Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
L'obbligo di iscrizione dei lavoratori al Fondo volo è configurabile anche quando il datore di lavoro sia un soggetto non svolgente attività di impresa ed, eventualmente, un ente pubblico non economico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, VINCENZO MORIELLI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ROMANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 43/99 del Tribunale di TRENTO, depositata il 19/11/99 - R.G.N. 32/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI per delega LUIGI CANTARINI;
udito l'Avvocato FRANCESCO ROMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.2.1999 al Pretore di Trento, RA RO, premesso di avere lavorato nel periodo 15.5.1989-30.6.1998 alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento con mansioni di pilota elicotterista, chiedeva nei confronti di tale ente e dell'Inps il suo diritto ad essere iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo, lamentando che l'Istituto assicuratore aveva rigettato la domanda di iscrizione a tale Fondo con la motivazione che i dipendenti degli enti territoriali sono soggetti all'iscrizione alla C.E.P.D.E.L., cioè ad una forma obbligatoria di previdenza comportante l'esclusione non solo dell'assicurazione generale obbligatoria, ma anche di ogni altra assicurazione sostitutiva.
Faceva anche presente che la Provincia di Trento, per ottenere la licenza per il servizio di lavoro aereo, aveva sottoscritto con il Ministero dei trasporti apposito disciplinare, nel quale aveva assunto l'obbligo di iscrivere il personale al Fondo per il personale di volo.
Costituitesi in giudizio l'Inps e l'ente territoriale, e intervenuta la soppressione degli uffici di pretura, il Tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro di primo grado accoglieva la domanda, dando rilievo, a norma dell'art. 4, secondo comma, della l. n. 859/1965, nel testo di cui all'art. 1 l. n. 480/1988, alla circostanza dello svolgimento da parte del datore di lavoro di servizi di lavoro aereo, sulla base della licenza prevista dall'art. 788 cod. nav. Era integrata, quindi, l'ipotesi della dipendenza da azienda esercente servizi aerei non di linea, prevista dal secondo comma dell'art. 4.
Rilevava anche che concorrevano i requisiti previsti dall'art. 4, primo comma, richiamati dal secondo comma (appartenenza del lavoratore ad una delle categorie del personale di volo previste dall'art. 732 cod. nav., svolgimento di un servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile, età inferiore ad anni 60, iscrizione negli albi e registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria, titolarità di brevetti aeronautici e superamento dei controlli periodici).
Osservava, altresì, che la qualifica di esercente di servizi aerei non di linea poteva essere rivestita anche da un ente pubblico territoriale, secondo l'art. 751 cod. nav., richiamato dall'art. 789 mentre, in relazione alle norme sull'iscrizione dei dipendenti degli enti territoriali alla CEPDEL, non costituiva elemento ostativo dell'iscrizione al Fondo volo il fatto che il RO, dopo un'iniziale assunzione come lavoratore a contratto, era stato ammesso nel ruolo degli impiegati provinciali (6^ livello funzionale, profilo professionale di pilota di elicottero). Si doveva, infatti, ritenere la prevalenza delle norme sull'iscrizione al Fondo volo anche su regimi assicurativi diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, stante la funzione della speciale assicurazione di accordare una particolare tutela previdenziale ad una categoria sottoposta a maggiori rischi a causa dell'esercizio di attività di volo. Neanche poteva rilevare la mancanza di un contratto di lavoro disciplinato dagli artt. 900 e segg. cod. nav., visto che il secondo comma dell'art. 4 cit. non richiama la lett. e) del primo comma, che prevede l'assunzione con il contratto di lavoro disciplinato dal codice della navigazione. A seguito di appello dell'Inps, il Tribunale di Trento in composizione collegiale confermava la sentenza impugnata. Premesso