Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (Fattispecie relativa a sequestro di computer e documenti informatici, restituiti previa estrazione di copia).
Commentario • 1
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Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la valenza che assume la copia-clone del supporto di memoria oggetto d'investigazione Riflessioni sul sequestro probatorio suscitate da Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 02 dicembre 2020), n. 34265 e da Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 di Avv. Alessandro Paoletti 1. La recentissima Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 ed il rapporto che sussiste tra perquisizione informatica e sequestro probatorio di dati digitali. L'ultimo giorno dell'annus horribilis 2020 veniva depositata, da parte della Seconda sezione penale della Suprema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29846 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/04/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 723
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 5862/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 5 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Benevento;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione dei consigliere dott. Giorgio Fidelbo. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Fucci Vittorio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Benevento ha rigettato l'istanza di riesame, avanzata nell'interesse di ON NA, contro il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal pubblico ministero in data 15 dicembre 2011, nell'ambito del procedimento penale per i reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e turbative di gare di appalto effettuate nel comune di Casalduni. I giudici del riesame hanno ritenuto del tutto legittimi sia la perquisizione che il sequestro, precisando che quanto acquisito con il sequestro (6 personal computers, 7 penne USB, un cellulare Iphone, documentazione relativa ai lavori pubblici eseguiti nel comune, copia di documentazione bancaria) costituisce corpo di reato o cosa pertinente al reato.
L'avvocato Vittorio Fucci, nell'interesse di NA ON, ha interposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha dedotto la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza assoluta di motivazione, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad indicare i reati ipotizzati dal pubblico ministero, senza però individuare gli elementi in base ai quali può dirsi integrato il fumus commissi delicti, presupposto del provvedimento di sequestro. In particolare, si evidenzia come non emerga alcun indizio di reato nei confronti di ON, che in qualità di ingegnere si è occupato, per conto del Comune, di redigere alcuni progetti di recupero urbano e riqualificazione urbanistica, ed infatti la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero non offre alcun elemento per ritenere il coinvolgimento dell'NE nei reati ipotizzati, ne' a questi fini possono essere utilizzate le vaghe dichiarazioni rese da OV EL e IO D'LO, prive di ogni riscontro oggettivo. Si rileva come il decreto del pubblico ministero non contenga alcuna indicazione del fatto storico e del necessari riferimenti di luogo e di tempo, omettendo ogni precisazione circa il vincolo pertinenziale tra le cose sequestrate e i reati contestati. Inoltre, il ricorrente evidenzia che il sequestro ha riguardato materiale del tutto irrilevante contenuto nei personal computers, alcuni dei quali appartenenti ai figli dell'indagato.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 14, 15, 35 e 41 Cost., nonché degli artt. 190, 247, 252 e 253 c.p.p., in quanto il sequestro, eseguito in maniera Indiscriminata
sull'intero contenuto dei personal computers, avrebbe compromesso i beni tutelati dalle richiamate norme costituzionali, mentre il pubblico ministero avrebbe potuto limitare il suo intervento procedendo, con personale specializzato, ad effettuare la copia dei files ritenuti rilevanti. Infine, si evidenzia il difetto assoluto di motivazione in punto di qualificazione dei materiale sequestrato come corpo di reato ovvero come cose pertinenti al reato.
In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione delle cose in sequestro. Con una successiva memoria l'avvocato Vittorio Fucci ha rappresentato che il fatto che nel frattempo si sia proceduto ad acquisire le copie di una parte del materiale informatico sottoposto a sequestro non farebbe venire meno l'interesse alla verifica della effettiva sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la perquisizione e il sequestro, citando a sostegno di tale tesi una sentenza di questa Sezione.
Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse, in quanto i beni oggetto del sequestro sono stati restituiti all'avente diritto. Secondo le Sezioni unite di questa Corte una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, ne' è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (Sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tchmil). Ed è proprio quanto accaduto nella presente fattispecie, in cui vi è stata la restituzione del materiale informatico, previa estrazione di copia. Peraltro, si tratta di una situazione diversa da quella affrontata dalla decisione citata nel ricorso (Sez. 6^, 21 maggio 2007, n. 40380, Sarzanini), in quanto la permanenza dell'interesse in quella sentenza era giustificata dal fatto che la giornalista era terza interessata e non avrebbe potuto dimostrare in altro modo la illegittimità del sequestro effettuato nei suoi confronti. Nel caso in esame, invece, i beni sono stati sequestrati alla persona sottoposta ad indagine.
Alla inammissibilità del ricorso per mancanza originaria di interesse consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012