Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14977 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' 1 49 7 7 /03 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL PO LO IT LA CORTE SUPREMA DI-CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 9337/01 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron.30199 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.06/05/03 WY Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SEN TENZA $ sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GIOVANNI, domiciliato in ROMA presso LA LAMAGNA t CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, ° rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO CORBO, 2003 GAETANO MARIA DEL PRETE, giusta delega in atti;
2645 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2190/00 del Tribunale di - NAPOLI, depositata il 10/04/00 R.G.N. 41633/98;93 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato OZZOLA MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 -2- Svolgimento del processo 3 Il Pretore di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da NA Giovanni, con sentenza 19 luglio 1992, ha dichiarato, nei confronti delle Ferrovie dello Stato, che la "ipoacusia mista bilaterale" di cui era risultato sofferente il ricorrente, dipendente FS con mansioni di capotreno, era da imputare alle mansioni svolte, le quali comportavano l'attraversamento di motrici diesel ad alta rumorosità, e che questa aveva determinato una inabilità al lavoro in misura pari al 25%. Il Tribunale di Napoli, disposte due consulenze tecniche con sentenza 16 febbraio/10 aprile 2000 n. d'ufficio, 2190, in parziale riforma della sentenza pretorile, ha dichiarato che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale da cui era risultato affetto il NA determinava la riduzione della capacità lavorativa del medesimo in misura pari al 12%. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Ferrovie dello Stato s.p.a., con unico motivo. L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo. Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana, già Ferrovie dello Stato s.p.a. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 116 3 c.p.c.; motivazione erronea ed insufficiente in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere privilegiato la seconda consulenza, svolta in grado di appello, senza motivare adeguatamente il dissenso dalla prima consulenza svolta nello stesso grado, la quale aveva in sostanza escluso il nesso causale tra la otopatia, attese anche le sue caratteristiche, e le mansioni svolte, che comportavano l'esposizione a rumori di breve durata (passaggio da e per le motrici diesel). Rileva che la categoria del personale viaggiante non è stata inclusa tra quelle considerate a rischio specifico di sordità da rumore nelle tabelle di cui al D.M.
7.6.1994. Imputa inoltre alla sentenza impugnata di avere stravolto il significato della seconda consulenza, perché il ctu ha affermato che la curva audiometrica non è tipica della labirintosi da trauma acustico cronico né acuto. Il motivo non è fondato. Quanto alla prima consulenza svolta in sede di appello (seconda nell'intero processo di merito), il Tribunale ne ha dichiarato la nullità, per violazione dell'art. 194 c.p.c., che fa divieto al ctu di chiedere chiarimenti alle F parti fuori dal giudizio e di esaminare documenti e registri non prodotti in causa, senza l'autorizzazione del giudice. Pertanto, stante tale declaratoria di nullità, non censurata dalla ricorrente, è infondata qualsiasi doglianza basata sulla omessa comparazione tra le due consulenze. Quanto alle censure di stravolgimento del significato della seconda ctu in appello, la sentenza impugnata si è attenuta strettamente alle conclusioni peritali, che hanno individuato nelle condizioni di lavoro una concausa significativa della otopatia, anche se ne ha riportato le valutazione in modo parziale. Le censure della ricorrente si sostanziano pertanto in valutazioni di fatto relative ad un caso scrupolosamente istruito, con ben tre consulenze, dai giudici di merito, la Agey cui interpretazione della ctu non merita le critiche della ricorrente. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro oltre Euro duemila per onorari di avvocato, da distrarsi in favore degli avv. Gaetano Maria Del Prete e Aldo Corbo, antistatari.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 6,00 (sui/00/0ltre Euro duemila per onorari di avvocato, da distrarsi in favore degli avv. Gaetano Maria Del Prete e ✓ Aldo Corbo, antistatari. 5 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Il Presidente Sylven mill sezione lavoro il 6 maggio 2003. де МанейIl Consigliere Estensore Aldo De Martein ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Ивана Внин IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E Oggi: 10 OTT. 2003 R P IL CANCELLIERE U Vilene Bun F Inail\mp-ipoacusia-lamagna RG 9337/2001 906