Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2014, n. 27503
CASS
Sentenza 30 maggio 2014

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È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto la restituzione al ricorrente degli originali dei documenti e dei supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio previa estrazione di copia, in quanto avverso di essa, che costituisce provvedimento autonomo rispetto al decreto di sequestro, non è ammissibile alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni.

Commentario1

  • 1Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la copia clone
    https://www.iusinitinere.it/

    Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la valenza che assume la copia-clone del supporto di memoria oggetto d'investigazione Riflessioni sul sequestro probatorio suscitate da Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 02 dicembre 2020), n. 34265 e da Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 di Avv. Alessandro Paoletti 1. La recentissima Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 ed il rapporto che sussiste tra perquisizione informatica e sequestro probatorio di dati digitali. L'ultimo giorno dell'annus horribilis 2020 veniva depositata, da parte della Seconda sezione penale della Suprema …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2014, n. 27503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27503
Data del deposito : 30 maggio 2014

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