Sentenza 16 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2002, n. 7189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7189 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
o t E N O I Z A R - T 1 S I 2 G . E L N R REPUBB CALAMA80/ 0 2 9 D A 3 D U E L E 6 G 4 E . T N INNOME DEL POPOLO ITALIANO ** I . T K S A I ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. 21688/99 Consigliere Rep. dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 20130 dott. Ernesto LUPO Consigliere Ud.
6.11.2001 dott. Roberto PREDEN Consigliere rel.dott. Michele LO PIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, do- miciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura ge- nu nerale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis. ricorrente
contro
CO LU, US ON, Di AS RA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour n. 10, presso lo studio dell'avv. Massimo Angelini, difesi dall'avv. Giorgio Polverino, giusta delega in atti. controricorrenti avverso la sentenza n. 410/99 del Giudice di pace di Salerno, emessa 1871/2001 Oggetto: Pagamento somme e depositata il 30 aprile 1999 (R.G. 1989/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 no- vembre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 30 aprile 1998 LU CO, ON US e RA Di AS, messi notificatori del Comune di Capaccio, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno l'Amministrazione delle Finanze dello Stato per sentirla con- dannare al pagamento della somma complessiva di £. 1.410.000, ol- tre interessi e rivalutazione a titolo di compenso a fronte di quattro- centosettanta notifiche su un totale di novecentotrentotto, eseguite nell'anno 1992 nell'interesse dell'Ufficio del Registro di Agropoli, sulla base di un compenso unitario di £.
3.000 a notifica. La riduzio- ли ne della domanda veniva giustificata con l'intento di contenere le loro richieste nei limiti dell'importo di £.
2.000.000. Costituitasi in giudizio l'Amministrazione eccepiva, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva degli attori, poiché le richieste di notifica erano state rivolte al Comune e non ai messi, cosicché nes- suna relazione diretta si era instaurata con gli stessi;
eccepiva, inol- tre, che per colpa degli attori non era stata in grado di svolgere i controlli necessari per provvedere al pagamento dei compensi ri- chiesti, ma che, in ogni caso, la pretesa dedotta in giudizio era desti- tuita di fondamento in quanto il compenso spettante ai messi comu- 2 nali era di £. 500 a notifica. Con sentenza del 30 aprile 1999 il giudice di pace, ritenuta la legittimazione degli attori, accoglieva la domanda in base alla consi- derazione che la legge 12 luglio 1991, n. 202, andava interpretata nel senso che l'abrogazione della precedente normativa che fissava misu- re differenziali per i vari compensi, aveva comportato l'estensione della nuova disciplina anche ai messi comunali notificatori, i quali potevano perciò pretendere il compenso unitario di £.
3.000 a notifi- ca;
rigettava la richiesta di rivalutazione monetaria del credito dedot- to in giudizio. Contro la sentenza ricorre per cassazione l'Amministrazione delle Finanze dello Stato con un solo motivo. Resistono con
contro
- ricorso LU CO, ON US e RA Di AS. Motivi della decisione Ли L'Amministrazione denuncia: Violazione e falsa applicazione della legge 12 luglio 1991, n. 202, degli artt. 23, 81, 97, 129 e 130 Cost. e dei principi generali e costituzionali in materia di fonti del- l'ordinamento, di spese dello Stato, di prestazioni imposte, di attivi- tà giurisdizionali di organizzazione della P.A.; dei rapporti fra Stato e Comuni, del combinato disposto delle riferite fonti;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Premesso che la legge n. 202 del 1991 non riguarderebbe i messi comunali, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione delle suindicate norme costituzionali avendo posto a 3 carico dell'Amministrazione delle Finanze somme non previste dalla legge (art. 81), avrebbe consentito ai messi comunali di pretendere somme di danaro per lo svolgimento delle loro funzioni da un'ammi- nistrazione cui queste non competevano (art. 23) e avrebbe violato i principi regolatori dei rapporti fra