposto da:
RR UA, elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso gli avv. Renato e Claudio Scognamiglio, che lo difendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Domenico Ponturo e Paolo Marchini, che lo difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2889 in data 16 dicembre 1999 (R.G. 667/98);
sentiti, nella pubblica udienza del 27 novembre 2002: il cons. UA Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Renato Scognamiglio;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Tribunale di Bari ha confermato, giudicando infondato l'appello di UA IN, la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto dell'opposizione proposta contro il decreto dello stesso Pretore che gli ingiungeva di pagare all'Inps L. 75.689.647, oltre accessori, per contributi previdenziali non corrisposti in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il IN e ET IR.
All'esito di rigetto dell'impugnazione il Tribunale è pervenuto sulla base dell'accertamento che tra il IN e la IR era effettivamente intercorso un rapporto di lavoro subordinato, accertamento che, nei confronti dell'Inps, non era precluso dalla transazione intervenuta tra le parti private, contenuta nel verbale di conciliazione che aveva definito il giudizio pendente in grado di appello davanti al Tribunale di Bari contro la sentenza del Pretore di Bitonto n. 16 del 17 marzo 1988. Ai fini del detto accertamento, il Tribunale ha utilizzato sia il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di conciliazione, siccome non era tale da escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia i verbali ispettivi, sia, e soprattutto, gli elementi ricavati dal procedimento svoltosi dinanzi al Pretore di Bitonto e dalla sentenza che aveva definito quel giudizio, sentenza che non poteva, a giudizio del Tribunale, considerarsi completamente travolta dalla transazione e costituente "prova atipica".
Per la cassazione della sentenza ricorre UA IN per due motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.; resiste l'Inps con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
II primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 185, 310, 338, 359 cod. proc. civ. degli art. 1372, 2942 e 2909 cod. civ., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione.
Sostiene il ricorrente che se il contratto (nella specie, di transazione) ha effetto solo tra le parti stipulanti ai sensi dell'art. 1372 cod. civ., ciò non vale ad eliminare i possibili effetti riflessi per la sfera giuridica dei terzi. In. particolare, se presupposto dell'obbligazione contributiva è la volontà delle parti di costituire un rapporto di lavoro subordinato, non può negarsi che la stessa volontà sia abilitata a negare che un simile rapporto sia mai sorto, sicché, in tale prospettiva, si deve considerare irrilevante l'autonomia dell'obbligazione contributiva e l'inderogabilità della sua regolamentazione. Nè, aggiunge, poteva conservare alcun effetto la sentenza di primo grado, una volta definito il giudizio in grado di appello mediante conciliazione. In conclusione, ad avviso del ricorrente, una transazione che precluda definitivamente l'accertamento circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, produce l'effetto di impedire lo stesso accertamento nei confronti dell'Inps sul piano dell'obbligazione previdenziale.
Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 1326, 1372, 1362 ss., 2697 cod. civ., degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione.
La sentenza impugnata è criticata nella parte in cui ha affermato che dal verbale di conciliazione non risultava la volontà delle parti di considerare come mai esistito il rapporto di lavoro subordinato, ma solo la rinuncia a qualificare come tale il rapporto stesso, mentre certamente le somme erogate non erano corrisposte a titolo di liberalità. Si deduce che nessun elemento letterale e sistematico offriva supporto all'interpretazione del Tribunale, posto che la volontà negoziale si era chiaramente espressa nel senso di escludere la natura subordinata del rapporto. In ordine al valore riconosciuto dal Tribunale alla sentenza del Pretore di Bitonto in termini di "prova atipica", secondo il ricorrente si è tradotto, in sostanza, nell'attribuzione di valore "imperativo" alla predetta sentenza, che doveva invece essere negato perché resa in giudizio definito mediante conciliazione. Di conseguenza nessun rilievo poteva essere accordato alle prove raccolte in quel giudizio, nonché ad altri documenti, come la richiesta della lavoratrice all'ispettorato del lavoro e il successivo verbale di accertamento ispettivo, specificamente contestato dal IN.
Esaminati congiuntamente i motivi di ricorso per la connessione tra le argomentazioni, la Corte li giudica infondati per essere il dispositivo della sentenza impugnata conforme al diritto, ancorché la motivazione necessiti di talune correzioni e integrazioni nelle parti in cui adopera argomentazioni in parte irrilevanti ed in parte giuridicamente non corrette (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.). Preliminarmente, si deve precisare che non sono pertinenti al caso di specie le questioni concernenti il tema dell'assoggettamento all'obbligo contributivo delle somme versate dal datore di lavoro a titolo transattivo, problematica nella quale si inserisce la distinzione tra transazione novativa e non. Si tratta, infatti, di un tema che non può in alcun modo venire in rilievo allorché, come nel caso in esame, l'Inps agisca in giudizio assumendo che non sono stati versati i contributi dovuti per un lavoratore subordinato, contributi di cui domanda il pagamento sulla base della retribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare secondo le regole del rapporto stesso, ovvero di quelle proprie dell'obbligazione contributiva.
