Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA I TALIANA 0 2397/02 LA CORTE SUPPE A I CASSAZ ( NE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Giovanni Prestipino Presidente R.G.23187/99 " Mario Putaturo TI V. Consigliere 845/00 " Donato Figurelli " Rep. " Cron.5688 ་་ Federico Roselli Ud.22/11/01 "1 Saverio Toffoli " ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.23187/1999) proposto da BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA S.p.a.,in persona dei dott.Pier Vittorio ZA e Alberto La AN, rispettivamente vicedirettore centrale e vice direttore succursale, in virtù dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 19 febbraio 1992 e 28 aprile 1995, elett.dom. in Roma,Corso Vittorio Emanuele II,n.326,presso 10 studio dell'avv. Renato Scognamiglio,che la rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
4537 RICORRENTE
CONTRO
GI AL;
1 INTIMATO NONCHE' Sul ricorso (R.G.N.845/2000) proposto Da GI AL, elett.dom.in Roma, via Catalana n.1/A,presso lo studio dell'avv.Angelo Corsi che lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al ricorso principale;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
S.p.a.,in persona dei BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA Alberto La AN, nella ZA e dott.Pier Vittorio qualità, rappresentati e difesi come in atti;
CONTRORICORRENTE A RICORSO INCIDENTALE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Fermo in data 9 dicembre 1998, n.602 (R.G.N.6/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno Cons.Dr.Mario22/11/2001,la relazione della causa svolta dal Putaturo TI Viscido;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI LI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Fermo la Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a., di cui era stato 2 dipendente, deducendo che:la datrice aveva stipulato con l'INA, ai sensi dell'art.4 r.d.l. n.5 del 1942,una polizza di assicurazione a favore dei propri lavoratori in sostituzione dell'iscrizione al Fondo per l'indennità agli impiegati istituito dal citato r.d.l.;erano previste polizze supplementari in corrispondenza dei graduali aumenti di retribuzione;
la Banca aveva rinunciato in favore dei dipendenti a fruire dei rendimenti sui premi via via corrisposti, costituendo una polizza aggiuntiva alimentata da tali capitale rendimenti e destinata ad aumentare il la datrice aveva unilateralmente assicurato;
successivamente congelato la posizione dei singoli non adeguando i premi versati agli aumenti retributivi verificatisi e non accreditando più le somme risultanti dai c.d. rendimenti sui premi cui la Banca aveva rinunciato;
all'atto della risoluzione del rapporto si era accorto. di avere percepito per TFR una somma inferiore a quella spettantegli.Tanto premesso,ne chiedeva la condanna al pagamento di quanto a quel titolo dovutogli. Nella resistenza della convenuta e all'esito di consulenza tecnica d'ufficio sulla differenza da riliquidare,il Pretore rigettava la domanda ma la decisione, su gravame del lavoratore,veniva riformata dal Tribunale locale che,con sentenza del 9 dicembre 1998, condannava la datrice a pagare la somma di lire 33.985.235, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla data di cessazione del rapporto, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. 3 Osservava, in particolare,il Tribunale che:l'art.4 lettera c) del RDL n.5 del 1942 si era proposto di garantire ai lavoratori, in del rapporto, l'attribuzione di un capitale caso di cessazione almeno pari all'indennità di anzianità prevista dal 1° comma dell'art.2, concernente il Fondo per l'indennità agli impiegati;
il 2° comma di tale disposizione aveva inoltre previsto che i versamenti fossero annualmente adeguati alle variazioni di retribuzione;