che in sostanza l'istituto previdenziale si era limitato a ribadire la tesi secondo cui, ai fini dell'applicazione del citato art. 4, l'ente provinciale non era qualificabile come azienda, e quindi mancava uno dei presupposti, indicati dal citato art. 4, per l'iscrizione del lavoratore al fondo per il personale di volo, osservava che la legge del 1988 utilizza il termine "azienda" non nel senso del codice civile di organizzazione di beni e servizi ai fini dello svolgimento di un'attività di impresa, ma in quello generico di soggetto giuridico e datore di lavoro, coerente con l'impiego che ne fa il codice della navigazione. Ai fini esame dovevano quindi ritenersi aziende tutti i soggetti titolari di licenza di trasporto o di lavoro aereo che esercitano la relativa attività. Del resto il codice della navigazione conferma che anche enti come la Provincia di Trento possono essere titolari di detta licenza ed esercitare quello specifico tipo di attività e quindi sono qualificabili azienda, sia pure nel significato improprio che la legge sul Fondo per il personale di volo attribuisce al termine. Una volta superata l'obiezione relativa alla qualificazione del soggetto datore di lavoro, discendeva come necessaria la qualifica del regime previdenziale di cui al Fondo volo come speciale anche rispetto a quello normalmente applicabile ai dipendenti provinciali. Del resto la norma del 1991, che estende l'assicurazione INPDAP ai dipendenti addetti a lavori eccezionali o straordinari, non fa riferimento a specifiche ipotesi di esposizione a rischio, ma solo a figure di lavoratori precari e, quindi, non riguardava il caso concreto.
Contro questa sentenza propone ricorso l'Inps, articolando due motivi. Il RO resiste con controricorso, illustrato da memoria depositata ex art. 378 c.p.c.. La Provincia autonoma di Trento non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Inps denuncia violazione dell'art. 4 della l. 13 luglio 1965 n. 859, nel testo sostituito dall'art. 1 della l. n.
31.10.1988 n. 480, e degli artt. 874 segg. e 788 segg. cod. nav., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene, rifacendosi alla lettera e allo spirito della disposizione di legge, e anche alla giurisprudenza di questa Corte intervenuta a proposito della posizione dei piloti collaudatori dipendenti da imprese di costruzione aeronautica, che esercenti di aeromobili, al fine dell'iscrizione al Fondo per il personale di volo dei loro dipendenti, possono essere considerati solo i datori di lavoro con la qualifica di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c.. Sostiene anche che il RO era stato assunto con la qualifica di vigile del fuoco, con svolgimento, a terra e in volo, delle relative mansioni inerenti alla lotta agli incendi, e che quindi doveva considerarsi addetto ad un'attività istituzionale della Provincia. Osserva, poi che il possesso di una licenza per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 788 segg. cod. nav., rilasciata nell'ambito della tutela di interessi pubblici relativi alla sicurezza ed idoneità tecnica degli aeromobili destinati ad un particolare impiego, non rileva ai fini previdenziali. A quest'ultimo riguardo, infatti, interessa la navigazione aerea svolta nell'esercizio di un'attività di impresa, e lo svolgimento, non saltuario ma prevalente, da parte del lavoratore di attività di volo. Del resto il riferimento all'art. 788 cod. nav. riguarda solo il tipo di servizi, mentre non rimane escluso che essi debbano essere esercitati da aziende di navigazione aerea.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1 della l. n. 480/1988, sostenendo che il secondo comma del novellato art. 4 della l. n. 859/1965 va letto in collegamento con il primo comma: ne consegue che in ogni caso è necessario che si tratti di personale svolgente effettivamente e prevalentemente attività di volo sulla base del contratto di lavoro di cui agli artt. 900 e segg. cod. nav., stipulato da imprese di navigazione aerea.
I due motivi, che vengono congiuntamente esaminati, stante la loro connessione, non sono fondati.
