CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33527 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO LO nato a [...] il [...] NO ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi, per NO LO, l'Avv. ANDREA MAZZA del foro di Crotone e l'Avv. ALESSANDRO TROVATO del foro di Messina, e, per NO ON, l'Avv. FRANCESCO SAMPERI del foro di Roma, in sostituzione anche dell'Avv. PAOLO CARNUCCIO del foro di Catanzaro, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
in particolare, la derubricazione del reato in esercizio abusivo delle proprie ragioni o, in subordine, di tentata violenza privata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/06/2022 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Roma emessa il 20/12/2021, appellata dagli imputati AN NO e LO NO, condannati per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata e continuata, commessa in danno di Alessio NT IS, ha rideterminato la pena nei confronti del primo, a seguito Penale Sent. Sez. 2 Num. 33527 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/05/2023 dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, e confermato nel resto la pronuncia impugnata. In sintesi, i NO, padre e figlio, avrebbero con minacce tentato di costringere la persona offesa, titolare di una ditta edile, a consegnare loro la somma di euro 55.000, in precedenza versata a soggetti terzi quale illecito corrispettivo per l'aggiudicazione di un appalto da parte di ENEL spa. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono disgiuntamente gli imputati. 2.1. Nell'interesse di AN NO si deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto: - alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, asseritamente integranti il reato di tentata estorsione, non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta credibile, senza approfondimento in ordine alla destinazione della somma di danaro corrisposta dagli imputati, vittime di una truffa, posto che l'importo in questione era stato versato su conti correnti riconducibili allo stesso NT IS, come riferito dalla teste Pranzoni, in sede di rinnovazione istruttoria in appello, rilevando, in ogni caso, la convinzione di aver diritto alla restituzione e non già la causa illecita della dazione;
- all'omessa integrazione delle prove, in relazione sia agli accertamenti sulle movimentazioni bancarie, inizialmente disposti e poi revocati, sia alle risultanze investigative del parallelo procedimento a carico dei NO e dello NT IS per il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen., relativo al traffico di influenze illecite per l'aggiudicazione dell'appalto dell'ENEL; - all'aggravante delle più persone riunite, dovendosi escludere la simultanea presenza nei luoghi di realizzazione della violenza o della minaccia. 2.2. Nell'interesse di NO LO, la violazione di legge e il vizio di motivazione sono riferiti: - alla mancata valutazione di una prova decisiva (la testimonianza di RT Pranzoni), idonea a privare di credibilità il dichiarato della persona offesa;
- alla qualificazione giuridica della condotta;
- alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2 2. I motivi relativi all'accertamento di responsabilità, comuni ai due imputati, reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano correttamente. 2.1. L'attendibilità della persona offesa nella vicenda in esame è stata esaminata in termini che si sottraggono a censure di legittimità (foglio da 9 a 11 della sentenza impugnata), non essendo peraltro contestate dai ricorrenti le minacce e le intimidazioni per ottenere il pagamento della somma indicata nel capo d'imputazione. La tesi difensiva, contrapposta all'accertamento di merito, verte sull'inquadramento giuridico della condotta, ritenendo gli imputati di aver agito nella consapevolezza del diritto alla restituzione, a prescindere dalla liceità della causa sottostante al vantato credito. In realtà, la ragione dell'esborso che si assume effettuato in favore dello NT IS - e che costui ha indicato nel prezzo della corruzione per ottenere un appalto di lavori di pubblica utilità - non viene precisata ma, ad avviso della difesa, ciò sarebbe irrilevante, posto che comunque la pretesa restitutoria fu percepita come legittima. 2.2. L'assunto contrasta con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, opportunamente richiamata nella sentenza impugnata. Pur non richiedendosi, infatti, ai fini dell'integrazione del delitto ex art. 393 cod. pen., che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo. In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione, par. 10.5.1.). Lo stesso dicasi per la condotta minacciosa in esame, per ottenere la restituzione di una tangente ossia del prezzo di una corruzione, credito insuscettibile di tutela giudiziaria proprio perché derivante da una causa contraria alla legge. Non senza considerare che è configurabile il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un l 3 terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere, e che nel caso di specie le minacce furono dirette anche alla suocera della persona offesa. 