Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 2
Integra il reato di illecito trattamento dei dati personali di cui all'art. 167 D.Lgs. n. 196 del 2003 la condotta di chi, acquisiti nel tempo innumerevoli dati personali relativi anche al traffico telefonico, in conseguenza dell'attività svolta come consulente tecnico del pubblico ministero, trattiene ed "incrocia" gli stessi senza il consenso né dell'A.G. che aveva conferito l'incarico, né degli interessati, e successivamente li utilizza per lo svolgimento di ulteriori incarichi retribuiti di consulenza e per la pubblicazione di libri ed articoli. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di supporti informatici).
È legittimo il sequestro probatorio di supporti informatici disposto per svolgere accertamenti sui dati in essi contenuti, pur se la legge 18 marzo 2008, n. 48, nel modificare le disposizioni del codice di procedura penale, ha previsto la possibilità di estrarre copia degli stessi con modalità idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, in quanto questa disciplina non impedisce di imporre un vincolo su tali "cose", ma si limita a consentire la presentazione di una successiva richiesta di restituzione a norma dell'art. 263 cod.proc.pen.
Commentario • 1
- 1. Sequestro del cellulare, legittimo se .. (Cass. 5846/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2021
La possibilità di estrarre una copia da dispositivo informatico (cellulare, computer, tablet, ..) non esclude, per ciò solo, la legittimità del sequestro probatorio, salvo a costituire la base per la susseguente istanza di dissequestro e restituzione. Il decreto di sequestro probatorio, al pari del decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 10 novembre 2020 – 15 febbraio 2021, n. 5846 Presidente Iasillo – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2014, n. 10618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10618 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 12/02/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 320
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 37375/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 02/07/2013 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'indagato l'avv. Repici Fabio Gaetano, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito con istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 257 c.p.p., confermava il decreto del 11/06/2013 con il quale il Procuratore della Repubblica presso quello stesso Tribunale aveva convalidato il sequestro probatorio dei supporti informatici contenenti la banca dati denominata Teseo nella disponibilità di CH AC, indagato in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167 e art. 323 c.p., per avere proceduto al trattamento di dati personali in violazione degli artt. 23, 132 e 126 D.Lgs. cit., in particolare creando una banca dati contenente dati personali da lui acquisiti nel corso degli anni quale consulente di varie autorità giudiziarie in 351 diversi procedimenti penali, anche connessi tra loro, inseriti in cinque tabelle (quella "soggetti", contenente dati anagrafici, relazioni di parentela e societarie;
quella "traffico master", contenente dati di traffico telefonico concernenti circa 350 milioni di chiamate;
quella "utenti master", contenente l'elenco degli intestatari di 13. 700.000 utenze;
quella "controllo ric. utenze", contenente il numero di volte in cui un'utenza compariva in ciascun procedimento penale;
e quella "rubriche", contenente 130.000 report di dati estrapolati da rubriche, anche cartacee); dati che il CH aveva comunicato e diffuso in un libro e in due articoli, al fine di trarne profitto per sè o per gli editori, con nocumento consistiti nella comunicazione e diffusione di dati personali del Dott. CISTERNA Alberto, magistrato, che erano stati accostati in maniera suggestiva a quelli di personaggi appartenenti alla criminalità organizzata calabrese;
e per avere, nella veste di consulente tecnico incaricato da diversi uffici giudiziari tra il 1990 ed il 2007, in violazione della citata disciplina sul trattamento dei dati personali, conservato quei dati personali acquisiti in ciascun procedimento e da lui conosciuti per ragioni d'ufficio, facendoli confluire all'interno di un'unica banca dati, e per avere così procurato a sè ed altri un ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall'utilizzo di quei dati per la realizzazione dei menzionati libro ed articoli, nonché causato un danno ingiusto al dott. Cisterna, per le ragioni già chiarite. Rilevava il Tribunale come, in precedenza, il Giudice per le indagini preliminari avesse disposto il sequestro preventivo di tutti i supporti informatici contenenti la considerata banca dati Teseo;
come, in seguito, lo stesso Tribunale, decidendo sul riesame presentato dalla difesa del CH, con provvedimento del 07/06/2013, in parziale accoglimento dell'impugnazione, avesse disposto il dissequestro di quei supporti e la restituzione all'avente diritto, "una volta svuotati del contenuto rappresentato dalla banca dati medesima da parte di personale specializzato della polizia giudiziaria"; e come, subito dopo, il P.M. avesse legittimamente convalidato il sequestro probatorio di quegli stessi supporti al fine di permettere l'effettuazione di accertamenti tecnici irripetibili per la verifica della struttura e del contenuto della banca dati Teseo, prima che venisse eseguito lo "svuotamento", vale a dire la "cancellazione" della banca dati disposta dal Tribunale del riesame.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il CH, con atto sottoscritto da uno dei suoi due difensori, l'avv. Motisi Massimo, il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, per mancanza assoluta di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio omettendo di valutare e rispondere agli articolati rilievi difensivi sia in ordine alla mancanza degli elementi costitutivi dei due reati ipotizzati a carico dell'indagato, dunque del fumus commissi delicti;
che in ordine all'assenza del periculum in mora, considerata l'inutilità del sequestro a fini di prova, posto che lo stesso Tribunale, nel decidere sulla precedente istanza di riesame, aveva disposto lo "svuotamento" dei supporti informatici da intendere come "duplicazione" dei medesimi, nonché considerato che quella stessa banca dati era stata già acquisita in copia forensica dal P.M. presso il Tribunale di Roma.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, il vizio di omessa motivazione della decisione gravata, in realtà prospettando una serie di vizi di motivazione dovuta, ad asserite forme di contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni, ovvero ad un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione.