il datore di lavoro aveva avuto facoltà di sottoscrizione di una polizza collettiva di assicurazione, sostitutiva dell'iscrizione al fondo per l'indennità agli impiegati,con l'obbligo però di provvedere agli adeguamenti in linea con le finalità perseguite dall'art.4 lettera c) che era quello di assicurare prestazioni per la risoluzione del rapporto non inferiori a quelle previste dall'art.2); la Banca Nazionale dell'Agricoltura, anche se aveva dato spontanea esecuzione al sistema così descritto mediante stipulazione con 1'INA di un contratto di assicurazione sin dal 31 marzo 1942 conferendo così natura negoziale all'obbligo assunto,in realtà non aveva tenuto conto degli aumenti delle retribuzioni dal 1950 né ai sensi della originaria convenzione,né ai sensi della convenzione aggiuntiva del 18 maggio 1946, continuando a corrispondere i premi sulla base del livello retributivo a quell'anno bloccato;
oltretutto con la circolare esplicativa della convenzione del 1946, portata a conoscenza dei lavoratori e attuata fino al 1950,la datrice aveva specificamente rinunciato alla fruizione del rendimento futuro dei premi aumentati in base agli incrementi retributivi e,comunque, ddel rendimento maturato a partire dal 1° gennaio 1946;la specifica pattuizione aggiuntiva, tacitamente accettata dai dipendenti, aveva avuto quindi esecuzione tanto da non potere più essere revocata autonomamente dal datore di lavoro;
né era decisivo, ai fini della soluzione contraria auspicata dalla Banca,il richiamo all'art.16 posto che la sanzione ivi prevista non aveva escluso l'obbligo di adempiere alle prestazioni relative alla obbligazione con facoltà alternativa, costituita dalla stipula dell'assicurazione da aggiornare ai livelli di retribuzione, mentre era assolutamente irrilevante la condotta acquiescente dell'INA al mancato rispetto dal 1951 del capitale assiocurato;
era quindi fondato il diritto del LI alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto nei limiti indicati. La Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi cui ha resistito con controricorso il LI proponendo ricorso incidentale con un motivo.La Banca ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha presentato brevi osservazioni per iscritto ai sensi dell'art.379,ultimo comma,c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti d'ufficio in un solo processo il ricorso principale e quello incidentale proposti separatamente contro la stessa sentenza, ai sensi dell'art.335 c.p.c. 1 05 Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.1,2,4,16 RDL n.5 del 1942, del DL 9 aprile 1946,n.298,del DL 19 febbraio 1948,n.243,della L. 5 giugno 1949, n.330,della L.22 dicembre 1949, n.946, della L.12 dicembre 1951, n.1617, della 1950, n. 1105,della 4.7 dicembre L.2 agosto 1952, n.1181, della L.10 febbraio 1952, n.82, della L.27 dicembre 1955, n.617, della L. 31 luglio 1953, n.961, della L. 14 luglio 1956, n..1037,della 1957, n.680,della L.2 febbraio L.2 agosto 1959, n.31, della L.20 dicembre 1961, n.1310, della L.26 gennaio 1963, n.32,della L.8 giugno 1986,n.434,dell'artt.35 DPR 27 aprile 1968,n.488,dell'art.23 L.7 giugno 1974,n.216,dell'art.5,comma 7°,L.29 maggio 1982, n.297, degli artt.1411,1882,1891,1920 C.C. su un punto nonché carenza e contraddittorietà di motivazione essenziale della controversia,si censura l'impugnata sentenza per avere riconosciuto all'ex dipendente il diritto al conseguimento di una integrazione della indennità di anzianità sul rilievo che l'art.4 lett. C) del r.d.l. n.5 del 1942 si era proposto di garantire ai lavoratori, in caso di cessazione del pari all'indennità rapporto,l'attribuzione di un capitale almeno di anzianità prevista dal 1° comma dell'art.2, concernente il Fondo per l'indennità agli impiegati,e che il 2° comma aveva previsto che i versamenti fossero annualmente adeguati alle variazioni di retribuzione. 