Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di concussione cosiddetta "ambientale", se la condotta costrittiva o induttiva può essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro "ambientale", potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti, ciò non vuol dire che possa prescindersi da uno specifico e ben individuato comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato di concussione nella condotta persecutoria posta in essere da un agente di P.S. nei confronti di un autotrasportatore, senza peraltro indicare uno specifico atto vessatorio volto ad ottenere indebiti vantaggi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2008, n. 45276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45276 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 11/11/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1448
Dott. COLLA GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 41932/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RT, n. a Gallese il giorno 11 luglio 1963 e SI EN, n. a Roma il 15 settembre 1942;
nei confronti della sentenza in data 11 aprile 2007 della Corte d'appello di Roma;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avvocati MANCUSO Pierluigi per FO e Francesco G. Claudio Isgrò per SS D..
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma confermava quella in data 4 maggio 2005 del G.u.p. del Tribunale di Viterbo, emessa a seguito di rito abbreviato, che aveva condannato il FO, assistente capo della Polizia di Stato, alla pena di anni due di reclusione per il reato di concussione (Capi A e B, in danno di GI SI;
capo L, in danno di GI CC) e EN SS (Capo F), alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di concorso (con l'appartenente alla polizia IU IE, non ricorrente) ex art. 117 c.p.p. in rivelazione di segreti d'ufficio (art. 626 c.p., comma 3). Avverso la sentenza della Corte d'appello propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati che deducono i seguenti motivi. FO:
Con un primo motivo deduce il vizio di correlazione tra accusa e sentenza in ordine al capo L) con il quale si era contestato originariamente all'imputato il reato di concussione per avere il FO costretto GI CC, autotrasportatore, sottoponendo gli automezzi da lui condotti, o condotti dai suoi dipendenti, a continui controlli vessatori, a corrispondergli buoni di benzina ed altre utilità, in alcune occasioni recandosi l'imputato presso la ditta del CC G. subito dopo il controllo del mezzo e, in altre occasioni, dopo avere fatto telefonare al CC G. dai suoi conducenti dipendenti del mezzo controllato. (Reati commessi in epoca prossima al 22, 26 e 27 giugno 2002 e in pari data). Il G.u.p. l'aveva condannato con la sentenza di 1^ grado perché, come aveva dichiarato lo stesso CC G., due poliziotti passavano da lui e a ciascuno dava buoni per circa 30 litri di benzina che costoro gli chiedevano. Il magistrato aveva allora, prima autorizzato la relativa modifica della imputazione in questi ultimi termini. (Reato commesso tra il 1999 e il 27 giugno 2002). Poi aveva revocato il provvedimento, osservando che nel rito abbreviato non era possibile modificare la imputazione. Nonostante ciò, condannava l'imputato per i fatti di cui aveva in un primo tempo autorizzato e poi revocato la modifica del capo di imputazione. La Corte d'appello, investita della questione, aveva osservato che i fatti erano comunque compresi nella originaria imputazione. Ciò, tuttavia, secondo la difesa non era affatto vero, perché l'imputato si era difeso dalla originaria imputazione, precisando che nei giorni 22, 26 e 27 non era operativo (di servizio), e, sul diverso fatto, non aveva potuto svolgere alcuna difesa.
Con altro mezzo, esteso a tutti gli episodi contestati, deduce la mancata risposta da parte della sentenza impugnata ai motivi di appello;
sottolinea in particolare quanto segue, a) La mancanza di nesso di correlazione (cioè di causa ad effetto) delle utilità ricevute e singole specifiche richieste o attività poste in essere dal FO. b) La inattendibilità della presunta vittima GI SI (capi A e B): le persone assunte a difesa (IC LO, appartenente alla polizia), sentito come persona sottoposta a indagine, raccogliendo le confidenze di GI SI aveva detto che non era FO il poliziotto suo "persecutore". Inoltre il SI G. - cadendo in contraddizione -, negli esposti 27 novembre 2001 e 19 dicembre 2001, non aveva indicato OR come persona che lo vessava: successivamente dichiarava, invece, che nella denuncia si era sbagliato a indicare RO come autore degli illeciti comportamenti, persona che aveva indicato proprio nel FO. c) Il fatto che il teste VA IL aveva scagionato completamente FO sulle circostanze che avevano indotto il SI G. a ritenere FO quale persona coinvolta nei comportamenti a suo danno, d) La circostanza ulteriore che FO era stato assente per intervento chirurgico dal 24 febbraio al 19 luglio 2001, e che, rientrato in servizio, era stato impiegato in ufficio. Non poteva avere quindi commesso i fatti di cui alla lett. B). d) Al SI G. erano state contestate 14 contravvenzioni dal 5 marzo 2000 a 21 gennaio 2002, ma nessuna dal FO. e) Ancora, il IL aveva reso dichiarazioni favorevoli all'imputato in ordine ai capi A) e B) e LO IC non aveva indicato FO quale autore della "persecuzione" contro il SI G.. f) Incompleta valutazione di RS QU che aveva detto di avere dato soldi a FO una sola volta, g) Omessa valutazione delle dichiarazioni di IN VA, che aveva detto di non aver mai dato soldi a FO.
