Sentenza 21 giugno 2016
Massime • 2
È legittima l'assistenza psicologica al minore vittima di abusi sessuali, prestata in sede di denuncia orale sporta dallo stesso, in quanto conforme alla disposizione di cui all'art. 609-decies, comma terzo, cod. pen., che tutela le condizioni psicologiche della persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento.
Quando i motivi di ricorso per cassazione siano stati sottoscritti solo dall'imputato, l'avviso di udienza è legittimamente comunicato all'avvocato cassazionista che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio; nella sola ipotesi in cui il ricorrente sia privo di difensore, o quello di fiducia non sia abilitato al detto patrocinio, l'avviso è dovuto alla parte personalmente nonchè al difensore di ufficio appositamente nominato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2016, n. 46146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46146 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2016 |
Testo completo
46 1 4 6 / 1 6 Sent. n.1880 UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 21/06/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 46890/2014 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE In caso di diffus presence Composta dagli Ill.mi Magistrati: omettere Dott. ssa ELISABETTA ROSI Presidente gli avr Dott. ORONZO DE MASI Consigliere a Consigliere d.lgs + NO.Dott. ENRICO MANZON Dott.ssa CHIARA GRAZIOSI Consigliere & IK Consigliere Rel. Dott.ssa ANTONELLA DI STASI impor VERE я ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2014 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Mario Caruso, che ha depositato nomina in udienza ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. DEPOSITATA IN CANCELLERIA RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3.2.2005 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modica, pronunciando, a seguito di rito abbreviato, nei confronti di TO LD, imputato del reato di agli artt. 81 cpv e 609 quater comma 1, cod.pen. per aver compiuto atti sessuali con la minore di anni quattordici M.C. lo dichiarava responsabile del reato ascrittogli e, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 quater comma 3 cod. pen., lo condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, applicata la diminuente per il rito. Il Giudice dell'udienza preliminare fondava l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidente probatorio, valutate perfettamente attendibili e riscontrate dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla cugina nonché dall'esame dei tabulati telefonici relativi al cellulare della stessa. Con sentenza del 11.4.2014, la Corte di appello di Catania, a seguito di appello proposto dall'imputato, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza n. 7/00 del 28.1.2000 emessa dal Gup del Tribunale di Modica, rideterminava la pena complessiva in anni tre e mesi tre di reclusione, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione TO LD, articolando un unico complesso motivo di seguito enunciati nei limiti в strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 609 quater cod. pen. 111 Cost., 192,499,530 e 546 cod. proc. pen nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione. Deduce che l'esame della persona offesa in sede di incidente probatorio si era svolto con un ininterrotto susseguirsi di domande suggestive che avevano gravemente nociuto alla sincerità delle risposte, in violazione del divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen., valevole per tutte le parti del processo ed anche per il Giudice. Aggiunge, poi, che anche la denuncia orale sporta presso il Commissariato di Modica risultava effettuata in contrasto con i principi di cui all'art. 499 comma 2 cod. proc. pen. nonché con il principio di formazione e valutazione della prova di cui agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. perchè esternata alla presenza e con l'aiuto di uno psicologo che era lo psicoterapeuta che aveva in cura da circa un mese la minore, tanto configurarsi una radicale inosservanza della Carta di TO. Si duole, infine, del díniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con lo svolgimento di perizia psicologica sulla minore e con l'esame dei testi indicati dalla difesa, argomentando in relazione al primo aspetto l'evidenza della violazione 2 di legge e del vizio di motivazione della sentenza della Corte territoriale che non aveva chiarito come non necessitasse una perizia psicologica al fine di accertare quanto la minore fosse permeabile alle suggestioni e in relazione al secondo aspetto come l'audizione dei testi fosse necessaria per la ricostruzione dei luoghi, erroneamente descritti dalla minore. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In via preliminare va dato atto della ritualità della notifica al ricorrente. Qualora i motivi di ricorso per cassazione siano stati sottoscritti solo dall'imputato, l'avviso di udienza- come avvenuto nella specie- è legittimamente comunicato all'avvocato cassazionista che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio (art. 613, comma 2 cod. proc. pen.), a nulla rilevando, a tal fine, che all'udienza compaia il nuovo difensore di fiducia, nominato dopo la proposizione del ricorso (Sez 5, n. 22033 del 24/04/2003, Rv.224835). È, quindi, legittimo l'omesso avviso dell'udienza di discussione del ricorso in cassazione all'imputato, in quanto, ai sensi dell'art. 610, comma quinto, cod. proc. pen., l'avviso, in tal caso, spetta, non già all'imputato, ma solo al suo difensore, abilitato al patrocinio in sede di legittimità e soltanto nell'ipotesi in cui il ricorrente sia privo di difensore o quello di fiducia non sia abilitato al detto patrocinio è dovuto l'avviso alla parte personalmente nonché al difensore d'ufficio appositamente nominato (Sez.5, n.29763 del 28/05/2010, Rv.248263).
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. La doglianza relativa alle modalità di espletamento dell'esame della persona offesa in sede di incidente probatorio è manifestamente infondata. Questa Corte ha affermato che il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in una ottica di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive (Sez.3, n.21627 del 15/04/2015, Rv.263790; Sez.1, n.44223 del 17/09/2014, Rv.260899; Sez.3, n.27068 del 20/05/2008, Rv.240261). Nella specie, peraltro, il ricorrente si lamenta delle modalità di espletamento dell'esame della persona offesa senza prospettare specifiche censure rispetto a determinate domande rivolte dal Giudice alla predetta e, sotto questo profilo, deve rilevarsi anche la genericità della doglianza.