In buona sostanza il ricorrente si è limitato a criticare il significato che il Tribunale di Palermo aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite: e, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre una reale mancanza di motivazione ovvero una sua apparenza, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dal Tribunale nell'ambito di una motivazione logicamente completa ed esauriente. La motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata esiste e possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi o lacune denunciabili con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali: avendo il Tribunale analiticamente spiegato come il fumus commissi delicti in relazione alle fattispecie oggetto di addebito - dunque l'esistenza di dati informativi idonei a riconoscere prima facie l'astratta configurabilità dei reati ipotizzati dal pubblico ministero ovvero la mancanza di elementi capace di stigmatizzare con evidenza la prospettazione dell'accusa come giuridicamente infondata - fosse stato dimostrato dall'accertata illecita ed ingiustificata disponibilità da parte del CH di una banca dati informatici nella quale erano stati raccolti e messi in collegamento tra loro dati personali, anche concernenti il traffico di comunicazioni telefoniche, da lui acquisiti, in oltre un decennio, nello svolgimento dell'attività di consulente tecnico in ben 351 diversi procedimenti penali, anche non connessi tra loro: un immenso "magazzino" di dati che il CH, anziché restituire di volta in volta alle autorità giudiziarie che gli avevano affidato quei compiti di ausiliario tecnico, aveva - senza il consenso degli interessati - trattenuto, raccolto, conservato ed "incrociato" per scopi diversi da quelli per i quali il trattamento era stato consentito, nonché comunicato e diffuso per la realizzazione di un libro e di articoli alla cui realizzazione lo stesso indagato aveva contribuito: ciò il CH aveva fatto, pure abusando dei doveri al cui adempimento era tenuto quale pubblico ufficiale, e violando le richiamate norme di legge in materia di trattamento di dati personali, al fine di trarre l'ingiusto profitto patrimoniale derivante dalla realizzazione di quelle pubblicazioni e dalla disponibilità di un'enorme banca di informazioni da impiegare per lo svolgimento di ulteriori consulente tecniche retribuite, nonché allo scopo di danneggiare il citato Dott. Cisterna, autore della denuncia costituente l'originaria notitia criminis, con la diffusione di dati personali del magistrato, soprattutto relativi a contatti telefonici, nei termini sopra meglio delineati (v. pagg.
5-12 ord. impugna.).
Motivazione, questa, più che sufficiente ed idonea ad integrare il presupposto per l'adozione del provvedimento di sequestro, apparendo, in questa fase, palesemente irrilevante - come implicitamente considerato nella motivazione del provvedimento gravato - che quei dati personali potessero essere in parte anche nella disponibilità di altri soggetti;
che il dott. Cisterna fosse stato asseritamente destinatario di un provvedimento di trasferimento disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura;
e che tutti i magistrati, che avevano affidato al CH compiti di consulenza tecnica, avessero autorizzato l'indagato alla detenzione ed al trattamento dei dati, poi riversati nella banca Teseo, circostanza questa, peraltro, allegata ma rimasta indimostrata.
Analogo discorso vale per il requisito del periculum in mora, in quanto nell'ordinanza impugnata vi è una chiara e lineare motivazione circa le ragioni per le quali il Tribunale ha reputato di dover confermare il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio, adottato per soddisfare la specifica finalità di accertamento dei fatti connessa all'espletamento di una consulenza tecnica per verificare, direttamente sui supporti informatici acquisiti, la struttura ed il contenuto della banca dati creata dall'indagato: finalità probatoria che sarebbe risultata frustrata - e che, perciò, legittimamente ha reso necessaria l'adozione di un nuovo vincolo giuridico - laddove, come il Tribunale aveva ordinato, disponendone il dissequestro in accoglimento di altra precedente istanza di riesame presentata dalla difesa del CH contro un primo decreto di sequestro preventivo, quei supporti informatici fossero stati restituiti all'avente diritto previo lo "svuotamento", ovvero la "cancellazione", dei dati in essi contenuti. A non differenti conclusioni deve pervenirsi in ragione dell'eventuale, e pure prospettata nel ricorso, possibilità - prevista dalle norme introdotte nel codice di rito dalla L. n. 48 del 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla criminalità informatica del 2001 - di estrazione di copie informatiche del contenuto di quei supporti con le più adeguate modalità che garantiscano la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro modificabilità: in quanto è pacifico che una siffatta evenienza, lungi dal rappresentare valida ragione per mettere in discussione la legittimità del provvedimento dispositivo del sequestro, avrebbe al più potuto giustificare la presentazione di una successiva richiesta di restituzione dei beni vincolati, a mente dell'art. 263 c.p.p.. 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014