6 Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il r.d.l. n.5 del 1942 aveva previsto l'istituzione di un fondo di indennità di anzianità per gli impiegati cui le aziende dovevano iscrivere il personale impiegatizio e versare anno per anno i contributi, in misura corrispondente all'ammontare annuo delle stabilito inoltre che ilretribuzioni.L'art.4 del decreto aveva datore di lavoro poteva essere esonerato dall'obbligo di iscrizione e dei versamenti al Fondo, stipulando un contratto di assicurazione per garantire agli impiegati o ai loro aventi causa la corresponsione di un capitale pari all'ammontare dell'indennità di stata cioè fine rapporto all'epoca spettante.Era configurata,alla stregua della detta disciplina,una obbligazione con facoltà alternativa sicchè, nella ipotesi in cui il contratto di assicurazione non avesse avuto applicazione conforme al fine prestabilito, sarebbe risorto per il datore di lavoro l'obbligo questa ragione dell'iscrizione e dei versamenti al fondo.Per l'art.4 non aveva operato alcun rinvio al comma 2° dell'art.2 che obbligava il datore di lavoro, iscritto al Fondo, all'adeguamento anno per anno dei contributi a misura dell'aumento delle retribuzioni.In altri termini, nel silenzio del legislatore sul punto,era rimesso all'autonomia dispositiva degli stipulanti di modificare ° di non adeguare il capitale assicurato al perseguimento dell'obiettivo indicato dall'art.4 del RDL n.5 del costituiva un 1942.Di questa libertà dispositiva delle parti segnale incontestabile il disposto dell'art.16 del r.d.l. poiché,alla stregua di tale previsione, nei casi di revoca della 7 polizza o di sospensione del pagamento dei premi,il datore di lavoro era tenuto a provvedere entro un termine prestabilito ad aggiustare il contratto secondo il modello normativo oppure all'iscrizione al Fondo, con assoggettamento in mancanza alle sanzioni previste per l'inadempienza a tale obbligo. Quanto all'altro problema, dibattuto in giudizio, concernente efficacia vincolante della normativa del d.l. n.4,con la particolare riguardo al controverso obbligo di adeguamento del capitale assicurato, ad onta delle proroghe e delle riaperture dei termini stabilite dall'art.8 del RDL n.5 del 1942,che pure avevano paralizzato il Fondo fino alla sia soppressione avvenuta con L. n.297 del 1982, non poteva essere condivisa l'interpretazione del Tribunale secondo cui il datore di lavoro,per avere dato attuazione al disposto dell'art.4 con la stipula del contratto di assicurazione, aveva l'obbligo di restarvi vincolato per sempre.Il giudice d'appello avrebbe dovuto, invero, considerare che si trattava di una legge non garantita da apposita sanzione,priva di forza precettiva, ossia di una norma imperfetta per cui,fin quando pendevano,i soggetti destinatari della norma eranoi termini liberi di osservarne 0 meno le prescrizioni. Ciò si era nella specie verificato con la proroga e la riapertura dei termini proprio in forza di disposizioni di legge onde in pendenza il datore di lavoro era libero di differire liberamente, e senza sottostare ad alcuna sanzione, l'adempimento dell'obbligo all'iscrizione al Fondo e all'adeguamento annuale dei contributi e, ancor più, gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione 8 ex art.4 del r.d.l. n.5 del 1942 comprendenti l'adeguamento del capitale assicurato. Resta da valutare l'ulteriore argomento che il contratto di assicurazione stipulato ai sensi del citato art.4,in quanto configurante un contratto a favore dei lavoratori che venivano a percepire un incremento dell'indennità di fine rapporto, non poteva, ex art.1411 c.c., essere revocato о modificato dalla Banca, parte stipulante. Sennonchè il punto è un altro e cioè quale dovesse essere il beneficio attribuito ai lavoratori in forza del contratto a favore di terzi. Il motivo va rigettato perché infondato. prospettate postula laLa soluzione delle questioni ricognizione della normativa che ha regolato la materia all'esame sino alla abolizione del Fondo, come di seguito sarà precisato. "costituzione di unaIl r.d.l. n.5 del 1942, intitolato gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego", istituì, all'art.3, un Fondo per l'indennità agli impiegati,il quale avrebbe corrisposto a costoro e, in caso di morte, agli "aventi diritto" l'indennità prevista per la