2.2. La doglianza relativa alle modalità di presentazione della denuncia orale sporta dalla persona è manifestamente infondata. Il ricorrente deduce che la presenza dello psicologo-psicoterapeuta dott. M.C.1 presso il Commissariato di OMISSIS psicologo che aveva in cura 3 la persona offesa, costituirebbe inosservanza della Carta di TO e si porrebbe in contrasto con i principi di cui agli artt. 191, 192 e 499 comma 2 cod. proc. pen. Va premesso che la cd. Carta di TO è stata redatta all'esito di un convegno, tenutosi a TO (SR) il 6-9 giugno 1996 sul tema: "L'abuso sessuale sui minori e processo penale", e contiene le linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale;
più recentemente, dopo una prima modifica intervenuta nel luglio 2002, è stata aggiornata all'esito di un successivo convegno svoltosi a Siracusa e TO nei giorni 10-12 giugno 2011. Alla redazione delle linee guida hanno partecipato esponenti del mondo giudiziario, dell'avvocatura e della comunità scientifica. Le linee guida sono attualmente divise in 18 articoli, alcuni dei quali forniscono suggerimenti e indicazioni sulle modalità processuali con le quali dovrebbe essere raccolta la testimonianza dei minori vittime di abusi, altri forniscono indicazioni sulle modalità con le quali deve essere condotto l'esame del minore. Tra le ragioni della stesura delle linee guida (e, soprattutto, del loro aggiornamento) sono espressamente indicati il diritto di difesa dell'indagato/imputato ed il diritto di questi ad un processo equo e imparziale, così come individuati dall'art. 30, comma 4, della Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (cd. Convenzione di Lanzarote, che richiama, a sua volta, sul punto, l'art. 6 della Convenzione E.D.U.) e dall'art. 8, comma 6, del protocollo facoltativo alla Convenzione dei diritti del fanciullo, Я concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 e ratificati in Italia con L. 11 marzo 2002, n. 46. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'inosservanza delle linee guida prescritte dalla cosiddetta "Carta di TO" nella conduzione dell'esame del minorenne vittima di abusi sessuali non determina alcuna nullità o inutilizzabilità della prova, ne' è, di per sè, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte (così, da ultimo, Sez. 3, n. 5754 del 16/01/2014, Rv. 259133). Alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono, peraltro, già oggetto di analoghe previsioni del codice di rito;
tra queste rileva, nel caso di specie, il diritto all'assistenza affettiva e psicologica assicurata alla persona offesa minorenne vittima di abusi sessuali in ogni stato e grado del procedimento (art. 609-decies, comma 3, cod.pen in relazione all'art. 18 della Carta). Secondo la predetta disposizione "nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od 4 organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati....". L'assistenza dello psicologo della minore in sede di denuncia orale sporta dalla stessa risulta, pertanto, legittima in quanto conforme al disposto dell'art. 609 N PE decies, comma 3, cod., norma che tutela le condizioni psicologiche del minore vittima di abusi sessuali in ogni stato e grado del procedimento. Questa Corte ha, infatti, affermato che l'art. 609 decies cod. pen. per i reati di violenza sessuale stabilisce in linea di principio che debba essere assicurata alla persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento l'assistenza affettiva psicologica attraverso la presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dalla stessa minorenne e che tale disposizione non può non valere, per l'interesse che persegue, nel caso in cui la minore- come nella specie- si sia rivolta ai carabinieri per denunciare l'accaduto e sporgere querela (Sez.3, n.15584 del 16/02/2011 Rv.250139, in parte motiva). diniego della 2.3. Va, infine, esaminata la doglianza avente ad oggetto rinnovazione istruttoria. Essa è manifestamente infondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nel giudizio di appello successivo al rito abbreviato le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, e, pertanto, è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchè potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti e ciò anche nella ipotesi in cui si tratti di elementi di prova «sopravvenuti» dopo il giudizio di primo grado (Sez.1, n.8316 del 14/01/2016, Rv.266145; Sez.2,n.3609 del 18/01/2011, Rv.249161; Sez. I n. 44234 del 18.4.2013, Rv 258320; Sez.1,n.35846 del 23/05/2012, Rv.253729; Sez. 4 n. 10795 del 14.11.2007, Rv 238956); deve, pertanto, escludersi un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta ( Sez.2,n.3609 del 18/01/2011, Rv.249161, cit.). Nella specie, la Corte territoriale ha, comunque, esplicitato le ragioni della non necessarietà dei mezzi istruttori sollecitati dall'appellante, con motivazione adeguata e prova di vizi logici che, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità (pag 3 della sentenza impugnata). Va solo evidenziato, quanto alla mancata disposizione di perizia psicologica in merito alla attendibilità della persona offesa, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati sessuali nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non 5 rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta- caso che nella specie, peraltro, non ricorre-, non è tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell'attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità (Sez.3, n.38211 del 07/07/2011, Rv.251381; Sez.3, n.948 del 07/10/2014, dep.13/01/2015, Rv.261926). La Corte territoriale, richiamando tale giurisprudenza, ha ritenuto non necessario l'espletamento di perizia psicologica, evidenziando come non fossero emersi elementi patologici che potessero far dubitare della attendibilità della persona offesa.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.
5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez.U. n. 12602 del 25.3.2016, Ricci;
Sez.2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv.256463; Sez.U,n.23428 del 22/03/2005, Rv.231164; Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Elis eterea Antonella Di StaAnton In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge. Il Presidente Kere Elisabetta RosiZob