2.3. Ribadiscono altresì i ricorrenti di essere stati vittima di una truffa, posta in essere dallo stesso NT IS, e che un approfondimento istruttorio avrebbe consentito di accertare che l'importo richiesto era stato versato direttamente su conti correnti a lui intestati. Tale circostanza è stata esclusa dalla corte di merito con argomentazioni che anche in questo caso risultano esenti da rilievi sul piano logico. Sono state valorizzate a tal fine non solo le dichiarazioni della persona offesa ma la pendenza di un procedimento penale a carico dello NT IS e dei NO per la condotta concorsuale in danno della pubblica amministrazione, riconducibile all'art. 346 bis cod. pen, circostanza che conferma l'assenza di buona fede nell'elargizione della somma. In definitiva, la conclusione è coerente con le prove acquisite;
gli ulteriori approfondimenti istruttori, oggetto di censura, risultano incompatibili con la scelta del rito, specie in considerazione della finalità esplorativa degli stessi, non avendo i ricorrenti indicato in cosa sarebbero consistiti gli artifici o i raggiri posti in essere in loro danno per ottenere l'importo in questione. 3. Anche il motivo relativo all'aggravante dell'estorsione è generico. Premesso che: a) la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (da ultimo, sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041); b) l'aggravante in questione ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (sez.2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273521); ciò premesso, correttamente la corte territoriale ha confermato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.1, cod. pen. nei confronti di AN NO, mandante dell'azione violenta, commissionata ai complici IL VI e VI LL, perché, insieme, minacciassero la suocera dello NT IS per indurre quest'ultimo al pagamento. 4 4. Circa la sospensione condizionale della pena, oggetto dell'ultimo motivo di ricorso di LO NO, deve rilevarsi la genericità della censura in appello, consistita nella mera richiesta di riconoscimento di ogni beneficio di legge, "compresa la sospensione condizionale della pena" (pag. 20), sì che la corte territoriale non era tenuta ad una motivazione specifica sul punto;
ha, in ogni caso, evidenziato gli elementi negativi di valutazione, ostativi ad un giudizio prognostico favorevole (i precedenti penali, la gravità dei fatti, la personalità dell'imputato, la mancanza di resipiscenza). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi, per NO LO, l'Avv. ANDREA MAZZA del foro di Crotone e l'Avv. ALESSANDRO TROVATO del foro di Messina, e, per NO ON, l'Avv. FRANCESCO SAMPERI del foro di Roma, in sostituzione anche dell'Avv. PAOLO CARNUCCIO del foro di Catanzaro, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
in particolare, la derubricazione del reato in esercizio abusivo delle proprie ragioni o, in subordine, di tentata violenza privata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/06/2022 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Roma emessa il 20/12/2021, appellata dagli imputati AN NO e LO NO, condannati per il delitto di concorso in tentata estorsione aggravata e continuata, commessa in danno di Alessio NT IS, ha rideterminato la pena nei confronti del primo, a seguito Penale Sent. Sez. 2 Num. 33527 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 17/05/2023 dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, e confermato nel resto la pronuncia impugnata. In sintesi, i NO, padre e figlio, avrebbero con minacce tentato di costringere la persona offesa, titolare di una ditta edile, a consegnare loro la somma di euro 55.000, in precedenza versata a soggetti terzi quale illecito corrispettivo per l'aggiudicazione di un appalto da parte di ENEL spa. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorrono disgiuntamente gli imputati. 2.1. Nell'interesse di AN NO si deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto: - alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, asseritamente integranti il reato di tentata estorsione, non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta credibile, senza approfondimento in ordine alla destinazione della somma di danaro corrisposta dagli imputati, vittime di una truffa, posto che l'importo in questione era stato versato su conti correnti riconducibili allo stesso NT IS, come riferito dalla teste Pranzoni, in sede di rinnovazione istruttoria in appello, rilevando, in ogni caso, la convinzione di aver diritto alla restituzione e non già la causa illecita della dazione;
