Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/2001, n. 8051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8051 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 201 Oggetto lazioved: vidusione com SEZIONE COND CIV 805 Hraboule Composta dagli Mac strati: Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 3711/99 Dott. Giandonato 18544. Consigliere NAPOLETANO Cron. 2915Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 17/04/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere CORTE CUPPER DEC ha pronunciato la seguente OFFIC Richiesta cole studi IL SOLE 24 ORE S E N T ENZA per dirital L 3000 dal Sig sul ricorso proposto da: L. 14 GIU. 2001 RI GI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo difende unitamente all'avvocato SPREAFICO RICCARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VA OL AN, CE RN elettivamente domiciliate in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato SIBILIO G., difese dall'avvocato SCARVACI ANTONINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2001 la sentenza n. 1822/98 della Corte d'Appello 649 avversO -1- di MILANO, depositata il 19/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del I° motivo del ricorso, assorbito il resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 27 maggio 1986, AN AZ e LA ZA convenivano in giudizio IG NI, deducendone l'inadempimento allo obbligo assunto di "intestazione" della frazione di quota in proprietà (50% del 25%) del terreno di mq. 20.000 circa, in Perego, fraz. Ceresa, venduta con scrittura privata del 6 novembre 1973 a IC ZA, di cui esse AZ e ZA erano eredi. Chiedevano, quindi, che tale scrittura fosse giudizialmente e, per l'ipotesi di accertata vendita del bene a terzi, che se ne accertasse il valore, con condanna del convenuto al pagamento dell'equivalente di loro spettanza. IG NI si costituiva e deduceva che quella scrittura privata originava da un contratto preli- minare in pari data 1973), con cui (6 novembre IC ZA aveva venduto ad esso NI e а tale TI il sopraindicato terreno di pro- prietà di un terzo, rispettivamente in ragione di quote indivise del 25% e del 75%, dichiarando di poterne disporre per il tempo del previsto rogito notarile, poi non più stipulato, così da precludere la stessa possibilità del trasferimento da parte di esso NI della frazione di quota (50% del 25%) 3 ceduta al Ravizza con la scrittura privata del novembre 1973. Instava, quindi, per il rigetto della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, per l'ipotesi in cui le controparti non fossero state in grado di stipulare il rogito notarile, di cui al dedotto contratto preliminare di vendita, proponeva domanda di risoluzione di tale contratto, con conseguenti effetti restitutori. Con sentenza del 21 ottobre 1995, l'adito Tribunale di LE rigettava la domanda delle attrici e accoglieva invece quella riconvenzionale del convenuto, ritenendo che quel che veniva indicato come contratto preliminare di vendita integrasse invece un contratto definitivo di vendita, sia pure di cosa altrui, poi rimasto ineseguito siccome né l'alienante ZA e né le sue eredi avevano procurato al NI la proprietà della quota di terreno vendutagli. AN AZ e LA ZA interponevano gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 21 aprile/19 giugno 1998, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda riconvenzionale del NI e compensava tra le 4 parti le spese dei due gradi di giudizio. Per la cassazione di tale sentenza, IG NI ha proposto ricorso in forza di due motivi, illustrati con successiva memoria. AN AZ e IN LA ZA, cui il ricorso è stato notificato il 10 febbraio 1999, hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perché, da un canto, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla ritenuta natura di preliminare di vendita del contratto in questione e perché, da altro canto, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe attribuito tale natura senza che le controparti, allora appellanti, avessero impugnato la diversa natura di contratto definitivo di vendita, attribuita nella pronuncia di primo grado, determinando così il giudicato sul punto. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole che la sentenza impugnata, in violazione di legge (art. 345 c.p.c. e art. 1453 c.c.) e con carenza di motivazione, abbia respinto la propria domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto sul presupposto che le controparti avessero utilmente 5 manifestato la disponibilità al trasferimento del bene, così rispondendo alla diffida ad adempiere ex art. 1454 C.C., ravvisata nella stessa domanda riconvenzionale. Tale decisum, precisa il ricorrente, viola la disposizione dell'art. 345 c.p.c. siccome la dichiarata disponibilità delle controparti alla stipulazione del rogito notarile costituiva domanda quindi, inammissibile, espressa com'eranuova er soltanto in grado d'appello, e viola altresì l'art. 1453 c.C., che fa divieto alla parte inadempiente di adempiere le proprie obbligazioni dalla data della domanda di risoluzione del contratto. I motivi esposti non sono meritevoli di accoglimen- to. Ed invero, quanto al primo motivo, va osservato che nient'affatto