È ben noto che nell'ambito del diritto della navigazione svolgono un ruolo centrale le figure dell'"armatore", che è il soggetto che "assume l'esercizio della nave" (art. 265) e dell'"esercente", che è il soggetto che "assume l'esercizio di un aeromobile" (art. 874). L'assunzione di tali qualifiche non presuppone l'esercizio di un'attività lucrativa, essendo sufficiente il perseguimento di utilità di diversa natura. Può quindi essere assente la qualifica di imprenditore ai sensi del codice civile. Tuttavia il codice della navigazione usa il termine di "impresa di navigazione" anche con riferimento alla semplice qualità di armatore o esercente di aeromobile (cfr. l'intitolazione della parte prima, libro 2^, titolo 3^, e della parte seconda, libro 2^, titolo 3^, Cass. 27 ottobre 1992 n. 11648. Correlativamente, nei contratti di arruolamento e nei contratti di lavoro del personale di volo il datore di lavoro non è necessariamente un imprenditore, nel senso del codice civile, essendo sufficiente che sia esercente della nave o dell'aeromobile. In tale quadro il termine "azienda" prevalentemente utilizzato dalle leggi n. 859/1965 e n. 480/1988 assume evidentemente un valore generico, di esercente delle attività rispetto alle quali è prevista l'applicazione dello speciale regime previdenziale, senza che invece possa potersi ritenersi necessaria la qualificabilità dell'attività come imprenditoriale ai sensi del codice civile. Tali rilievi, diversamente da quanto assume l'Inps, trovano conferma e non smentita nell'esame compiuto da questa Corte con la sentenza 5 ottobre 1984 n. 4960, relativa alla disciplina previdenziale applicabile ai piloti collaudatori dipendenti da imprese di costruzioni aeronautiche, nella vigenza del testo originario dell'art. 4 della l. n. 859/1965, che conteneva l'unica ipotesi della assunzione del personale di volo da parte di aziende di navigazione aerea. Già in tale occasione si rilevò, infatti, che, secondo il codice della navigazione, l'impresa di navigazione aerea si risolve nell'esercizio di un aeromobile nei limiti e secondo le prescrizioni di legge. Non si sottolineò la non necessaria ricorrenza della qualità di imprenditore secondo la nozione del codice civile, poiché ciò in quell'occasione concretamente non rilevava;
tuttavia si riconobbe all'impresa di costruzioni aeronautiche il concorrente possesso della qualifica di impresa di navigazione aerea, pur nell'evidente insussistenza dell'autonomia di quest'ultima attività, proprio sulla base del rilievo che la qualifica di impresa di navigazione aerea si pone su un piano diverso, rispetto a quello dell'esercizio di un'impresa ai sensi del codice civile e dipende dal mero esercizio di un aeromobile. È opportuno anche rilevare che la modifica dell'art. 4 della l. n. 859/1965 attuata dalla legge n. 480/1988 mira evidentemente a precisare e ampliare l'ambito di applicabilità della disciplina speciale previdenziale sotto il profilo del tipo di attività svolta dal datore di lavoro, mediante il riferimento anche alle aziende di costruzioni aeronautiche, nel primo comma lett. e), e alle aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi dell'art. 788 e seguenti cod. nav., nel secondo comma (cfr. anche Cass. 29 novembre
1999 n. 13343 e 30 gennaio 2002 n. 1261 circa la riconducibilità alla nozione di impresa di costruzione aeronautiche - in sede di interpretazione estensiva - delle imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche). Correlativamente sono stati meglio precisati anche i requisiti relativi all'attività svolta dal lavoratore interessato, in particolare specificandosi alla lett. a) che lo stesso deve svolgere servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile.
Ne risulta evidentemente confermato che l'esercizio di un'attività imprenditoriale in senso proprio non costituisce presupposto necessario dell'iscrizione dei lavoratori dipendenti al Fondo volo. Del resto l'art. 789 cod. nav. precisa che le licenze per lo svolgimento dei c.d. servizi aerei non di linea previsti dall'articolo precedente possono essere rilasciate alle "persone, enti società indicate nell'art. 751", il quale, nel disciplinare i requisiti di nazionalità dei proprietari di aeromobili, indica quali possibili proprietari anche lo Stato, le province i comuni e gli altri enti pubblici italiani.
