Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, il cd. congelamento automatico dei termini, previsto dall'art. 297, comma quarto, cod. proc. pen., comporta che dalla durata complessiva della custodia debbano essere sottratti tutti i giorni in cui sono tenute le udienze, senza distinguere tra udienze precedenti o successive alla scadenza del termine ordinario, dovendo tale distinzione ritenersi irrilevante alla luce dell'automatismo previsto dalla norma, che determina il progressivo spostamento in avanti del termine originariamente previsto, via via che le udienze vengono celebrate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2012, n. 11186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11186 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 347
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1629/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LV, nato l'[...];
avverso l'ordinanza 6 dicembre 2011 del Tribunale del riesame di Potenza, che ha rigettato l'appello contro l'ordinanza 8 agosto 2011 della Corte di appello di Potenza, di rigetto dell'istanza di scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
LV CA ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 6 dicembre 2011 del Tribunale del riesame di Potenza, che ha rigettato l'appello, proposto ex art. 310 cod. proc. pen., contro l'ordinanza 8 agosto 2011 della Corte di appello di Potenza, la quale aveva respinto l'istanza di scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), n.
3. La decisione del Tribunale del riesame, impugnata, si fonda sul presupposto che, alla data della pronuncia della sentenza d'appello (12 luglio 2010), a fronte di una sentenza di primo grado, deliberata il 15 ottobre 2009 e depositata l'11 gennaio 2010 (con termine indicato nel dispositivo di giorni 90 e cioè scadente alla data del 13 gennaio 2010), e considerato "dies a quo" quello della data di deposito della motivazione del primo giudice, il termine di fase (pari ad 1 anno e 6 mesi) si maturava il 18 luglio 2011 e non l'11 luglio 2011, non potendosi calcolare gli 8 giorni in cui erano state tenute le udienze in appello.
Per la gravata ordinanza, in tale quadro anche cronologico, va considerato:
a) che la questione proposta circa l'efficacia dell'ordinanza di sospensione dei termini, per complessità del dibattimento ex art.304 cod. proc. pen., comma 2, non ha concreto rilievo;
b) che, comunque, la statuizione delle S.U. (sentenza 13626/2011 r.v. 249299), che sanziona di inefficacia, salva una espressa dichiarazione di conservazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato, vale per i soli "atti a contenuto probatorio";
c) che l'ordinanza 8 agosto 2011 della corte distrettuale di Potenza ha un duplice tenore in quanto risulta pronunciata, non solo sulla complessità del dibattimento, ma anche sulla sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere ex art. 304 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) per il tempo corrispondente al legittimo impedimento dell'avv. Nicola Cataldo (difensore di un coimputato), "complessità" e "sospensione" alle quali si era tra l'altro opposto l'avv. Malvinni difensore dello CA, senza peraltro esercitare la facoltà di chiedere la separazione del processo a mente dell'art. 304 cod. proc. pen., comma 5. CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 4
considerato che
il criterio generale, previsto da tale norma, non è applicabile quando nella fase del giudizio sia stata disposta la sospensione dei termini indicata dall'art. 304 cod. proc. pen., comma 2. In proposito si osserva come i due istituti, del "congelamento dei termini di custodia cautelare ex art. 297 cod. proc. pen., comma 4" e della "sospensione ex art. 304 cod. proc. pen., comma 2" sono diversi ed indipendenti dato che il congelamento opera ex lege e soltanto sui giorni di udienza e su quelli necessari per la deliberazione della sentenza, mentre la sospensione incide anche su intervalli e tempi morti, con la conseguenza della "non cumulabilità" dei due istituti, come ritenuto erroneamente dal Tribunale del riesame. Conclusione questa da ribadirsi, secondo il ricorrente, a prescindere dalla questione dell'inefficacia dell'ordinanza sospensiva (per mancanza dell'espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti, posti in essere dai precedenti giudici del collegio di appello poi astenutisi, dottori TE e Materi) la quale non incide sulla regola della non-cumulabilità dei due istituti. Con un secondo motivo si lamenta l'argomentare del Tribunale, sulla interpretazione limitativa (per i soli atti a contenuto probatorio) data alla decisione 13626/2010 delle S.U., che non ha però considerato ti canone di imparzialità evocato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 155 del 1996 in tema di incompatibilità di atti compiuti nel procedimento e non ha neppure valutato il disposto dell'art. 42 cod. proc. pen. e la qualità di "suspectus" del giudice potentino. Realtà non modificabile per la coeva questione della sospensione per legittimo impedimento del difensore.