- all'omessa integrazione delle prove, in relazione sia agli accertamenti sulle movimentazioni bancarie, inizialmente disposti e poi revocati, sia alle risultanze investigative del parallelo procedimento a carico dei NO e dello NT IS per il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen., relativo al traffico di influenze illecite per l'aggiudicazione dell'appalto dell'ENEL; - all'aggravante delle più persone riunite, dovendosi escludere la simultanea presenza nei luoghi di realizzazione della violenza o della minaccia. 2.2. Nell'interesse di NO LO, la violazione di legge e il vizio di motivazione sono riferiti: - alla mancata valutazione di una prova decisiva (la testimonianza di RT Pranzoni), idonea a privare di credibilità il dichiarato della persona offesa;
- alla qualificazione giuridica della condotta;
- alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2 2. I motivi relativi all'accertamento di responsabilità, comuni ai due imputati, reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano correttamente. 2.1. L'attendibilità della persona offesa nella vicenda in esame è stata esaminata in termini che si sottraggono a censure di legittimità (foglio da 9 a 11 della sentenza impugnata), non essendo peraltro contestate dai ricorrenti le minacce e le intimidazioni per ottenere il pagamento della somma indicata nel capo d'imputazione. La tesi difensiva, contrapposta all'accertamento di merito, verte sull'inquadramento giuridico della condotta, ritenendo gli imputati di aver agito nella consapevolezza del diritto alla restituzione, a prescindere dalla liceità della causa sottostante al vantato credito. In realtà, la ragione dell'esborso che si assume effettuato in favore dello NT IS - e che costui ha indicato nel prezzo della corruzione per ottenere un appalto di lavori di pubblica utilità - non viene precisata ma, ad avviso della difesa, ciò sarebbe irrilevante, posto che comunque la pretesa restitutoria fu percepita come legittima. 2.2. L'assunto contrasta con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte, opportunamente richiamata nella sentenza impugnata. Pur non richiedendosi, infatti, ai fini dell'integrazione del delitto ex art. 393 cod. pen., che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo. In applicazione del principio, è già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione, par. 10.5.1.). Lo stesso dicasi per la condotta minacciosa in esame, per ottenere la restituzione di una tangente ossia del prezzo di una corruzione, credito insuscettibile di tutela giudiziaria proprio perché derivante da una causa contraria alla legge. Non senza considerare che è configurabile il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un l 3 terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere, e che nel caso di specie le minacce furono dirette anche alla suocera della persona offesa. 2.3. Ribadiscono altresì i ricorrenti di essere stati vittima di una truffa, posta in essere dallo stesso NT IS, e che un approfondimento istruttorio avrebbe consentito di accertare che l'importo richiesto era stato versato direttamente su conti correnti a lui intestati. Tale circostanza è stata esclusa dalla corte di merito con argomentazioni che anche in questo caso risultano esenti da rilievi sul piano logico. Sono state valorizzate a tal fine non solo le dichiarazioni della persona offesa ma la pendenza di un procedimento penale a carico dello NT IS e dei NO per la condotta concorsuale in danno della pubblica amministrazione, riconducibile all'art. 346 bis cod. pen, circostanza che conferma l'assenza di buona fede nell'elargizione della somma. In definitiva, la conclusione è coerente con le prove acquisite;
gli ulteriori approfondimenti istruttori, oggetto di censura, risultano incompatibili con la scelta del rito, specie in considerazione della finalità esplorativa degli stessi, non avendo i ricorrenti indicato in cosa sarebbero consistiti gli artifici o i raggiri posti in essere in loro danno per ottenere l'importo in questione. 3. Anche il motivo relativo all'aggravante dell'estorsione è generico. Premesso che: a) la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime (da ultimo, sez. 2, n. 40860 del 20/09/2022, Conton, Rv. 284041); b) l'aggravante in questione ha natura oggettiva, concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza (sez.2, n. 36926 del 04/07/2018, Sabatino, Rv. 273521); ciò premesso, correttamente la corte territoriale ha confermato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n.1, cod. pen. nei confronti di AN NO, mandante dell'azione violenta, commissionata ai complici IL VI e VI LL, perché, insieme, minacciassero la suocera dello NT IS per indurre quest'ultimo al pagamento. 4 4. Circa la sospensione condizionale della pena, oggetto dell'ultimo motivo di ricorso di LO NO, deve rilevarsi la genericità della censura in appello, consistita nella mera richiesta di riconoscimento di ogni beneficio di legge, "compresa la sospensione condizionale della pena" (pag. 20), sì che la corte territoriale non era tenuta ad una motivazione specifica sul punto;
ha, in ogni caso, evidenziato gli elementi negativi di valutazione, ostativi ad un giudizio prognostico favorevole (i precedenti penali, la gravità dei fatti, la personalità dell'imputato, la mancanza di resipiscenza). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2023