Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29846
CASS
Sentenza 24 aprile 2012

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Una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del sequestro o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, che non è configurabile neanche qualora l'autorità giudiziaria disponga, all'atto della restituzione, l'estrazione di copia degli atti o documenti sequestrati, dal momento che il relativo provvedimento è autonomo rispetto al decreto di sequestro, né è soggetto ad alcuna forma di gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni. (Fattispecie relativa a sequestro di computer e documenti informatici, restituiti previa estrazione di copia).

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  • 1Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la copia clone
    https://www.iusinitinere.it/

    Il sequestro probatorio di dati digitali, le perquisizioni informatiche e la valenza che assume la copia-clone del supporto di memoria oggetto d'investigazione Riflessioni sul sequestro probatorio suscitate da Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2020 (dep. 02 dicembre 2020), n. 34265 e da Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 di Avv. Alessandro Paoletti 1. La recentissima Cass. pen., Sez. II, 23 settembre 2020 (dep. 31 dicembre 2020), n. 37941 ed il rapporto che sussiste tra perquisizione informatica e sequestro probatorio di dati digitali. L'ultimo giorno dell'annus horribilis 2020 veniva depositata, da parte della Seconda sezione penale della Suprema …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 29846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29846
Data del deposito : 24 aprile 2012

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