risoluzione del rapporto d'impiego dall'art.10 r.d.l. 13 novembre 1924, n.1825, dai contratti collettivi e dalle norme equiparate.I datori di lavoro,privati e pubblici, erano obbligati, ai sensi dell'art.1,a versare al Fondo gli "accantonamenti necessari" e poi,alla cessazione del rapporto, a pagare l'indennità, ricevendone l'importo del Fondo.Il beneficio 9 per i prestatori di lavoro era analogo all'indennità d'anzianità essere "inferiore dovevac.c. poiché non prevista dall'art.2120 all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati" e doveva essere calcolato secondo i criteri dell'art.2121 (artt.lC.C. e 2 legge 18 dicembre 1960,n.1561). Tuttavia i datori di lavoro, all'art.4, erano "esclusi" ossia esonerati dall'obbligo dei versamenti e con ciò, in sostanza, dall'obbligo di costituire il detto rapporto assicurativo, qualora avessero stipulato contratti "di assicurazione O di capitalizzazione" di natura pacificamente questi avessero come effetto laprivatistica,e purchè corresponsione agli impiegati o ai loro aventi diritto, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, di un'indennità non inferiore a quella di cui sopra che veniva pagata direttamente dall'assicuratore (art.4,lett.c).L'art.16 comminava al datore di lavoro,che non avesse adempito l'obbligo di pagare i premi assicurativi, sanzioni con quellepenali poi sostituite amministrative dagli artt.35 e 114 legge 24 novembre 1981,n.689. Tanto premesso sulle fonti normative, va subito precisato che con sentenza del 22 luglio 1993,n.8182 che va in questa sede - ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato in subiecta materia i seguenti principi:i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro in relazione all'art.4 del r.d.l. 8 gennaio 1942, n.5,sul fondo per l'indennità agli impiegati per garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell'indennità di 10 anzianità superiore al minimo legale hanno la natura di contratti a favore di terzi, rispetto ai quali,però,la facoltà, attribuita dall'art.1411 C.C. allo stipulante, di revocare о modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, deve ritenersi preclusa dal fatto che il sistema di liquidazione della cennata indennità (avente carattere retributivo), assicurato ai dipendenti da tali contratti, integra una variazione migliorativa del trattamento economico spettante ai medesimi,la quale, una volta che sia stata introdotta dall'imprenditore ed accettata sia pure tacitamente dai lavoratori,impegna alla sua osservanza ambedue le parti dei singoli contratti di lavoro;
la proroga o riapertura dei termini stabiliti dall'art.8 del r.d. 8 gennaio 1942, n.5 (sul fondo per l'indennità agli impiegati) - per la prima volta disposta dal d.lg.lt. 9 aprile 1946,n.298 non ha privato del loro valore precettivo le norme relative al sistema del fondo per l'indennità agli impiegati ed a quella speciale provvidenza sostitutiva del contratto di assicurazione disciplinata dall'art.4 dello stesso decreto n.5 del 1942. Pertanto fino alla abrogazione di tali norme operata dall'art.4 della legge 29 maggio - 1982,n.297 (che ha tra l'altro disposto la soppressione del fondo cui(vedi Cass.,S.U. 6 maggio 2000,n.295, secondo anzidetto) soltanto allora è venuto meno l'obbligo di mantenere il rapporto come prestazione alternativamenteassicurativo da considerare facoltativa rispetto alla costituzione del fondo) Bank una volta spontaneamente attuata, ad opera del datore di lavoro, la 11 assicurativa di cui sopra,mediante la stipulazione di provvidenza di assicurazione, che nell'intento delle parti un contratto corrisponde ai requisiti voluti dal citato art.4,il relativo rapporto resta pienamente assoggettato alla detta normativa, con l'ulteriore conseguenza dato l'espresso richiamo della lettera - di tale norma all'art.2 del medesimo decreto n.5 del 1942 ၁ ( della sussistenza dell'obbligo legale del datore di lavoro di adeguare i premi dell'assicurazione ai successivi aumenti delle retribuzioni , indipendentemente dalla circostanza che un obbligo siffatto discenda о meno dallo stesso contratto di assicurazione;
