Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
I dipendenti delle imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche hanno diritto all'iscrizione al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione e di costruzioni aeronautiche, in via di interpretazione estensiva della nozione di costruzione - consentita anche per le leggi previdenziali e, nella fattispecie, basata sul principio di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza n. 4960 del 1984, successivamente esplicitato dall'art. 1 della legge n. 480 del 1988 - interpretazione cui, però, si può accedere soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 859 del 1965 e dall'art. 732 cod. nav. e, in particolare, la prevalenza dell'attività di volo a bordo dell'aeromobile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
4. Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
5. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria Avvocatura, centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cantarini, Antonio Todaro, Vincenzo Morielli e Patrizia Tadris, giusta delega in calce al ricorso;
contro
FO LE, elettivamente domiciliato in Roma in via Pacuvio 34 presso lo studio dell'avvocato Guido Romanelli, che, unitamente all'avvocato Ernesto Pastorelli, lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Aosta del 21 aprile 1998, depositata il 6 maggio 1998, numero 179, r.g. 777/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 30 ottobre 2001 dal consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Guido Romanelli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato rigettato l'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la pronuncia del pretore di Aosta del 9 ottobre 1999 che aveva riconosciuto il diritto di FO LE alla iscrizione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea per i periodi dal 1^ settembre 1987 al 15 maggio 1991 e dal 1^ ottobre 1991 al 31 marzo 1995.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto la infondatezza della tesi dell'ente secondo la quale la iscrizione in questione presupporrebbe la sussistenza dei requisiti di impresa di navigazione aerea in capo al datore di lavoro dei dipendenti e di una prevalente attività di volo di questi ultimi, dovendo il primo di essi riferirsi anche alle aziende esercenti, come nella specie, il servizio di manutenzione di elicotteri, e, quanto al secondo, che il FO, essendo stato iscritto al Fondo per effetto di una precedente attività svolta alle dipendenze di altra impresa anteriormente all'anno 1988, pur espletando prevalentemente attività in terra, aveva conservato il diritto alla iscrizione stessa.
Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da due motivi. Il FO resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione:
Con il primo motivo - denunciando violazione degli articoli 4 della legge numero 859 del 1965, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché insufficienza della motivazione - l'ente ricorrente deduce che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che tra i lavoratori iscrivibili presso il Fondo di previdenza per il personale di volo rientrino anche quelli dipendenti da società di manutenzione aerea. Una tale conclusione, fondata esclusivamente sulla considerazione che la relativa attività lavorativa si svolgerebbe anche in volo, è smentita dalla stessa letterale formulazione del citato articolo 4, facendo esso espresso riferimento alle aziende di navigazione aerea e ciò in quanto intento del legislatore è stato quello di apprestare una speciale garanzia nei confronti del personale navigante mentre la attività di manutenzione degli aeromobili si svolge normalmente in officina e quindi in terra. Ulteriore conferma di ciò si trae dalla innovazione apportata con l'articolo 1 della legge numero 480 del 1988 che, estendendo la iscrivibilità al Fondo volo dei dipendenti da aziende di costruzione, ha voluto ricomprendervi i piloti collaudatori che in caso contrario sarebbero rimasti esclusi dal beneficio. Con il secondo motivo, si espone che anche gli articoli 874, 875, 876, 877, 878, 879, 900 e seguenti del codice della navigazione, integranti il complesso disciplinativo del "Fondo volo" - norme anche esse violate dal giudice di merito - conducono allo stesso risultato, definendo gli stessi il concetto di "azienda di navigazione aerea", non appartenente alla società Euroservice, impresa datrice di lavoro del FO, in quanto non proprietaria ne' esercente degli elicotteri che provvedeva esclusivamente a riparare e quindi non rientrante nella nozione di datore di lavoro nautico. Le censure - da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi come comune oggetto sostanzialmente la identica questione giuridica - sono infondate.
E invero, questa Corte ha già avuto modo di enunciare il principio - che il Collegio condivide e la cui esattezza non viene posta in discussione per effetto di una qualche argomentazione del ricorrente che si limita a esprimere la propria contrarietà - a termine del quale anche i dipendenti delle imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche hanno diritto all'iscrizione al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione e di costruzioni aeronautiche, in via di interpretazione estensiva della nozione di costruzione - consentita anche per le leggi previdenziali e, nella fattispecie, basata sul principio di diritto stabilito da questa Corte con la sentenza numero 4960 del 1984, con la quale si ritenne che alla iscrivibilità al Fondo avessero diritto anche i dipendenti da imprese di costruzioni aeronautiche, il che venne poi normativamente riconosciuto dall'articolo 1 della legge numero 480 del 1988 - e ciò ove ricorrano le condizioni previste dagli articoli
4 della legge numero 859 del 1965 e 732 del codice della navigazione e, in particolare, la prevalenza dell'attività di volo a bordo dell'aeromobile (Cass., 29 novembre 1999, n. 13343). Orbene, relativamente a questo specifico requisito, occorre osservare che, pure essendo stata accertata in punto di fatto la sua insussistenza, tuttavia il tribunale ha rilevato che il FO avesse conservato il diritto all'iscrizione al Fondo speciale di previdenza in base alla normativa antecedente alle modifiche intervenute con la legge numero 480 del 1988 per effetto della attività svolta alle dipendenze di altra impresa.
A questo proposito nessuna censura è stata formulata con l'atto di ricorso, sicché debbono considerarsi inammissibili, in quanto costituenti un non consentito motivo nuovo, i rilievi esposti esclusivamente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.
Dell'impugnazione si impone quindi il rigetto, con la condanna dell'ente ricorrente alle spese del giudizio, la cui misura si indica nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rimborsare al resistente FO LE le spese del giudizio che liquida in lire 38.000 (pari a euro 19,63) oltre lire quattro milioni per onorari difensivi (pari a euro 2.065,83).
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002