Sentenza 23 settembre 2016
Massime • 1
In tema di computo dei termini della custodia cautelare, la previsione contenuta nell'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen. che ha introdotto l'istituto del cosiddetto "congelamento" (in forza del quale, indipendentemente da un provvedimento del giudice, nel calcolo dei termini di fase non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze, né di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza) si applica soltanto alle fasi del giudizio di primo grado e delle impugnazioni, con esclusione dell'udienza preliminare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2016, n. 47570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47570 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
Testo completo
47 57 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1166/2016 PIERO SAVANI Presidente - REGISTRO GENERALE N.24863/2016 SILVANA DE BERARDINIS -Rel. Consigliere - GRAZIA LAPALORCIA EDUARDO DE GREGORIO ROSSELLA CATENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: ES GI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2016 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA;
Lette sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che ho chisto оппи ШЕ соu smого , Udit i difensor Avv. C. formarmi e A. Dell'Aquile све поло своево молишь & refetto del rcorso;
ночью; 8 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato inefficace la custodia cautelare in carcere in atto nei confronti di AN ES, di cui ha ordinato la scarcerazione, per decorso del termine di fase di un anno.
2. Nei confronti del predetto la misura cautelare era stata eseguita il 13-1-2015 in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e il decreto che dispone il giudizio era stato emesso il 13-1-2016, quando il termine di un anno, secondo il tribunale, era già scaduto alla mezzanotte del 12 gennaio.
3. Propone ricorso il PM distrettuale di Napoli articolando due motivi.
4. Con il primo deduce erronea applicazione degli artt. 172 cod. pen. (rectius cod. proc. pen.), 297, comma 4 e 303 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione.
5. L'impugnante, dopo aver richiamato le regole generali per il computo dei termini dettate dall'art. 172 cod. proc. pen., richiama in nota giurisprudenza di legittimità secondo la quale dies a quo non computatur (Cass. 3467/1992, 2958/2008, 2182/2008, 38635/2003) e giurisprudenza che afferma il contrario (Cass. 637/2000, 4561/1998, 3639/1995), sostenendo di non mettere in discussione quest'ultimo principio, ma che comunque nella specie l'anno scadeva nel giorno del rinvio a giudizio e non il giorno prima, come ritenuto nell'ordinanza.
6. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 297, comma 4 e 303 cod. proc. pen. per non essere stato considerato il congelamento del termine nei giorni in cui si è tenuta udienza preliminare (nella specie due giorni) in contrasto con giurisprudenza di questa corte (1072/1998, 226/1998, 3412/2000, 11186/2012, 9781/2015), congelamento ritenuto applicabile nell'ordinanza soltanto alle udienze dibattimentali nonostante il testo dell'art. 294, comma 4, citato non differenzi l'udienza preliminare dalle altre udienze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.
2. Con il primo motivo il PM ricorrente muove dall'assunto che non può essere messo in discussione il principio, sostenuto dalla più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. 22035/2012, 14317/2010, 47979/2008, 49296/2004 ed altre più risalenti) secondo quale, nella materia della custodia cautelare, l'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. detta le modalità di computo dei termini di durata delle misure in funzione derogatoria alla regola generale per il quale dies a quo non computatur (art. 172, comma 4, stesso codice): tanto in considerazione della peculiare natura di tale termine che, invece di predeterminare il tempo utile per il compimento di un atto del 2 processo, segna il limite temporale alla privazione della libertà personale dell'imputato secondo il criterio del minor sacrificio.
3. Tuttavia, ad onta di tale ineccepibile premessa, il ricorrente conclude poi che, essendo stata eseguita la misura cautelare il 13-1-2015, il termine di un anno scadeva il 13-1- 2016, con la conseguenza che il rinvio a giudizio, disposto in tale data, era intervenuto tempestivamente, prima della scadenza del termine. Il che però è in contrasto con la premessa giacché il computo del primo giorno di detenzione (il 13-1-2015), comporta inevitabilmente, come da inappuntabile conclusione del tribunale, la scadenza del termine di un anno il 12-1-2016, pena, diversamente, ricadere nell'applicazione del principio, non condiviso nello stesso ricorso, secondo cui dies a quo non computatur. . Del pari privo di fondamento il secondo motivo giacché l'impugnante pretenderebbe di applicare anche all'udienza preliminare il congelamento del termine nei giorni in cui si tengono le udienze, non solo citando giurisprudenza di questa corte che tale congelamento applica, invece, alle udienze dibattimentali o di riti alternativi (Cass. 11186/2012 relativa a udienze dibattimentali;
9781/2015 relativa a udienze del giudizio abbreviato), ma trascurando pure completamente, ed anzi interpretando al contrario, il testo dell'art. 297, comma 4, cod. proc. pen. che, sia originariamente, che nell'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 60/1991, conv. in I. 133/1991, si riferisce soltanto alle fasi del giudizio di primo grado e delle impugnazioni, come del resto il tribunale non ha mancato di ricordare.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 23-9-2016 Il Consigliere est. Presidente Grazia Lapalorcia Riero Savani Lefalore adell 10 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 1 x 3