Sentenza 26 settembre 2000
Massime • 3
Non può considerarsi abnorme il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento che sia stato emesso solo nei confronti di alcuni imputati sia perché trattasi pur sempre di un provvedimento previsto dall'ordinamento, sia perché esso non determina una stasi insuperabile del processo.
In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, è esente da vizi la motivazione con la quale il tribunale abbia considerato la ricorrenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza con una valutazione complessiva dei diversi parametri di giudizio (numero degli imputati, numero dei testi, mole del materiale probatorio e complessità delle imputazioni), senza parcellizzare la valutazione dei singoli elementi, dovendosi peraltro ritenere che ai fini del giudizio prognostico sulla complessità del dibattimento, assume in ogni caso sicura rilevanza la necessità di espletare una rogatoria internazionale.
In tema di computo dei termini della custodia cautelare, il termine massimo di fase va calcolato secondo il calendario comune, eliminando dal computo, secondo la previsione dell'art. 297 comma IV cod.proc.pen., i giorni in cui si sono tenute le udienze, così che il termine non viene a scadere quando è trascorso il periodo di tempo indicato dall'art. 303 cod.proc.pen., dovendosi a tale periodo aggiungere un numero di giorni pari a quello delle udienze tenute.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2000, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 26/09/2000
Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 3412
Dott. GIORGIO COLLA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 4657/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BE PP, n. a Gioiosa Jonica il 17 ottobre 1956 e da SP RO, n. a Gioiosa Jonica il 27 novembre 1943, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 16 novembre 1999;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dr. Francesco Cosentino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la scarcerazione dei ricorrenti;
udito i difensori, Avvocati Luigi Chiappero in sostituzione dell'Avvocato Vittorio Chiusano, per BE e AN TI per SP.
Fatto e diritto
Il Tribunale di Torino, sezione del riesame, con l'ordinanza sopra indicata, ha rigettato l'appello proposto da PP BE e RO SP - indagati per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p. e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - avverso l'ordinanza del 20 ottobre 1999 con la quale lo stesso Tribunale di Torino, quale giudice procedente, aveva pronunciato la sospensione del termine massimo di fase di custodia cautelare, concernente il giudizio di primo grado (art. 303, comma primo, lett. b, n. 2), per la complessità del dibattimento (art. 304, comma secondo, c.p.p.), e aveva respinto la relativa istanza di scarcerazione degli odierni ricorrenti.
Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati per mezzo dei difensori, Avvocati Vittorio Chiusano e Vincenza Puglisi, per BE, e AN TI, per SP.
Il primo deduce tre motivi di ricorso. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 173, 297, comma quarto, 303 e 304, comma secondo, c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c), e quindi la nullità dell'ordinanza impugnata, deducendo che il giudice di appello aveva errato nel ritenere che il provvedimento di sospensione fosse stato emesso, come dovuto, prima della scadenza del termine annuale di fase (nel caso decorrente dal 28 settembre 1998, data del decreto di rinvio a giudizio), perché era stato pronunciato, il 20 ottobre 1999, ben ventitrè giorni dopo tale scadenza. Nè poteva rilevare, come ritenuto dal giudice a quo, che, essendosi tenuti venticinque giorni effettivi di udienza, il termine era rimasto "congelato", ex art. 297, comma quarto, per un pari periodo e, in realtà, il termine di fase andava a scadere il 23 ottobre 1999, data entro la quale si sarebbe potuto emettere il provvedimento di sospensione. Errato doveva, infatti, ritenersi - ad avviso della difesa - siffatto metodo di calcolo del termine di fase ai fini di determinare la data entro la quale poter emettere il provvedimento di sospensione, non potendosi sommare al termine annuale i giorni in cui si erano tenute le udienze, sia perché l'art. 303, ai fini del computo dei termini in esso previsti, non richiama l'art. 297, sia perché operando in tal modo si verrebbe a violare manifestamente il principio, sempre affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini del computo dei termini della custodia cautelare, non possono cumularsi i periodi di sospensione con quelli di "congelamento" di cui all'art. 297, sia, infine, perché si verrebbero a dilatare intollerabilmente i limiti massimi della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma sesto. Col secondo motivo si duole della violazione degli artt. 568 e 304 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. e), sottolineando l'abnormità
e l'illegittimità dell'ordinanza emessa al di fuori di ogni schema processuale perché pronunciata, contro la costante giurisprudenza di questa Corte - ispirata, del resto, alla sentenza della Corte costituzionale del 15 luglio 1997, n. 238 - in forza della quale non può emettersi ordinanza di sospensione per complessità del dibattimento se non per tutti gli imputati, come espressamente affermato dalla citata sentenza della Corte costituzionale che ha così interpretato l'art. 304, comma secondo;
precisa il ricorrente che, nel caso, si era giunti ad emettere ben due ordinanze di sospensione per complessità del dibattimento: su otto imputati detenuti, infatti, già era stata emessa una prima ordinanza di sospensione per altri due imputati (RO e OR) e, successivamente, quella oggi impugnata, riguardante solamente i due odierni ricorrenti. Del tutto illogica, dunque, di fronte alla abnormità del provvedimento, la motivazione dei giudici di appello, secondo cui gli odierni ricorrenti non avrebbero avuto interesse a dolersi del fatto che la sospensione non era stata estesa anche agli altri imputati.