In una simile controversia, sull'Inps grava interamente l'onere di provare il fatto costitutivo del credito azionato: che, cioè, sia avvenuta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, ovviamente in forza di volontà negoziale delle parti del rapporto stesso (volontà necessaria persino per integrare la fattispecie di cui all'art. 2126 cod. civ.); che il rapporto abbia avuto una certa durata e si sia svolto con determinate caratteristiche. Ne discende che sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero, come nel caso, risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine alla natura stessa del rapporto, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale.
La totale estraneità ed inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo, discende dal principio che, alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della l. n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630). Ne discende con evidenza che, così come il giudicato negativo circa la natura subordinata di un rapporto non può spiegare influenza per i soggetti, rimasti estranei al giudizio, che siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato (cfr. Cass. 24 marzo 1999, n. 2795; Cass. 18 maggio 1999, n. 4821), così la transazione tra datore di lavoro e lavoratore non può esplicare effetti riflessi (effetti riflessi che si possono avere solo per rapporti non autonomi) sulla posizione dell'Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione.
La tesi principale del ricorrente è dunque priva di fondamento giuridico: la volontà delle parti è certo indispensabile per costituire un rapporto di lavoro subordinato, ma tale volontà, considerata sul piano dell'obbligo contributivo, viene rilievo puramente come il fatto previsto dalla legge per la nascita dell'obbligazione stessa, restando escluso che la medesima volontà possa in qualche modo influenzare la detta obbligazione una volta sorta.
Passando ad esaminare i profili processuali della controversia, non vi è dubbio che la conciliazione della lite tra il IN e la lavoratrice ET IR, perfezionatasi in grado di appello sulla base di transazione (che, sia detto incidentalmente, resta negozio stipulato ai sensi dell'art. 1965 c.c., ancorché contenuto in una conciliazione giudiziale: Cass. 14 dicembre 1986, n. 7193; 9 novembre 1985, n. 11677), abbia travolto la sentenza di primo grado del Pretore di Bitonto.
Con la transazione intervenuta in corso di giudizio e contenuta nel verbale di conciliazione formato a norma dell'art. 185, secondo comma, e dell'art. 420, terzo comma, cod. proc. civ., il giudizio era rimasto definito per "cessazione della materia del contendere", che costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, in relazione a tutte le ipotesi di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso e ciò tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1048). Da quanto precede deriva la non assimilabilità della cessazione della materia del contendere sia alla rinuncia agli atti del giudizio sia alla rinuncia all'azione.
Quindi, conseguenza fondamentale, fatta derivare dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere, è il venire meno delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, laddove, invece, la rinuncia agli atti in appello determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado dal momento che, nell'ipotesi di accordo transattivo, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso, si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato.
E nondimeno, il fatto che la sentenza impugnata abbia erroneamente affermato che la conciliazione in appello (rectius la transazione) non era idonea a travolgere del tutto la sentenza di primo grado, è rimasto privo di incidenza sulla conformità al diritto della decisione, atteso che considerare la sentenza, nella parte in cui conteneva la descrizione degli elementi di prova raccolti nel procedimento, come "prova atipica" si è risolto nell'attribuzione, corretta, a tali elementi, del valore di indizi che valutati ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., per la loro gravita precisione e concordanza, hanno convinto il giudice di merito che fosse stata fornita la prova del credito dell'Inps.
La sentenza impugnata, quindi, ha finito per applicare correttamente il principio per cui le prove raccolte in giudizi diversi e tra parti differenti possono fornire indizi idonei a comprovare determinati fatti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 4 gennaio 2000, n. 8; 18 maggio 1999, n. 4821, cit.; Cass., sez. un., 8 maggio 1998, n. 4667;
Cass. 17 febbraio 1998, n. 1670; 23 gennaio 1998, n. 624). Il Tribunale, infatti, ha trascritto interamente la motivazione della sentenza del Pretore di Bitonto, giungendo in sostanza alla conclusione che gli elementi ivi riferiti fossero tali da comprovare il rapporto di lavoro subordinato e che non vi fossero altri dati di fatto da valutare.
Contro tale accertamento di fatto non sono mosse critiche specifiche dal ricorrente, il quale si limita a contestare radicalmente l'idoneità dei detti elementi a fornire la prova ed ancora l'erronea interpretazione della transazione, ma si tratta, per questo secondo aspetto, di una parte superflua della motivazione siccome deve escludersi che il negozio transattivo esplichi un qualsiasi effetto sulla controversia con l'istituto previdenziale. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, come determinati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in euro 10,00 e agli onorari in euro 2000.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003