Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2000, n. 3412
CASS
Sentenza 26 settembre 2000

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Non può considerarsi abnorme il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento che sia stato emesso solo nei confronti di alcuni imputati sia perché trattasi pur sempre di un provvedimento previsto dall'ordinamento, sia perché esso non determina una stasi insuperabile del processo.

In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, è esente da vizi la motivazione con la quale il tribunale abbia considerato la ricorrenza dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza con una valutazione complessiva dei diversi parametri di giudizio (numero degli imputati, numero dei testi, mole del materiale probatorio e complessità delle imputazioni), senza parcellizzare la valutazione dei singoli elementi, dovendosi peraltro ritenere che ai fini del giudizio prognostico sulla complessità del dibattimento, assume in ogni caso sicura rilevanza la necessità di espletare una rogatoria internazionale.

In tema di computo dei termini della custodia cautelare, il termine massimo di fase va calcolato secondo il calendario comune, eliminando dal computo, secondo la previsione dell'art. 297 comma IV cod.proc.pen., i giorni in cui si sono tenute le udienze, così che il termine non viene a scadere quando è trascorso il periodo di tempo indicato dall'art. 303 cod.proc.pen., dovendosi a tale periodo aggiungere un numero di giorni pari a quello delle udienze tenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2000, n. 3412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3412
    Data del deposito : 26 settembre 2000

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