Con il terzo motivo, infine, il BE censura la violazione dell'art. 304, comma secondo, c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. e), per mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del requisito della particolare complessità del dibattimento, avendo mancato, il Tribunale, di motivare su alcuni aspetti dedotti dalla difesa per i quali non poteva ritenersi complesso il dibattimento (come, per esempio, sulla impossibilità di valutare il mancato compimento di una rogatoria), limitandosi, al contrario, ad affermare, i giudici di appello, che, nella valutazione relativa, deve tenersi conto di tutto il complesso degli elementi considerati. Nessuna considerazione, poi, lamentava ancora la difesa, aveva fornito l'ordinanza impugnata circa il lento procedere delle udienze dibattimentali (non più di due o tre al mese), quando in ventitrè udienze si era esaurita l'escussione delle prove richieste dal P.m. e fin dal luglio 1999 si erano esaurite le operazioni di trascrizione delle telefonate, trascrizione, peraltro, chiesta con molto ritardo (richiama, sul punto, il ricorrente, anche Corte cost.17 luglio 1994, n. 299, la quale ha affermato che nel giudizio relativo alla complessità devono valutarsi anche eventuali violazioni dell'art. 477 c.p.p. per il caso di differimenti del dibattimento troppo lunghi).
Il SP, a sua volta, propone due motivi di ricorso, nella sostanza coincidenti col primo e col terzo motivo del BE. Il BE deposita, inoltre, una memoria con la quale fa presente che con ordinanza del 20 gennaio 2000 il Tribunale ha revocato la precedente ordinanza con la quale aveva disposto la rogatoria. I ricorsi non sono fondati.
Il provvedimento di sospensione è stato correttamente emesso entro il termine massimo di fase della custodia cautelare, avendo il tribunale, ai fini di tale computo, esattamente sommato al termine annuale quello di venticinque giorni, "congelato" ex art. 297 comma quarto c.p.p., relativo ai giorni nei quali si sono tenute le udienze
(25). Il termine, pertanto, nel caso, scadeva non il 28 settembre 1999 (essendo stato emesso il decreto di rinvio a giudizio il 28 settembre 1998, ma il 23 ottobre 1999, e, dunque, legittimamente è stato emesso il provvedimento di sospensione il 20 ottobre 1999). Il termine massimo di fase va calcolato giorno dopo giorno e, dovendosi conteggiare secondo il calendario comune (art. 172, secondo comma), è necessario eliminare dal computo, cioè "saltare" dal conteggio, i giorni in cui si tengono le udienze, secondo il principio stabilito dall'art. 297, comma quarto, cit., di modo che i termini di fase non vengono a scadere dopo il decorso dei periodi di tempo indicati nel primo comma dell'art. 303 c.p.p., ma dopo il decorso di detti termini, calcolati tenendo conto della norma sopra detta (vale a dire, non tenendo conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze).
Tale affermazione resiste a tutte le obiezioni sollevate dai ricorrenti. Anzitutto, non ha alcun rilievo il fatto che l'art. 303 c.p.p. non richiami l'art. 297, comma quarto. Come ha già
correttamente osservato il Tribunale, in materia di termini di custodia cautelare, quest'ultima disposizione assume il carattere di norma generale, contenente, appunto, un principio da applicarsi in ogni caso di computo: non avrebbe avuto alcun senso il richiamo di tale disposizione, da parte del legislatore, nell'ambito dell'art. 303, rinvio del quale, a fini applicativi della disposizione, non vi sarebbe stato alcun bisogno.
Nè vale dedurre che, così operando, si verrebbe a infrangere il principio generale, sempre affermato da questa Corte, secondo cui i periodi di "congelamento" e i periodi di sospensione non possono tra loro sommarsi. Questo principio - che vale una volta che sia stata disposta la sospensione, nel senso, cioè, che l'istituto del "congelamento" non opera durante il periodo di sospensione - non è stato infranto nel caso di specie, perché la sospensione è stata disposta dopo il periodo di "congelamento", con la conseguenza che dal giorno della sospensione non potevano più "saltarsi" dal computo i giorni di "congelamento" che rimanevano "neutralizzati" sia con riguardo ai giorni in cui le udienze si erano già tenute (nel caso quattro: dal 20 ottobre al 23 ottobre 1999) sia con riferimento a quelli in cui le udienze si sarebbero celebrate durante il periodo di sospensione). Per questo non è corretta la tesi sostenuta dal difensore nel corso della discussione per cui vi sarebbe almeno un giorno di accavallamento (quello in cui viene emesso il provvedimento di sospensione) dei due istituti.