Stato e Comuni prevedendo che il primo possa esser tenuto a corrispondere direttamente ai messi co- munali il preteso compenso per l'opera prestata (artt. 97, 120 e 130). Il Collegio osserva che altri ricorsi, aventi lo stesso oggetto e proposti dall'amministrazione delle finanze nei confronti dei mede- simi controricorrenti, sono stati rigettati dalla sezione prima di questa Corte (v. per tutte n. 1828 del 2001) con la seguente motivazione: Va preliminarmente considerato che non può essere dedotta la violazione e la falsa applicazione della legge n. 202 del 1991, né dei principi fondamentali dell'ordinamento, attesi i limiti che con- notano il ricorso per cassazione contro le sentenze di equità del giudice di pace (SS.UU. 15 ottobre 1999, n. 716), e neppure può es- sere denunziato il vizio di motivazione quando, come nella specie, esso non integri gli estremi della motivazione inesistente o mera- mente apparente. Passando all'esame della violazione di norme di rango costi- tuzionale, il ricorso non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni, così come prospettate dall'Ammini- strazione. Nessuna violazione dell'art. 81 Cost., innanzi tutto, può rav- visarsi nel fatto che la sentenza impugnata avrebbe posto a carico dell'Amministrazione Finanziaria spese assolutamente non previste dalla legge in quanto la norma costituzionale si rivolge al legislato- re imponendo che ogni legge che importi nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte e il suo dettato non può es- sere distorto al punto di estendere la copertura costituzionale a tutte le leggi di spesa al solo fine di introdurre surrettiziamente, sotto il pretesto della violazione della norma costituzionale, la inammissibile censura della violazione della legge ordinaria che disciplina la materia dei compensi spettanti ai messi comunali per l'attività di notificazione. Parimenti infondata è la denuncia della violazione dell'art. 23 Cost. sotto il profilo che non sarebbe consentito a pubblici fun- гем zionari pretendere somme di danaro nei confronti di un'Ammini- strazione che non vi sia tenuta a norma di legge, poiché la norma costituzionale vieta unicamente l'imposizione ai cittadini di presta- zioni patrimoniali che non siano dovute in base ad una legge, e preclude agli enti impositori la determinazione della prestazione imposta e del suo ammontare, ma non si estende alle sentenze di condanna al pagamento di somme spettanti per legge, ancorché venga in contestazione la legittimazione passiva del soggetto con- venuto in giudizio. Parimenti infondata è la denuncia della violazione degli artt. 97, 129 e 130 Cost. per aver la sentenza impugnata riconosciuto un rapporto diretto fra Stato e messi comunali, in quanto la sentenza di condanna al pagamento di somme asseritamente non dovute da 5 parte dell'Amministrazione dello Stato non consuma alcuna viola- zione del principio di buon andamento della Pubblica Amministra- zione sancito dal l'art. 97 Cost., che riguarda l'organizzazione in- terna dei pubblici uffici e la disciplina del rapporto di pubblico impiego, né contrasta con la normativa che regola il decentramento statale e il controllo di legittimità affidato alla regione sugli enti lo- cali minori, cui si riferiscono gli artt. 129 e 130 Cost. In conclusione, non potendo formare oggetto di esame in cassazione la dedotta violazione della normativa che regola i com- pensi spettanti ai messi comunali per l'attività di notificazione, e dovendo escludersi ogni violazione di norme costituzionali, il ricor- so non può trovare accoglimento e deve essere respinto. Il Collegio fa proprie le suddette argomentazioni che condivi- de in pieno. Il ricorso deve, pertanto essere respinto, con la condan- na della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazio- ne in favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di Cassazione che liquida in £= 12.600 (EURO 6, 51), oltre a £1.000.000 (€ 516,46) per onorari di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della e v O i B f Corte di Cassazione, il giorno 6 novembre 2001. E N E O Presidente II I Z A 9 R 1 T S - Il Consigliere est. I 1 D 1 G E - E 1 Mullopian R C 2 I . A L D D U 9 E I 3 T E N G E 6 E S 4 E N . T O T T S R A