Quanto al requisito della stipulazione di un contratto di lavoro disciplinato dal codice della navigazione, non può ritenersi casuale la mancata menzione del requisito medesimo nel secondo comma dell'art. 4, in relazione allo svolgimento da parte del datore di lavoro delle attività di cui all'art. 788 cod. nav. (attività costituite dal trasporto aereo non di linea, dal lavoro aereo e dall'esercizio di scuole di pilotaggio). Si è dato rilievo, infatti, all'esigenza che, in caso di prevalenza dell'attività di volo (requisito di nuova introduzione), fosse applicabile il relativo regime assicurativo anche in ipotesi di inserimento dell'attività stessa in una complessiva prestazione lavorativa tale da giustificare, per il suo oggetto o per le sue connotazioni, una disciplina del rapporto non totalmente o non prevalentemente riconducibile al codice della navigazione. Quindi non può ritenersi sottinteso nel secondo comma il richiamo contenuto nella lett. e) al contratto di lavoro di cui all'art. 900 e seguenti cod. nav. Del resto una simile conclusione sarebbe in contrasto con la minuziosa formulazione del secondo comma, il quale, oltretutto, ha una ragione di essere solo nella specificità del suo contenuto normativo: in caso contrario sarebbe stato più semplice e logico un semplice completamento dell'elencazione dei tipi di aziende contenuta nella lett. e) del comma precedente.
Può inoltre osservarsi che sembra potersi collegare anche ad una presa d'atto della potenziale pluralità di discipline dei rapporti del lavoro dei lavoratori iscritti al Fondo volo l'abrogazione dell'art. 4 della l. n. 480/1988 (che, ai fini della determinazione delle contribuzioni minime, faceva riferimento solo ai minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi per i dipendenti dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche) da parte dell'art. 1, comma 10, d.lgs. 24 aprile 1997 n. 164 (che ha fatto riferimento alla disciplina generale sui minimali retributivi ai fini contributivi di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, con la precisazione che, in mancanza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile sono stabiliti dal Ministro del lavoro). In conclusione, diversamente da quanto sostenuto dall'Istituto ricorrente, l'obbligo di iscrizione al Fondo volo è configurabile anche quando datore di lavoro è un soggetto non svolgente attività di impresa, ed eventualmente un ente pubblico non economico. D'altra parte non può essere riesaminata in questa sede la specifica questione relativa alla eventuale positiva rilevanza ostativa dell'esistenza di un obbligo di iscrizione del lavoratore ai regimi di assicurazione operanti nei confronti dei dipendenti degli enti locali (CEPDEL e più di recente INPDAP), poiché detta questione è stata espressamente risolta in senso negativo in sede di merito (con l'espressa considerazione da parte del giudice di appello anche della disciplina ex art. 4, comma 2 l. 8 agosto 1991 n. 274, sull'estensione dell'obbligo di iscrizione alla CEPDEL riguardo ai soggetti assunti per servizi di carattere eccezionale o straordinario, ancorché a tempo determinato o per attività non istituzionali), e non è stata riproposta con i motivi di ricorso. È appena il caso di rilevare, infine, che non possono essere presi in considerazione i rilievi in punto di fatto, cui non fanno riscontro concordi accertamenti in sede di merito o censure di vizio di motivazione, circa l'adibizione del RO, sia a terra che in volo a mansioni di spegnimento di incendi con la qualifica di vigile del fuoco. In ogni caso non è stato adeguatamente censurato l'assunto, quanto meno implicito, del giudice di merito relativo all'adibizione del RO a servizi di lavoro aereo. Consegue il rigetto del ricorso. La particolarità e novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2003