Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
41 Aula A E 8 N 8 9 O 1 I / Z 5 4 A REPUBBLICA ITALIANA / A . 6 I С R N 2 T С. R - . S CORTE SUPR00465 04 R I A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B . P G T . . E D L U R L B L A I E A C D R K D I T A S A T E SEZIONE QUINTA CIVILE N I T E 1 R S A 3 N E I 1 E T A S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . E A N M R.G.N. 4259/99 Presidente Dott. Saccucci Bruno Consigliere Dott. Amari Eugenio 859 Cron. Consigliere Dott. Fico Nino Consigliere Rep. Dott. Ruggiero Francesco Ud. 04/07/2003 Giuseppe Rel. Consigliere Dott. Marinucci ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 62736 sul ricorso proposto da: N. H MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA tempore, LIGURIA, in persona del Direttore pro tempore, SEZIONE STACCATA DI GENOVA, DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, domiciliano ope legis;
- ricorrenti -
contro
OC ST, residente in [...]alla (GE) Via Castagneto Seià 23/E int. 7; 1849 - intimata A avverso la sentenza n. 155 del dicembre 1997 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Genova, Sez. 6, depositata il 27 gennaio 1998 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del primo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Camogli concedeva alla Soc. Cooperativa ED Rinascita Camogliese il diritto di superficie a termine su di un terreno sito nel territorio del comune stesso. La suddetta Cooperativa costruiva alloggi di edilizia economica e popolare su quel terreno ed attribuiva la proprietà superficiaria di uno degli stessi alla Sig.ra ET IN. La contribuente versava quale ICI per l'anno 1993 relativo al suddetto alloggio la somma di lire 445.000 e presentava poi, alla Direzione Regionale delle Entrate della Liguria, istanza di rimborso di detta somma sostenendo di non essere soggetto passivo 2 dell'imposta. Davanti al silenzio-rifiuto dell'Ufficio, + la contribuente presentava ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Genova che accoglieva il ricorso. Presentava appello 1'Amministrazione davanti alla Commissione Regionale Tributaria di Genova che, con la sentenza 155 depositata il 27 gennaio 1998, lo rigettava ritenendo la sig.ra TA semplice titolare di diritto di superficie. Presentava ricorso per cassazione il Ministero con due motivi. svolgeva attività difensiva l'intimataNon E contribuente.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del D.Lgs. 504/92 e 3 della Legge 146/98. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia", atteso che la comparente Amministrazione non sarebbe passivamente legittimata rispetto alle domande di rimborso dell'ICI relative all'anno di imposta 1993. Il motivo è infondato. Questa Corte già ha avuto modo di statuire che in tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), l'azione del - 3 contribuente per il rimborso dell'imposta indebitamente versata non è preclusa dalla mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 18, commi 3 e 4, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504. Tale disposizione, che demanda al Ministro delle finanze il compito di stabilire con decreto termini e modalità per del rimborso, attiene alla l'effettuazione regolamentazione "interna", ma non riguarda le condizioni per l'insorgenza del diritto al rimborso e per la sua tutela in sede giurisdizionale, non potendo le norme di legge sulla ripetibilità del versamento -sull'impugnabilità del rifiuto indebito e silenzio E dell'inerzia subire limitazione ° deroga per effetto debitrice nel disciplinare le dell'Amministrazione proprie attività esecutive (Cass. 5802/1999). Con il secondo motivo l'Amministrazione ha denunciato la "violazione e falsa applicazione dell'art. 952 CC;
35 della L. 865/71, dell'art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del D. Lgs. 504/92 e dei principi da essi desumibili;
del combinato disposto delle norme e dei principi testé indicati. Motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia". Secondo il ricorrente in base all'art. 952 CC il titolare del diritto di superficie è proprietario del fabbricato da lui realizzato sull'area concessa in 4 superficie о di quello già esistente. Nel caso di specie la Cooperativa Rinascita Camogliese avrebbe acquistato la proprietà sugli alloggi da lei realizzati e avrebbe trasferito uno di questi alla Sig.ra ET. La contribuente pertanto risulterebbe proprietaria di una appartamento censito al NCEU di Camogli e iscritta al catasto urbano edilizio, sicchè soggetto passivo di imposta ICI. Né, a parere dell'Amministrazione, sarebbe possibile previsioneinvocare l'originaria dell'art. 3 Dlgs 504/92 secondo la quale "per gli immobili concessi in superficie soggetto passivo è il concedente con diritto 2 di rivalsa", giacché tale norma può essere applicata solo nel caso di area concessa in superficie e sulla ancora realizzata la costruzione о quale non si sia per qualsivoglia ragione venuta ricostruita quella meno. Se infatti sull'area concessa in superficie non c'è fabbricato si ha mera area fabbricabile e il soggetto passivo è il proprietario del suolo;
una volta realizzato il fabbricato non c'è più area fabbricabile e il proprietario del fabbricato, nella fattispecie la sig. ET, deve l'ICI su tale immobile. Il motivo è fondato. E' infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, per il cui superamento non sono stati addotti motivi £ 5 nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati - e disattesi, che con riguardo al terreno comunale concesSO in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile, ai sensi degli art 1-3 D.Lg. 30 dicembre 1992 n. 504 (nella formulazione in vigore prima delle modificazioni introdotte a partire dal 1° gennaio 1998 con l'art. 58 D.Lg. 15 dicembre 1997 n. 446), l' Ici a carico della cooperativa stessa ○ degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo о di parti di esso (Cass. 7273/1999 Cass. 6809/1999). - : Il primo motivo deve essere pertanto rigettato, accolto il secondo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Ricorrono le condizioni per decidere nel merito, ex art. 384 cpc, con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. La difformità delle decisioni nel corso dell'intero giudizio comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, relativamente al motivo accolto e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso 6 introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 4 luglio 2003. Il Presidente Il Relatore ed estensore Giuseppe Marinucci Bruno Saccucci чино воша Шели IL CANCELLIERE C1 AR Casah DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 E 8 N 9 1 O 5 / I . 4 5 GEN. 2004. Z / N CANCELLIERE C1 A 6 A 2 - R I . T AR Casano B Oggi R R S . I . P A . L G L D T E A L U R . E B B D I A E A I R T T S A T N N I 1 E E 3 S R S 1 I E E . A T N A M 7