mentre è escluso che lo stesso datore di lavoro possa revocare la rinuncia agli interessi o rendimenti su detti premi, una volta che essa sia stata da lui effettuata ed accettata dai dipendenti. nuovi aderenti. Siffatti principi sono stati esattamente applicati dall'impugnata sentenza e il giudizio espresso, esente da errori nel profilo logico-giuridico congruamente motivato, è incensurabile in questa sede. Del resto, a fronte della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite che hanno dimostrato l'infondatezza della tesi sostenuta dalla Banca, secondo cui dal contratto di assicurazione non nasceva alcun obbligo di adeguamento ma soltanto la facoltà di stipulare nuove polizze aggiuntive in favore dei dipendenti,la difesa della ricorrente non ha dedotto nuovi e decisivi argomenti insistendo nell'opporre una propria interpretazione della normativa a quella affermata dalla citata sentenza. D'altro canto, l'avere l'art.16 del 12 r.d.l. comminato sanzioni per il caso di eventuale inadempimento degli imprenditori all'obbligo di pagare i premi assicurativi,è circostanza che contribuiva a rafforzare e non a indebolire l'obbligo e il corrispondente diritto degli impiegati, terzi beneficiari dell'assicurazione. La comminatoria di sanzioni, anzi, escludeva espressamente che all'inadempiente fosse concessa alcuna facoltà alternativa, a lui economicamente più favorevole.La circostnza poi che la Banca non sia stata colpita dalle sanzioni previste nel lungo periodo dal 1950 decorso fino alla soppressione del Fondo è poi del tutto irrilevante ai fini esame, in relazione alla scarsa conoscibilità delle controversie iniziate dai dipendenti e alla inerzia degli organi competenti i quali certamente non erano obbligati a procedere ad una inchiesta parallela all'accertamento giurisdizionale. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa degli artt.4 RDL n.5 del 1942,1372,1362 applicazione e ss., 1411,1920 contraddittorietà dellaC.C. nonché carenza e motivazione su un punto essenziale della controversia,si censura l'impugnata sentenza per avere affermato la sussistenza dell'obbligo legale del datore di lavoro di accrescimento del e gli effetti capitale assicurato, senza considerare il contenuto della convenzione assicurativa.Tale indagine avrebbe invece evidenziato che il contratto di assicurazione poteva allontanarsi dai binari indicati dalla legge poiché costituiva soltanto una facoltà,e non un obbligo,del datore di lavoro chiedere all'ente assicuratore l'emissione di una polizza supplementare in 13 anno per anno del capitale assicurato. In mancanza variazione il datore di lavoro era obbligato, ai sensi dell'art.16 del r.d.l.,ad iscrivere il personale impiegatizio al Fondo a stipulare un nuovo contratto assicurativo o a raddrizzare quello già stipulato perché rientrasse nell'orbita delle previsioni legislative.Del resto se l'INA, che era stata estromessa, non aveva dimostrato con il suo atteggiamento che la Banca Nazionale dell'Agricoltura aveva l'obbligo dell'aumento anno per anno del capitale assicurato, dal contratto di assicurazione non era scaturito alcun obbligo della Banca e alcun correlativo diritto dell'Istituto assicuratore all'aumento del capitale assicurato per effetto della crescita delle retribuzioni annue. Né può sicuramente condividersi l'affermazione che la Banca, che aveva rinunciato al rendimento maturato a suo favore sui premi effettivamente versati, fosse vincolata a fare acquisire al personale dipendente un rendimento maggiore in proporzione di un maggior capitale in effetti non assicurato. