Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2007, n. 15226
CASS
Sentenza 15 febbraio 2007

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può, tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio (nella specie, mortale) ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Commentario1

  • 1Sicurezza sul lavoro e responsabilità del committente: il principio di affidamento nella prevenzione degli infortuni
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2007, n. 15226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15226
Data del deposito : 15 febbraio 2007

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