Art. 2.
All'onere di lire 10.000.000 (dieci milioni), derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1959-60, con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 722 , e per l'esercizio 1960-61 a carico del fondo iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.
All'onere di lire 10.000.000 (dieci milioni), derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1959-60, con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 722 , e per l'esercizio 1960-61 a carico del fondo iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.