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.4 RDL n.5 del 1942 e degli nonché carenza ess.,1372 C.C.artt.1322,1326,1362 e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia,si deduce che la questione sottoposta al giudice d'appello concerneva il senso e il contenuto della determinazione unilaterale, originariamente assunta dalla Banca a titolo benevolo, di stipulare la polizza collettiva aggiuntiva del 18 14 ottobre 1946, avente ad oggetto la rinuncia a favore del personale dipendente del rendimento dei premi polizza INA. A fronte di una tale iniziativa l'impugnata sentenza, invece di ragionevolmente escludere che la Banca avesse inteso con l'occasione vincolarsi alla erogazione ai dipendenti di un rendimento dei premi superiore a quello che poteva andare a suo beneficio ed assumersene il relativo onere, aveva ritenuto che dovesse argomentarsi diversamente da una circolare informativa. Né era condivisibile l'interpretazione affermata dalla impugnata sentenza secondo cui l'obbligo di adeguamento della Banca era riferibile ai rendimenti in atto ed a quelli successivi.A parte la disapplicazione dei criteri legali di ermeneutica, il problema sollevato dalla controversia non era distinguere tra rendimenti in atto e successivi perché la Banca aveva continuato a versare i premi all'INA e a fare affluire sulla polizza aggiuntiva in favore del personale i rendimenti dei premi effettivamente versati, bensì di di stabilire se la Banca avesse inteso riversare a benefico dei dipendenti i rendimenti successivi in misura superiore a quella risultante dal versamento effettivo dei premi. Così il Tribunale ha omesso del tutto di interpretare, sotto questo profilo,la convenzione aggiuntiva facendo solo un accenno una circolare . di incerto, se alla esistenza di non inesistente, valore negoziale, trattandosi di un comunicato rivolto ai preposti delle filiali e ai direttori degli uffici,di cui era provata l'effettiva conoscenza da parte dei singoli dipendenti. 15 Tanto più che nel caso in esame il LI era stato assunto alle dipendenze della Banca in epoca successiva di ben 10 anni - al congelamento del capitale assicurato.Ne discende che, anche a volere ammettere in ipotesi che la promessa della Banca, comunicata ed accettata dai dipendenti, avesse fatto sorgere a suo carico un obbligo contrattuale di erogazione del rendimento dei premi nella misura corrispondente al maggior capitale che la Banca avrebbe dovuto erogare dopo il 1950,tale accordo poteva essersi formato nei confronti dei lavoratori assunti prima del 1950 o a tutto concedere prima del 1955,data in cui la Banca aveva emesso una circolare abrogativa di quella del 1946,mai nei confronti di un lavoratore assunto nel 1960 quando la volontà della Banca si era consolidata nel senso di assicurare il capitale corrispondente alla retribuzione del 1950, di versare all'INA i premi correlativi e di fare affluire sulla polizza aggiuntiva in favore dei dipendenti il rendimento dei premi così versati. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per proposte, vanno rigettati perchéconnessione delle censure infondati. In ordine alla denuncia di omessa pronuncia sulla polizza collettiva aggiuntiva del 1946 la quale andava interpretata nel - senso che la rinuncia della Banca al rendimento annuo dei premi versati, a favore dei dipendenti ossia ad incremento del capitale assicurato, concerneva i rendimenti già maturati prima del 1946 e non quelli futuri vero che il Tribunale non si sianon pronunciato sul punto.La decisione è,al contrario,fondata sul 16 A richiamo alla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte e sulla necessità di garantire comunque l'equivalenza tra prestazioni spettanti ai lavoratori, ai sensi dell'art.4 lettera c). Sul secondo problema posto all'esame, va subito precisato che causa del contratto di assicurazione, stipulato in alternativa la alla costituzione del Fondo per l'indennità agli impiegati,ai comma, del citato r.d.l. n.5 del 1942, è sensi dell'art. 4, primo in relazione alla necessità di rendere certo in identificabile ogni caso il percepimento, da parte dei lavoratori, di un'indennità non inferiore a quella dovuta dal Fondo (art. 4d'anzianità cit.,lett. tale senso il Tribunale ha esattamenteC). In contratto di assicurazione