Sentenza 30 maggio 2014
Massime • 1
È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto la restituzione al ricorrente degli originali dei documenti e dei supporti informatici sottoposti a sequestro probatorio previa estrazione di copia, in quanto avverso di essa, che costituisce provvedimento autonomo rispetto al decreto di sequestro, non è ammissibile alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni.
Commentario • 1
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Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la valenza che assume la copia-clone del supporto di memoria oggetto d'investigazione Riflessioni sul sequestro probatorio suscitate da Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 02 dicembre 2020), n. 34265 e da Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 di Avv. Alessandro Paoletti 1. La recentissima Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 ed il rapporto che sussiste tra perquisizione informatica e sequestro probatorio di dati digitali. L'ultimo giorno dell'annus horribilis 2020 veniva depositata, da parte della Seconda sezione penale della Suprema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/05/2014, n. 27503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27503 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/05/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 1460
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 52158/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL EP N. IL 17/03/1963;
avverso l'ordinanza n. 31/2013 TRIB. LIBERTÀ di MASSA, del 11/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI S. rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Massa, con ordinanza dell'11.11.2O13 ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di LL GI, amministratore e socio unico della "GR MARMI s.r.l." avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso il 16.10.2013 dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale ed eseguito il 21.10.2013, avente ad oggetto documentazione e computer inerenti all'attività di commercio di materiale lapideo ritenuti di interesse investigativo nell'ambito di un procedimento penale relativo a violazioni tributarie al quale il LL era estraneo, non figurando indagato.
Il Tribunale, all'esito della decisione, ha disposto la effettuazione di copia dei documenti e dei supporti informatici sequestrati, con restituzione degli originali al ricorrente.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e del principio del contraddittorio, rilevando come, dalla motivazione della ordinanza impugnata, emerga il deposito, da parte del Pubblico Ministero procedente, di alcuni documenti (n. 3 note, datate 10.10.2013, 15.10.2013 e 16.10.2013) effettuato il 7 novembre 2013, dopo la celebrazione dell'udienza di trattazione tenutasi il 6 novembre 2013.
Osserva, a tale proposito, che i menzionati documenti sarebbero stati utilizzati dal Tribunale ai fini della decisione, come emerge dalle argomentazioni sviluppate a pag. 6 dell'ordinanza, violando conseguentemente il principio dei contraddittorio.
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta che il provvedimento impugnato innanzi al Tribunale del riesame era stato indicato come carente di motivazione in ordine al fumus del reato ipotizzato ed al nesso di pertinenzialità di quanto sequestrato con detto reato, circostanza rilevata a pag. 2 dell'ordinanza impugnata dagli stessi giudici del riesame, i quali hanno tuttavia ritenuto di integrare la motivazione carente, peraltro acquisendo documenti prodotti dopo la celebrazione dell'udienza camerale.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, lamentando che il sequestro probatorio avrebbe avuto mere finalità esplorative, in quanto diretto alla ricerca della notitia criminis, avendo riguardato documentazione riferibile a condotte poste in essere nel 2013, relativamente alle quali il reato di evasione fiscale non avrebbe potuto ritenersi ancora consumato.
5. Con un quarto motivo di ricorso evidenzia la mancanza di motivazione in punto di riferimento della documentazione sequestrata ai reati ipotizzati, avendo il Tribunale effettuato un generico richiamo ad altra documentazione sequestrata ad altro soggetto. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente rilevare che, come ricordato in premessa, nel dispositivo dell'impugnata ordinanza il Tribunale, pur rigettando la richiesta di riesame, ha disposto l'estrazione di copia dei documenti cartacei e dei supporti informatici sequestrati e la restituzione degli originali al ricorrente.
Tale evenienza determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente medesimo.
