Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2009, n. 29386
CASS
Sentenza 7 maggio 2009

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In tema di intercettazioni telefoniche, la richiesta volta ad ottenere su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate, non deve essere presentata al tribunale del riesame, ma al pubblico ministero. (La Corte ha rilevato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, comma secondo, 111 Cost., dell'art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la suddetta trasposizione, non è intervenuta sulla disciplina della procedura incidentale del riesame, dettando una regola che possa invalidare l'epilogo della richiesta cautelare e ritardare i tempi di definizione della procedura stessa, essendo comunque la difesa, una volta ottenuta la copia del supporto magnetico, abilitata, in relazione al "novum", a proporre ogni ulteriore rimedio incidentale previsti dal codice di rito).

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  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2009, n. 29386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29386
Data del deposito : 7 maggio 2009

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