sussistente è il dedotto vizio di omessa motivazione della ritenuta natura di preli- minare di vendita del contratto in questione, posto che la sentenza impugnata ne dà invece specifico conto, segnatamente a pagina dieci, lì dove eviden- zia che quel contratto, pur prescindendo dalla non vincolante denominazione ricevuta dalle parti di preliminare di vendita, concerneva un terreno appartenente ad un terzo.. cosicché nel negozio in 6 esame era ed è propriamente da ravvisarsi una promessa di vendita di un bene -per conclamatane situazione oggettiva- di altrui proprietà, quanto a dire un contratto soltanto e senz'altro prelimina- re, anziché attuativo in modo immediato e diretto del trasferimento, come dai primi giudici reputato con riferimento alla consegna del bene ed al pagamento del prezzo insieme avvenuti..". Insussistente, altresì, è la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. dal momento che, come chiarito dalla stessa sentenza impugnata, l'appello proposto avverso la decisione di primo grado ne investiva le statuizioni, per l'intero, e, quindi,relative anche il punto dell'attribuzione al contratto in questione della natura giuridica di contratto definitivo di vendita, costituente il presupposto logico della appellata pronuncia (di primo grado) di risoluzione del contratto e specificamente indicato invece dalle appellanti come contratto preliminare di vendita. Quanto al secondo motivo, ne va rilevata la mancan- za di pregio siccome le doglianze in esso motivo svolte non attengono segnatamente al decisum della sentenza impugnata, che viene appunto ricostruito dal ricorrente in modo diverso da quello effettivo, f così prospettandosi le esposte violazioni di norme, cui peraltro si aggiunge una denuncia di carenza di motivazione nient'affatto apprezzabile per difetto di specificità. Ed invero, l'effettivo contenuto del decisum della sentenza impugnata non è nel senso raffigurato dal ricorrente di statuizione su domanda nuova ovvero di inopinata possibilità che la parte inadempiente adempia la propria obbligazione dopo la proposi- zione della domanda di risoluzione del contratto, bensì è espressivo di una particolare ricostruzione della fattispecie in oggetto, in sé non censurata (e, quindi, non sindacabile), nella quale l'offerta di adempimento dell'obbligazione propria da parte delle allora appellanti inadempienti era in rispo- sta alla diffida ad adempiere, formulata senza fissazione di specifico termine dalla controparte, allora appellata, che aveva sì chiesto la risolu- zione del contratto preliminare in questione, ma condizionatamente alla impossibilità di addivenire al previsto contratto definitivo, per rogito notarile. In effetti, dopo aver attribuito la natura di preliminare di vendita al contratto in questione, tra il ZA, il NI e lo TI, che non 8 contemplava alcun termine per la stipulazione del contratto definitivo, da realizzarsi appunto previo congruo preavviso, a richiesta degli acquirenti, poi non avanzata negli anni, la sentenza impugnata così argomenta specificamente il rigetto della domanda di risoluzione di quel contratto: 17 il termine suddetto non è essenziale per sua natura al contratto preliminare, e la eventuale inattività anni dadelle parti protrattasi per oltre dieci quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere comporta senza dubbio l'estinzione del diritto medesimo, ove opposta. Nella specie il NI stesso, omettendo qualsiasi iniziativa per circa 13 anni, aveva dunque dimostrato nel modo più concludente la inessenzialità in argomento, risolvendosi infine con la domanda riconvenzionale a chiedere bensì la risoluzione, ma -si noti- condizionatamente alla impossibilità delle attrici di addivenire al previsto rogito. Con il che veniva formulata una sorta di diffida ad adempiere, rilevante ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., senza tuttavia la fissa- zione di un termine, e da intendersi di necessità, allora, esteso al corso del giudizio: nel quale l'offerta di stipulazione è infine sopravvenuta, e seppure nell'attuale grado del procedimento: una possibilità che deve ritenersi consentita proprio perché l'interessato non aveva altrimenti delimita- to la facoltà attribuita alle controparti. Ne consegue che il rifiuto in qualche modo opposto di converso, da parte del NI, a fronte della dichiarata disponibilità avversaria al trasferimen- to dell'immobile, non può caducare gli effetti irretrattabili della diffida consideratasi, nel mentre detta conclamata disponibilità vale comunque a precludere il diritto alla risoluzione ed alla pronuncia relativa..". Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Ragioni di equità giustificano la totale compensa- , delle spese del zione, tra le parti di 19 . 2001 cassazione. Registrato in an.55356
P.Q.M.
(lire trecenic diet La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le part Dirigen Responsabl y (Dr RACCHIA le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 17 aprile 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. cons lest. Il presidente 60000 гашен хавтћеThe Spalter TOT: 300000 LEDA IL CANCELLIERE C1 Bom J.
4.GIU, 2001. Dott.ssa Donatella D'AN DEPOG 10