Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2018, n. 4976
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Sentenza 18 ottobre 2018

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La miscelazione di rifiuti - operazione vietata dall'art. 187 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la prova della miscelazione potesse essere desunta dai verbali di sopralluogo che dimostravano la presenza, nell'impresa oggetto degli accertamenti, di materiale ferroso proveniente dalla demolizione di autoveicoli, attività per la quale l'imputato era autorizzato, e di rifiuti, ferrosi e non ferrosi, di altro tipo, anche pericolosi, aventi codici identificativi diversi).

Le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale, promosso per il riesame delle misure cautelari reali, non sono vincolanti nel giudizio di merito nel quale il giudice conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2018, n. 4976
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4976
    Data del deposito : 18 ottobre 2018

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