Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
La modifica dell'addebito cautelare ad opera del pubblico ministero in sede di riesame non impedisce al tribunale di confermare la misura coercitiva in riferimento alla nuova ipotesi accusatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2010, n. 35356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35356 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Л Udienza in camera di consiglio
In data 26.05.2010
35 356 / 10 Sentenza n. 783/10 Reg. gen. n. 3348/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione seconda penale composta dai signori dott. Pietro A. Sirena Presidente
dott. Filiberto Pagano Consigliere
dott. Margherita B. Taddei Consigliere
dott. Domenico Chindemi Consigliere
dott. Geppino Rago Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla difesa di US NC (n. il 25.12.1971) avverso l' ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione dei riesami, che ha confermato la misura custodiale in carcere emessa a carico del US dal
GIP del Tribunale di Brindisi, il 05.11.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere M.B.Taddei.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Tindari Baglione, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
1. La difesa di US NC ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale
del riesame di Lecce con la quale è stata confermata l'ordinanza di
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1.
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custodia cautelare del GIP del Tribunale di Brindisi,emessa il 05.11.2009, per il reato di associazione a delinquere volta alla perpetrazione di truffe.
2.Con i motivi di ricorso, il ricorrente denuncia:
a) Violazione dell'art.606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.309, 291 e
292 c.p.p. perché il P.M.,in sede di udienza camerale avrebbe modificato il capo di imputazione, nella data di commissione del fatto storico, così innovando l'addebito. Ciò avrebbe comportato l'inserimento di un nuovo soggetto nel sodalizio criminoso e, di conseguenza, il perpetuarsi del Sodalias solidario, con indubbi risvolti sul permanere delle esigenze cautelari. A parere del ricorrente, l'innovazione del fatto, non vagliato dal GIP, venendo a mancare l'interrogatorio di garanzia sul punto, comporterebbe una violazione del diritto di difesa.
b) Violazione dell'art.606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 co
1 c.p.p. ed incongruità della motivazione. La chiamata in correità del
Narducci non regge ai canoni di valutazione fissati dalla norma e dalla giurisprudenza per attribuire attendibilità alle dichiarazioni. Il Tribunale Phiene avrebbe eliso ogni valutazione sulla credibilità intrinseca ed estrinseca ed avrebbe attribuito credibilità alle dichiarazioni del Narducci
esclusivamente per la presenza di presunti riscontri individualizzanti.
c) insussistenza dell'associazione a delinquere. Contraddittoriamente, il Tribunale omette ogni valutazione sull'elemento soggettivo della partecipazione al sodalizio criminoso da parte del Narducci. unad) La modifica repentina dell'imputazione ha determinato immutas imputazione anche nelle esigenze cautelari, perché secondo la prima prospettazione l'associazione, in conseguenza della dissociazione del
Narducci, sarebbe divenuta in operativa, secondo la motivazione dell'ordinanza, il 30 luglio del 2009.
1.2 Chiede,pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della Decisione
2. I motivi sub a) e d) vanno esaminati congiuntamente vertendo su differenti aspetti dello stesso argomento relativo alla possibilità di modifica dell'imputazione.
2.1 E' principio giurisprudenziale di questa Corte, datato e costantemente ripetuto,che nella fase delle indagini preliminari la contestazione è sempre in evoluzione e non può essere cristallizzata in un capo di :
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imputazione, per cui è sempre possibile al P.M integrare le imputazioni.
2.2 Il Pubblico Ministero può, perciò, procedere alle modificazioni fattuali che ritiene necessarie in qualsiasi momento della fase delle indagini preliminari, compresa la camera di consiglio convocata dal giudice per il riesame delle misure cautelari. Rv 232239,rv 234669.
2.3 Una conferma indiretta di tale principio si rinviene nella giurisprudenza di legittimità, altrettanto costante, che nel delimitare i poteri del Tribunale del riesame esplicitamente gli vieta, in mancanza dell'iniziativa del P.M., il potere di integrazione del capo di imputazione
(Sez. III 23 giugno 1994 n. 2072, rv. 198837).
2.4 Pertanto qualora l'originaria imputazione formulata dal pubblico ministero ed indicata dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare venga modificata, il Tribunale del riesame può legittimamente confermare la misura coercitiva con riferimento alla nuova ipotesi di accusa;
il provvedimento cautelare, infatti, ferma la decorrenza dei termini, deve essere via via adeguato, su richiesta del pubblico ministero, in rapporto alle vicende dell'accusa (art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.), e, se è in corso il procedimento di riesame, questo può ben costituire la sede dell'adeguamento, tenuto anche conto della possibilità, riconosciuta al giudice, di confermare il provvedimento per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione (art. 309, comma nono, cod. proc. pen.). Rv. 200936, Rv. 232239,rv 234669.
2.5 Tale conclusione rende infondato il rilevo d'illegittimità formulato dal ricorrente in relazione alla modificazione della contestazione ed alle relative conseguenze perché comunque la verifica dei dati fattuali mutati è, in ultima analisi, rimessa al giudice del merito, che dovrà procedere all'individuazione e all'accertamento del momento preciso della commissione dei fatti contestati.
2.6 I motivi sub b) e c) sono generici e pertanto inammissibili , ai sensi degli articoli 581, comma 1, lett. c), e 611, comma 2, c.p.p.. : ed infatti, il ricorrente si è limitato a dedurre le censure che intendeva muovere ad alcuni punti della decisione, a suo avviso erronei, ma non ha adempiuto all'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto degli articoli 591 e 581, comma 1, lettera c), c.p.p.
3. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
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di ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità al pagamento a favore della cassa delle ammende della
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somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter,
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delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Così dediso in Roma, camera di consiglio del 26.05.2010
Il Consigniere Estensore Il Presidente
M. B. Taddei P. A. Sirena
P DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 SET 2010
IL CANDELLERE
Piera Esposito