Con il terzo mezzo ritorna sul capo L) e deduce, ancora una volta, la mancata correlazione tra atti posti in essere dall'imputato e asseriti vantaggi. Sostiene la inattendibilità della vittima GI CC. Deduce che nella sentenza non si descrivono atti specifici concussivi e che, nel periodo contestato, FO era assente dal lavoro. Contesta il concetto di concussione ambientale e ripete che per configurare il reato occorrono comportamenti specifici del concussore.
SS D..
Il SS D., a sua volta, propone le seguenti doglianze. 1) Con un primo mezzo censura la sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla questione sollevata della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sulla utenza 335 8401000 (in uso a IU IE) in quanto eseguite senza la redazione del verbale e con impianti diversi da quelli installati nella Procura. La difesa con l'atto di appello e poi con il ricorso per cassazione riproponeva l'eccezione limitatamente alla mancanza del verbale, ex art. 268 c.p.p., comma 1, 2) Con altro mezzo, censura la sentenza sempre per vizio di motivazione, totalmente carente, in punto di richiesta di riduzione della pena nel massimo di un terzo per le attenuanti generiche, della fissazione nel minimo della pena base, e del minimo aumento con riferimento alla continuazione. 3) Con l'ultimo mezzo deduce il medesimo vizio di mancanza totale di motivazione con riguardo alla assenza di qualsiasi risposta a specifiche argomentazioni in punto di responsabilità, quali: a) SS D. era solo un capocantiere della GM costruzioni e non un "autotrasportatore", come definito in sentenza: ne' lui ne' la GM possedevano camion (in particolare non era stato chiarito in cosa consistesse il "D8" che doveva andare a Fiano da Vasanello e viceversa); b) era mancata la acquisizione degli ordini di servizio che avrebbero consentito di appurare se le notizie fornite dal IE G. al SS D. fossero vere o false;
ciò che avrebbe fornito la prova (altrimenti mancante) del reato di violazione di segreto di ufficio.
Ricorso FO.
I motivi in diritto proposti dal FO sono entrambi fondati. Il procedimento di primo grado è rimasto affetto da una vistosa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Non è vero quanto sostenuto dalla Corte d'appello, secondo la quale il fatto per cui l'imputato è stato condannato, di cui al capo L), non è difforme da (e comunque è in rapporto di continenza con) quello contenuto nella modificata imputazione, ne' è vero che l'imputato non si è potuto difendere. Quest'ultima affermazione non è esatta perché, limitandosi la contestazione ai tre giorni indicati nell'originario capo d'imputazione, il FO si era difeso affermando che in quei tre giorni non aveva potuto commettere alcunché perché non era in servizio, mentre non ha avuto modo di difendersi sul restante periodo, più vasto e più generale contestato nel capo modificato. Senza poi tralasciare la diversa ampiezza del periodo contestato e in quello poi modificato e senza considerare che sono anche diverse le descrizioni delle condotte, in quanto nel reato contestato originariamente si affermava che l'imputato abusando della qualità e dei poteri costringeva la vittima, "sottoponendo gli automezzi... a ripetuti e vessatori controlli, a corrispondere...", nel capo poi contestato in udienza con ordinanza poi revocata si afferma che con i medesimi abusi, costringeva la vittima... "- dietro minaccia di continuare a sottoporre gli automezzi... a ripetuti e vessatori controlli... - a corrispondere...". Così contribuendo a ingenerare una situazione di totale confusione in una contestazione in cui sarebbe stato estremamente importante, come subito si dirà, individuare i comportamenti o le azioni posti in essere dall'imputato. Ciò premesso, va ricordato che è evidente e chiaro a tutti che il codice penale non annovera tra le sue varie disposizioni la fattispecie della concussione ambientale, e che tale locuzione si rinviene nella giurisprudenza della S.C. solo per comodità espressiva, intendendosi fare riferimento a particolari modalità dell'atteggiarsi della condotta tipica di cui all'art. 317 cod. pen., modalità che sono capaci di far intendere il fenomeno diffuso nell'attuale momento storico "di un sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della pubblica amministrazione, notandosi che la costrizione o l'induzione da parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche attraverso il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già codificate". (Sez. 6, Sentenza n. 13395 del 13/07/1998 Ud. (dep. 18/12/1998 ) Rv. 213422). Come ha ulteriormente precisato la citata sentenza nella sua parte più significativa, è il fatto che la condotta costrittiva o induttiva può realizzarsi ed essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro ambientale, potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti, senza, peraltro che con ciò voglia affermarsi che possa prescindersi, nei singoli casi, da un comportamento costrittivo o induttivo specifico, concreto e nettamente individuato del pubblico ufficiale (v. nello stesso senso: Sez. 6, Sentenza n. 23776 del 24/05/2006 Ud. (dep. 07/07/2006) Rv. 234150 Sez. 6, Sentenza n. 11918 del 13/04/2000 Ud. (dep. 21/11/2000) Rv. 217380 Sez. 6, Sentenza n. 5116 del 19/01/1998 Ud. (dep. 29/04/1998) Rv. 211708).