7. Va ricordato, a tale proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte, nel risolvere un preesistente contrasto, condividendo un indirizzo interpretativo già maggioritario, hanno affermato il principio secondo il quale la restituzione della cosa sequestrata determina l'inammissibilità, per carenza di interesse, della richiesta di riesame del sequestro o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, poiché il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, ne' è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (SS.UU. n. 18253, 7 maggio 2008).
La sentenza appena richiamata riguardava, come nel caso in esame, il sequestro di documenti ed un computer e ad essa si è conformata, successivamente, altra pronuncia inerente la medesima questione (Sez. 6^, n. 29846, 20 luglio 2012. V. anche Sez. 1^, n. 43541, 24 ottobre 2013; Sez. 2^, n. 29019, 23 luglio 2010). Le Sezioni Unite hanno anche posto in evidenza l'autonomia del provvedimento con cui si dispone l'estrazione delle copie, escludendone l'autonoma impugnabilità mediante riesame o altre forme di gravame in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, affrontando anche l'ulteriore aspetto concernente l'eventuale permanere, a fronte dell'avvenuta restituzione, di un interesse ad impedire comunque l'ingresso della copia nel patrimonio probatorio utilizzabile, cosicché l'eventuale annullamento del sequestro all'esito dell'esame travolgerebbe il presupposto di validità del conseguente provvedimento di acquisizione probatoria rendendolo, a sua volta, invalido.
Osservano a tale proposito le Sezioni Unite che, anche a voler riconoscere una dipendenza tra sequestro probatorio ed estrazione di copia tale da comportare una propagazione della nullità, deve volgersi l'attenzione al fatto che il riesame proposto con sequestro ancora in atto risponde all'interesse, immediato ed attuale, alla restituzione, cosa che non avviene con riferimento alle copie estratte, delle quali non è in atto l'utilizzazione, la quale non è neppure certa, dipendendo dalla strategia delle parti nel successivo giudizio e dalle decisioni del giudice del processo, che non sarebbero, peraltro, in alcun modo condizionate dall'esito del giudizio incidentale del riesame.
Analogamente, viene escluso anche che la questione assuma rilievo con riferimento alla utilizzabilità di un elemento probatorio illegittimamente acquisito nell'eventuale applicazione di una misura cautelare, che pure non sarebbe condizionata dall'esito del riesame del sequestro, stante l'autonoma valutazione sulla legittimità, utilizzabilità e significatività dei mezzi di prova demandata al giudice della misura cautelare.
8. Alla luce dei condivisibili principi appena ricordati, deve rilevarsi come, nella fattispecie, il ricorrente abbia visto soddisfatto il proprio interesse alla restituzione nonostante il Tribunale abbia riconosciuto la legittimità del provvedimento ablativo e come, in ragione della sua posizione di terzo non indagato, neppure astrattamente egli potrebbe far valere un interesse ad una verifica della legittimità di una successiva utilizzazione delle copie acquisite, stante la sua estraneità al procedimento ed, in ogni caso, perché, come sopra specificato, la illegittimità ed eventuale conseguente inutilizzabilità o nullità dell'acquisizione dovrebbe essere valutata dal giudice del processo.
Va inoltre rilevato che, sulla estrazione delle copie disposta dal Tribunale del riesame, il ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione, ne' ha posto in evidenza circostanze particolari che, anche in relazione alla sua posizione di terzo non indagato, avrebbero potuto eventualmente giustificare una valutazione circa la permanenza di un residuo interesse alla verifica di legittimità del provvedimento impugnato.
9. Va in conclusione riaffermato il principio secondo il quale, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur respingendo la richiesta, abbia disposto l'estrazione di copia di documenti e di supporti informatici ordinando la restituzione degli originali sottoposti a sequestro probatorio al ricorrente, poiché l'interesse che questi può perseguire attraverso l'impugnazione consiste esclusivamente nella finalità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato.
10. Date tali premesse, resta assorbita ogni altra questione e deve dichiarasi l'inammissibilità del ricorso, alla declaratoria della quale consegue - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 - 13 giugno 2000, n. 186) - l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2014