escludendo che la interpretato il Banca, datrice di lavoro, avesse soltanto la facoltà di stipulare polizze integrative a favore dei dipendenti sicchè la clausola contrattuale che avesse vanificato l'obbligo imposto dall'art.4 lett. с sarebbe stata nulla ai sensi dell'art.1418,primo comma,c.c.Né il Tribunale si è sottratto dall'interpretare la 1946 relativa allacircolare esplicativa della convenzione del rinuncia della Banca a fruire del rendimento dei premi poiché proprio dalla lettera della convenzione ha tratto il convincimento che oggetto della rinunzia era il rendimento futuro dei premi aumentati in base agli incrementi retributivi e comunque del rendimento maturato a partire dal 1° gennaio 1946.Così come il Tribunale ha accertato che tale rinunzia era stata portata a conoscenza dei dipendenti ed attuata fino al 1950 onde la 17 specifica pattuizione accettataaggiuntiva, tacitamente dai dipendenti,non poteva essere autonomamente revocata dal datore di lavoro che vi aveva dato esecuzione. Nei profili esaminati,l'interpretazione è rispettosa degli artt.1362 e SS. dalla ricorrente. Trattasi cioè di un C.C. e invano contestata giudizio,che postula l'esistenza una operazione ermeneutica che ha privilegiato il canone primario costituito dalla lettera delle espressioni usate nell'ambito però di tutte le disposizioni che hanno regolato la materia all'esame, congruamente motivato ed da errori, come tale incensurabile in sede di esente legittimità, rispetto al quale la ricorrente non ha dedotto argomenti decisivi a sostegno della diversa tesi interpretativa l'affermazione, ripresa nelle sostenuta. Né è condivisibile osservazioni scritte ex art.379,quarto comma,c.p.c., secondo cui la polizza in questione sarebbe divenuta inefficace nei confronti dei ricorrenti assunti dopo il 1950.A parte la valenza dei principi affermati dalle Sezioni Unite, come sopra richiamati, sulla necessità di garantire l'equivalenza tra prestazioni spettanti ai lavoratori, ai sensi dell'art.4 del citato r.d.l.,e sulla nullità della clausola contrattuale che avesse mutato l'obbligo imposto legislatore in semplice facoltà, èdal da considerare che il LI, quale dipendente della Banca Nazionale dell'Agricoltura, anche se assunto nel 1960,era in realtà destinatario-beneficiario così della polizza, non revocata ex art.1411,primo comma,c.c. dalla stipulante, come dei successivi accordi dei quali la stessa stipulante, a partire dal 1950, aveva 18 tentato inutilmente di dare una interpretazione a sé più conveniente. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., si deduce che il Tribunale, dopo avere accolto la domanda, aveva compensato le spese in dispregio del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il motivo va rigettato perché infondato. Si considerano giusti motivi il cui apprezzamento ha alla base una valutazione di tipo equitativo sull'opportunità di derogare al criterio della soccombenza per compensare le spese l'obiettiva controvertibilità delle questioni di diritto trattate (Cass., 2 febbraio 1976,n.340) e l'assenza di una consolidata (Cass.,29 maggio interpretazione giurisprudenziale di una norma 1979, n.3132). Siffatti principi sono stati applicati nella specie dall'impugnata sentenza che ha giustificato l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio proprio per l'obiettiva opinabilità delle questioni che per molto tempo avevano portato a pronunce discordanti della giurisprudenza di merito e di legittimità. Il ricorso incidentale deve perciò essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente principale in favore del LI. 19
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la ricorrente Banca alle spese in lire 45 500 pariad€ 23,50 oltre lire cinquemilioni per onorari pari a EURO 2.582,28. Roma, 22 novembre 2001 Il Consigliere est Il Presidente Mura Nor Phal IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 FEB. 2002 oggi, IL CANCELLIER Ph ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 2 020