Nella specie, la sentenza impugnata omette di identificare un solo comportamento specifico di quella che pure viene descritta come una "persecuzione", laddove ci si sarebbe aspettati di leggere in qualche passo della sentenza, la contestazione di una contravvenzione per fatto inesistente, l'annullamento antidoveroso di un verbale di contravvenzione accertata, un qualsiasi comportamento magari concretantesi in un colloquio, sia pure allusivo, o in un'altra qualsiasi attività del FO volta a ottenere vantaggi indebiti, in sintesi un atto tipicamente vessatorio perché dimostrativo della violazione di un dovere che potesse ritenersi legato con nesso causale alla coazione o alla induzione delle vittime e quindi alla promessa o alla dazione o alla concessione di utilità da parte delle stesse. Invece, manca del tutto nella sentenza la indicazione della esistenza di un elemento costitutivo tipico del reato di concussione rappresentato dal comportamento specifico di abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale. Laddove il preteso contesto ambientale, solo enunciato, non permette di cogliere elementi tali per una ricostruzione di tutti i dati necessari per la configurazione del reato di concussione: quando quelle dazioni di buoni di benzina potrebbero rappresentare l'esito, pur sempre parziale e ON (non conoscendosi l'attività antidoverosa posta in essere dal pubblico ufficiale) di altri avvenimenti riconducibili, verosimilmente, ad altre figure di reato.
La mancanza di elementi essenziali capaci di dar concretezza al reato contestato implica l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del FO: invero, tale mancanza porta a ritenere che il fatto non sussiste, e tale decisione è destinata a prevalere (assorbendola) sulla accertata nullità della sentenza per il rilevato vizio di difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Ricorso SS D..
Anche tale ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà appresso. Manca anzitutto una risposta da parte della Corte d'appello a una ben determinata e specifica doglianza sulla mancanza del verbale delle intercettazioni telefoniche, questione che avrebbe dovuto essere oggetto di considerazione e risposta quale che essa fosse anche per escluderne effetti concreti sulla utilizzabilità delle intercettazioni. Intercettazioni che - si noti - la sentenza utilizza pienamente.
Manca infine qualsiasi risposta sui motivi posti con l'appello in ordine al trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alla massima estensione delle attenuanti generiche, sia all'aumento per la continuazione sia alla riduzione al minimo della pena complessiva, istanze tutte motivate specificamente nell'atto di appello. Non sono invece fondati i motivi con cui la difesa sostiene che manchi una risposta ad altre specifiche doglianze dedotte con i motivi di appello con le quali si sottolineava che il SS D. non era un autotrasportatore, come qualificato in sentenza, ma un semplice dipendente della ditta GM e che ne' quest'ultima ne' il SS D. disponessero di camion. Appare evidente che, quale fosse la qualifica da attribuire all'imputato, egli si serviva di un mezzo (il D8) col quale effettuava quotidiani trasporti ed era avvantaggiato dal sapere le composizioni delle pattuglie della stradale. Nè v'era poi alcuna necessità di accertare aliunde se le comunicazioni fossero veritiere, perché erano tratte da intercettazioni telefoniche tratte da colloqui tra persone che ignoravano di essere accertate e ben potevano ritenersi veritiere. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente ai reati di concussione nei confronti del FO perché i fatti non sussistono. La stessa sentenza va annullata relativamente al reato ex art. 626 c.p., comma 3, nei confronti del SS D. con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio nel quale si dovrà accertare se l'indicata carenza delle intercettazioni telefoniche le rendesse o meno validamente utilizzabili e solo in caso affermativo dovrà poi fornire le risposte sul trattamento sanzionatorio che si sono omesse.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati di concussione ascritti a FO RT perché i fatti non sussistono. Annulla la medesima sentenza in ordine al reato di cui all'art. 626 c.p. ascritto a SS EN e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008