Sentenza 22 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2003, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 00 9 08 / 0 3 Esecuzioni per obblighi di fare, esecuzione Composta dagli I R.G.N. 23843/00 Presidente CARBONE - Dott. Vincenzo Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Cron. 1921 - Consigliere LUPO Dott. Ernesto 298 Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 96, presso 10 studio dell'avvocato FABIO SEVERINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO TOGNON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI del presidente e legale PADOVA, in persona rappresentante pro tempore prof. Guerino Piran, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, 2002 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, che lo 2095 difende anche disgiuntamente all'avvocato LIVIO RATTIN, 1 giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
MP DI SI AS & ES EN PA;
intimati - avverso la sentenza n. 1402/99 del Tribunale di PADOVA, Sezione III Civile, emessa il 25/05/99 e depositata il 23/11/99 (R.G. 413/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il tribunale di Padova, con sentenza del 23 no- vembre, ha dichiarato inammissibile l'appello contro la decisione del 20 dicembre 1996 con la quale il pretore circondariale della stessa città aveva dichiarato inam- missibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da ME RT contro il provvedimento con il quale egli aveva chiesto la revoca di precedente ordinanza di sostanziale rigetto di istanza per la determinazione di obblighi di fare, imposti all'Istituto Diocesano per il 2 Sostentamento del Clero di Padova (I.D.S.C.). Il tribunale ha ritenuto che l'impugnazione era stata proposta dopo lo spirare del termine annuale in- dicato dall'art. 327 cod. proc. civ.
2. ME RT ha proposto ricorso con il qua- le ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando alla decisione i seguenti errori: violazione delle nor- me in tema di sospensione dei termini processuali in periodo feriale, violazione delle norme in tema di op- posizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, viola- zione del giudicato ed omessa e contraddittoria motiva- zione della decisione. Resiste con controricorso l'I.D.S.C. L'altro intimato snc M.P. di SS SI e RE Paolo Presi non ha svolto attività difensiva.
3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
4. Il procedimento deciso dal pretore circondariale di Padova con la sentenza del 20 dicembre 1996 aveva ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, come non contestato dal RT, il quale lo ammette formalmente anche nel presente ricorso.
5. Discende da ciò che, nella fattispecie, non si 3 applicava la sospensione dei termini processuali in pe- riodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 otto- bre 1969, n. 742, come è stabilito dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), secondo il quale il principio si riferisce anche alle cause di opposizione agli atti esecutivi, come questa Corte ha affermato a partire da Cass. SS. uu. n. 2221 del 1975, seguita, tra le altre, dalle sentenze 26 no- n. 5345, n. vembre 1996 n. 8490 e 26 aprile 2000, 11166. La sentenza impugnata, che ha deciso in questo sen- si sottrae, quindi, alla censura mossa con il ri- So, corso.
6. L'esame degli altri motivi del ricorso è assor- bito dall'accertamento che precede.
7. Conclusivamente, il ricorso è manifestamente in- fondato e deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in € 65,00 oltre onorari liquidati in € 800,00, in favore dell'Istituto Diocesano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 4 la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5 novembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Est. wilę Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 GEN 1903 IL CANCELLIERE C1 Innocato Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesla la registrazione 18-3-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 1365 versate € 149.77 apposta in calde alia cople autentica IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) Roberto Ricol