Nè, infine, potrebbe ritenersi che dal sistema di calcolo che si è ritenuto legittimo deriverebbe l'abnorme conseguenza che si giungerebbe inammissibilmente a consentire di superare i termini massimi di fase di durata della custodia di cui all'art. 304, comma sesto, c.p.p. (secondo il ricorrente tale termine massimo non sarebbe più pari al doppio del termine di fase ma sarebbe pari al doppio del termine di fase maggiorato per i giorni in cui si è tenuta udienza). Invero, come già ha messo in luce il Tribunale di Torino, tale rischio non si corre affatto perché alla neutralizzazione dei termini di congelamento, provvede in questo caso il comma settimo dell'art. 304 c.p.p. il quale recita che "Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene contro dei periodi di sospensione di cui al comma primo, lett. b". Il che significa che il limite massimo del termine di fase (pari al doppio dei termini di fase di cui all'art. 303 c.p.p.) rimane insensibile non solo ai periodi di "congelamento" (art. 297, comma quarto), ma anche ai periodi di sospensione diversi da quelli di cui all'art. 304, comma 1 lett. b, quale quello di specie. In sostanza, nel caso di specie, non potrà comunque essere superato il termine di due anni, come calcolato ex art. 304, comma sesto.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Se è vero che la giurisprudenza di questa Corte come quella della Corte costituzionale hanno ritenuto l'unitarietà del provvedimento di sospensione per complessità del dibattimento e la sua non frazionabilità a seconda delle posizioni dei singoli imputati, è innegabile che il provvedimento emesso solo nei confronti di taluni imputati non è abnorme, sia perché non determina una stasi irrimediabile e non altrimenti superabile del procedimento, sia perché trattasi, pur sempre, di un provvedimento (quello di sospensione) previsto dall'ordinamento (Cass., sez. un., c.c. 24 novembre 1999, Magnani, rv. 215094). Tanto premesso, è evidente che il Tribunale ha correttamente colto il profilo di inammissibilità della doglianza per difetto di interesse, in quanto la censura si risolve in una critica relativa al fatto che il provvedimento non sia stato applicato anche agli altri imputati, del che il BE e il SP non hanno ragione di dolersi.
È, infine, privo di fondamento il terzo motivo di ricorso concernente il difetto di motivazione sulle ragioni che hanno portato alla adozione del provvedimento di sospensione del dibattimento per la sua particolare complessità. È congrua e logica, e non carente come voluto dalla difesa, la motivazione con la quale il Tribunale ha valutato la ricorrenza dei presupposti, considerando complessivamente i diversi parametri di giudizio (il numero degli imputati, la complessità delle imputazioni e il loro arco temporale, il numero dei testi, la mole del materiale probatorio) senza parcellizzare la valutazione dei singoli elementi che, di per sè considerati, possono anche condurre a giudizi diversi. Una siffatta metodologia sarebbe inaccettabile e la motivazione dei giudici torinesi contiene in sè la risposta alle doglianze su singoli punti in base ai quali non potrebbe essere adottato il provvedimento in questione (quali la necessità di espletare una rogatoria internazionale, ovvero l'eccessiva dilatazione dei tempi del dibattimento ex art. 477 c.p.p.). Merita, comunque, di essere precisato che la necessità di espletare una rogatoria internazionale è stato considerato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte elemento di sicura rilevanza ai fini del giudizio prognostico sulla complessità del dibattimento (v. Cass., sez. IV, c.c. 29 novembre 1995, Pangrazio rv. 203570; Cass., sez. VI, c.c. 22 giugno 1995, Vasile, rv. 202831;
Cass., sez. VI, c.c. 23 novembre 1993, Di Grigoli, rv. 197108) senza che possano contare i profili - prospettati dalla difesa ex post - della "mancanza" di una "presa d'atto" della autorità spagnola della richiesta di rogatoria, ovvero della revoca dell'ordinanza ammissiva della rogatoria come segnalato nella memoria che la difesa del BE ha fatto pervenire a questa Corte. E giova anche ricordare, ai fini della censura prospettata sul mancato rispetto dei termini dei differimenti delle udienze di cui all'art. 477 c.p.p., che correttamente l'ordinanza impugnata non offre una specifica motivazione. La Corte costituzionale, con ordinanza del 17 dicembre 1997, n. 420 ha testualmente affermato che in sede di appello è "preclusa la sindacabilità dell'ordinanza di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. sotto il profilo dei suoi effetti sul decorso dei termini massimi di custodia cautelare, con specifico riferimento... al computo della durata dei termini stessi nel caso in cui il rinvio del dibattimento sia stato disposto per un periodo superiore al termine di dieci giorni prescritto dall'art. 477, comma 2, cod. proc. pen.", essendo limitati i poteri del giudice di appello avverso il provvedimento di sospensione "alla verifica dei presupposti menzionati dall'art. 304, commi 9 e 2, cod. proc. pen. (che vi sia la relativa richiesta del pubblico ministero, che si tratti dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e che si versi in ipotesi di dibattimento particolarmente complesso), ma non possono estendersi al sindacato sulla legittimità del provvedimento di rinvio del dibattimento disposto a norma dell'art. 477, comma", cod. proc. pen.".
I ricorsi vanno in conclusione rigettati e al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000