Entrambi i motivi non possono essere accolti.
Ciò posto, lo schema cronologico cui fare riferimento, risulta essere il seguente:
15 ottobre 2009: lettura del dispositivo del Tribunale di AT con indicazione del termine di giorni 90 ex art. 544 cod. proc. pen., comma 3;
11 gennaio 2010: data dell'effettivo deposito della motivazione;
13 gennaio 2010: scadenza formale del termine stabilito per il deposito della motivazione;
8 aprile 2011: ordinanza di sospensione di termini di custodia cautelare, pronunciata ex art. 304 cod. proc. pen., comma 2, da un collegio di cui due componenti (Auteri e AT) si erano successivamente astenuti, con dichiarazione, accolta dal Presidente, senza una espressa indicazione di conservazione di efficacia degli atti;
11 luglio 2011: scadenza del termine di fase (pari ad un anno e sei mesi) secondo la difesa del ricorrente;
12 luglio 2011: sentenza della Corte di appello.
18 luglio 2011: scadenza del termine di fase secondo il Tribunale del riesame.
1.) le decisioni della Corte di appello e del Tribunale del riesame. Su tali scansioni, decisorie e temporali, la Corte d'appello di Potenza, con l'ordinanza 8 agosto 2011, ha rigettato l'istanza di scarcerazione dell'imputato (per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), n. 3) ritenendo che, anche a prescindere dalla sospensione dei termini di custodia cautelare (e dunque dalla efficacia della relativa ordinanza), alla data della sentenza di appello (12 luglio 2011) non risultava decorso l'invocato termine massimo di fase, poiché il termine iniziale dal quale farlo decorrere doveva essere individuato (per effetto della sospensione del periodo di durata massima della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c)) alla data del 13 gennaio 2010 (data di scadenza del termine di novanta giorni indicato dal Tribunale di AT ex art. 544 c.p.p., comma 3, per il deposito della sentenza, il cui dispositivo era stato emesso il 15 ottobre 2009): il termine massimo sarebbe conseguentemente venuto a scadere il 13 luglio 2011 e pertanto non era ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza di appello il 12 luglio 2011. Con l'appello al Tribunale del riesame, la difesa ha censurato la predetta ordinanza della corte distrettuale, ritenendo che, in caso di deposito anticipato della sentenza (rispetto al prefissato termine differito), la sospensione dei termini di custodia cautelare doveva essere temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione, con la conseguenza che si doveva considerare, quale termine iniziale, dal quale far decorrere il termine massimo di fase, non quello invocato dalla Corte d'Appello (13 gennaio 2011), bensì la data di effettivo deposito della motivazione della sentenza di primo grado (11 gennaio 2011). Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza 6 dicembre 2011, ha ritenuto inaccoglibile l'appello, tuttavia per motivi diversi rispetto a quelli considerati dalla Corte, avuto riguardo alla circostanza che, pur prescindendosi dall'efficacia dell'ordinanza di sospensione di termini di custodia cautelare dell'8 aprile 2011, alla data della sentenza di appello (12 luglio 2011) non risultava ancora decorso l'invocato termine massimo di fase.
