Sentenza 13 gennaio 2004
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 febbraio 2024 (reg. ord. n. 29 del 2024), il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), nella parte in cui prevede, tra i requisiti necessari per l'iscrizione nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, quello «di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria», per contrasto con gli artt. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N 3484 / R - 02 82/04 6 T 2 A S B I 0 . I . R R G . L P E L . A R A D T . L U B A E B A D D I T REPUBBLICA ITALIANA I E R A 1 T T N I 3 1 N R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E . E I S N T A E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli ill.mi sigg. magistrati Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G. n. 5608/99 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Michele D' ALONZO Cons. relatore Cron.468 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Raffaele BOTTA Consigliere Ud. 21 marzo 2003 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto N. 63484 DAL MINISTERO dell' ECONOMIA e delle FINANZE (già denominato MINISTERO delle FINANZE), in persona del Ministro pro tempore, legalmente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso 1' Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis RICORRENTE
CONTRO
EL ON e GI SA, elettivamente # domiciliati in Pisa alla Via F. Crispi n. 49 presso l ' avv. Aldo LUCARELLI che li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 - 1/13 - 848 CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 61/28/97 depositata il 23 gennaio 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2003 dal Cons. dr. Michele D' ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Generale dr. Vincenzo NARDI, il quale haProcuratore concluso per l' accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato a EL ON ed a GI SA il 10 marzo 1999 (depositato il 29 - marzo 1999) il Ministero delle Finanze, in base ad un unico motivo chiedeva, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese, di cassare la sentenza n. 61/28/97, depositata il 23 gennaio 1998, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana in parziale riforma della sentenza (n. 609/04/93) depositata il 29 dicembre 1993 con la quale la Commissione Tributaria di primo grado di Pisa aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dai accertamento dicontribuenti avversO 1' avviso di maggiori imposte IRPEF ed ILOR afferenti all' anno 1987 rideterminando il reddito imponibile stabilito aveva che «il reddito relativo all' impresa di lavanderia Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 - 2/13 - della GI si è (ra) reso definitivo»> e, < sulla base dell' accertata disponibilità in capo ai contribuenti di due autovetture», determinato il reddito complessivo in £. 49.312.000. Nel controricorso notificato il 31 marzo 1999 (depositato a mezzo della posta ex art. 134 disp. att. c.p.c.) il EL e la GI, con la vittoria delle spese del giudizio, chiedevano di rigettare l' avverso ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va respinta 1' eccezione di < tardività della notifica del ricorso, ai sensi dell' art. 327 c.p.c., perché avvenuta il 10 marzo 1999 e non nei sessanta giorni previsti dall' ultimo comma del' art. 325 c.p.c. e neppure entro 1' anno dalla pubblicazione della decisione impugnata, come previsto dall' art. 327 c.p.c.», avanzata dal EL e dalla GI, in quanto: 1) 1' Osservanza del termine di sessanta giorni indicato dall' art. 325 c.p.c., giusta il successivo art. 326 (per il quale «i termini stabiliti nell' articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza») suppone la notifica della sentenza da impugnare e, nel caso, 1' avvenuta notificazione della sentenza è negata dal Ministero (il Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 - 3/13 - 1 quale ha espressamente dedotto che la stessa non è stata notificata) e non è stata neppure affermata dai controricorrenti, che, infatti, non hanno indicato nessuna data in proposito;
2) il termine annuale fissato dall' art. 327 c.p.c. (secondo cui «indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza»), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, poi, è soggetto alla sospensione di giorni quarantasei (quanti ne corrono dal primo luglio al quindici settembre compreso) per anno き prevista dall' art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 per cui, essendo stata la sentenza qui impugnata pubblicata il 23 gennaio 1998 il termine annuale detto, tenuto conto del periodo di sospensione, scadeva proprio il giorno 10 marzo 1999 in cui è stato notificato il ricorso per cassazione.
2. Il giudice a quo dopo avere evidenziato che l' Ufficio aveva proceduto ad «accertare induttivamente in £. 14.7 20.000 il reddito d' impresa conseguito da GI SA per l' esercizio di una lavanderia (a fini ILOR) >> e che questo secondo accertamento si era reso definitivo perché non risultava contestato Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 - 4/13 - 2
ritenuto che
i contribuenti avevano fornito la prova della «indisponibilità di tre delle cinque autovetture>> in quanto «consegnate in data 25 ottobre 1986 in conto vendita alla concessionaria», sulla base delle uniche due autovetture («una Mercedes ed un camper»>) rimaste disponibilità dei ricorrenti»> ha ridotto «il nella reddito sintetico»> totale a £. 48.312.000 («Mercedes 300 D, cil. 3006, targa VT 211035, £. 10.736.000 per coeff. £. 42.944.000» e «camper, cil. 1438, 86 B,4 tab. B -=== targa LI 316241, £.