In proposito la gravata ordinanza ha quindi condiviso la censura della difesa in ordine alla scadenza del periodo di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, aderendo alla pronuncia delle S.U. 27361/2011 r.v. 249969. Le S.U. del Supremo collegio, con tale recente pronuncia, richiamata ed utilizzata dal Tribunale del riesame, nell'affermare il principio di diritto per cui "il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, per il tempo di redazione della sentenza - ordinario o differito per le ragioni normativamente previste - può essere assunto di ufficio senza che le parti interloquiscano in proposito", hanno precisato che, in caso di deposito anticipato (rispetto al prefissato termine differito) della sentenza -come avvenuto nella specie- la sospensione dei termini di custodia cautelare va temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione. Argomenta la Corte di legittimità che la sottolineata necessità di correlazione della sospensione dei termini di custodia cautelare al corretto uso della facoltà di differimento del termine di deposito della sentenza e l'esigenza di contenere quanto più possibile l'incidenza di siffatta facoltà sulla limitazione della libertà personale impongono, infatti, di ricondurre temporalmente la detta sospensione al periodo di tempo effettivamente utilizzato e rivelatosi idoneo per la stesura della motivazione. Il Tribunale del riesame, una volta affermato -in adesione alla deduzione del ricorrente- che dai 90 giorni, indicati ex art. 544 cod. proc. pen., comma 3, va detratto il tempo corrispondente ed intercorrente tra la data del 11 gennaio 2010 (data dell'effettivo deposito della motivazione) e quella del 13 gennaio 2010 (data di scadenza del termine stabilito per il deposito della motivazione) ha comunque concluso per il rigetto dell'appello.
La decisione sul punto del Tribunale del riesame risulta quindi corretta e la sua fondatezza, rende superfluo l'esame della questione, sollevata con il secondo motivo di ricorso, concernente l'inefficacia dell'ordinanza sospensiva (per mancanza dell'espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti, posti in essere dai precedenti giudici del collegio di appello poi astenutisi, dottori TE e Materi).
L'ordinanza impugnata osserva criticamente che, nel computo del termine massimo di fase, la difesa ha erroneamente considerato anche i giorni in cui sono state celebrate le udienze, non tenendo in alcun conto il disposto di cui all'art. 297 c.p.p., comma 4, a tenore del quale "nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'art. 303, comma 4". Invero, in tema di computo dei termini della custodia cautelare, il termine massimo di fase va calcolato secondo il calendario comune, eliminando dal computo, secondo la previsione dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 4 i giorni in cui si sono tenute le udienze, così
che il termine non viene a scadere quando è trascorso il periodo di tempo indicato dall'art. 303 cod. proc. pen., dovendosi a tale periodo aggiungere un numero di giorni pari a quello delle udienze tenute (cass. pen. sez. 6, 3412/2000 Rv. 217438. Pertanto, lo si ripete, il ed congelamento automatico dei termini, previsto dall'art. 297 cod. proc. pen.,, comma 4, comporta che debbano essere sottratti, alla durata complessiva della custodia, tutti e soltanto i giorni in cui sono tenute le udienze, senza distinguere tra udienze precedenti o successive alla scadenza del termine ordinario, dovendosi la distinzione ritenersi irrilevante alla luce del disposto automatismo, che determina il progressivo spostamento in avanti dal termine originariamente previsto via via che sono tenute le udienze, appunto con relativa sottrazione dei giorni corrispondenti dalla durata complessiva della custodia (cfr. in termini: (cass. pen. sez. 6, 31389/2011 Rv. 250685 Conformi: N. 1072 del 1998 Rv. 210657; cass. pen. sez. 2, 5210/2001 Rv. 218164. Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20 del 1991 Rv. 188527).
Da ciò la condivisibilità dell'assunto del Tribunale del riesame, per cui, anche a voler considerare quale termine iniziale la data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado (11.1.2010), il termine di fase (pari ad un anno e sei mesi) sarebbe spirato, non già in data 11 luglio 2011 (secondo quanto asserito dalla difesa), bensì in data 18 luglio 2011, non dovendosi tener conto degli otto giorni in cui erano state tenute le udienze, con la conseguenza che, alla data della sentenza d'appello (12 luglio 2011) il termine di fase non era ancora maturato.
Orbene, tale conteggio, che sposta pacificamente di 8 giorni il termine massimo di fase, rende inaccoglibile la deduzione difensiva di decorrenza dei termini, a nulla rilevando la successiva (contestata) efficacia della decisione assunta dal Collegio (composto da due componenti successivamente astenutisi) in punto di sospensione dei termini per complessità del dibattimento ex art. 304 cod. proc. pen., comma 2 e ex art. 304 cod. proc. pen., comma 1 lett. a) per legittimo impedimento dell'avv. Nicola Cataldo.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
Infine, dato che la presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, va mandato alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012