5.364.000 per coeff. 1 tab. A - £. - 5.368.000»>) e, quindi, determinato «il reddito imponibile di ciascuno dei due coniugi in £. 24.156.000».
3. Con 1' unico motivo di gravame il Ministero denunzia, in relazione all' art. 360, n. 5, c.p.c., «insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza» e «violazione e falsa applicazione dell' art. 38 del DPR 600/73» adducendo che la Commissione Tributaria Regionale come aveva «correttamente» inserito il coefficiente 4, il più elevato della tabella B) dei DD.MM. 17 novembre 1986 e 20 ottobre 1989 per la Mercedes così anche per il camper avrebbe dovuto inserire «il coefficiente 3 quale indice più elevato della tabella A» mentre «senza motivazione e, forse per mero errore materiale, è stato introdotto il Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 - 5/13 - - coefficiente 1>> ed a tanto è conseguito una viziata rideterminazione del reddito». I controricorrenti eccepiscono l' inammissibilità del ricorso perché si basa su valutazione estimativa e non Su norme di diritto>>> ed aggiungono che «lo stesso Ministero delle Finanze ha da anni abbandonato 1' utilizzo del redditometro, quale strumento eccezionale perché tale accertamentodi accertamento fiscale, +++ induttivo presentava grossi dubbi di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione».
4. Il gravame proposto dal Ministero ammissibile perché, censurando il giudizio di fatto espresso dal : giudice a quo, comunque denunzia (ai sensi dell' art. 360 n. 5 c.p.c.) un vizio di «insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza» emessa dallo deve essere respinto in quantostesso giudice - complessivamente infondato. A. In primo luogo va disattesa 1' asserita violazione dell' art. 38 DPR 29 settembre 1973 n. 600 perché il giudice tributario d' appello, con la decisione impugnata, ha fatto concreta e specifica applicazione di tale articolo avendo inequi vocamente riconosciuto il potere dell' Ufficio di procedere ad accertamento sintetico induttivo del reddito tanto da Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 - 6/13 - provvedere alla rideterminazione del reddito dei contribuenti proprio in applicazione dei decreti ministeriali con i quali, giusta il quarto comma di esso art. 38, sono state stabilite le modalità in base alle quali 1' Ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli specifici di capacità contributiva»>«elementi indicativi individuati nei decreti detti. Lo stesso Ministero ricorrente, peraltro, si è limitato a dedurre la violazione della norma ma non ha offerto nessuna argomentazione logica a dimostrazione della effettiva sua sussistenza avendo appuntato la propria doglianza unicamente sull' assunta errata : individuazione del coefficiente applicabile per determinare il valore da attribuire al «camper», cioè ad uno dei due beni considerati indici di maggiore capacità contributiva. B. I' eventuale violazione delle indicazioni contenute nei decreti ministeriali emessi ai sensi del citato art. 38 (contenenti i c.d. redditometri) come Cost., 23 luglio 1987 n. 283, noto (cfr., Corte richiamata anche dall' ordinanza n. 299 depositata il 25 maggio 1989 dalla stessa Corte, secondo cui «è inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla determinazione sintetica del redd ito Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 - 7/13 - complessivo o netto del contribuente in base ad elementi presuntivi, atteso che il relativo decreto del ministro delle finanze è atto privo di forza di legge e, come tale, inidoneo a formare oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale»>) non può essere ricondotta a «violazione o falsa applicazione di norme di diritto»> in quanto i decreti ministeriali in questione non contengono norme di diritto»> ma (Cass., trib., 21 novembre 2000 n. 15045) hanno natura di normazione secondaria, con funzione accertativa e probatoria e non sostanziale poiché non contengono alcuna norma per la determinazione del reddito, ovverosia, come già precisato da questa Corte (Cass., trib., 21 giugno 2002 n. 9099), contengono esclusivamente dei criteri orientativi pratici per la ricostruzione del reddito per cui la mancata od erronea applicazione dei criteri in essi contenuti può assumere rilievo nel giudizio di legittimità soltanto nei limiti in cui è consentito il controllo della motivazione, quindi (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) «per omessa, insufficiente O contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti ○ rilevabile d' ufficio»: il sindacato attribuito alla Corte di Cassazione in tema di interpretazione di atti amministrativi adottati con decreto ministeriale, in quanto tali privi di funzione Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 - 8/13 - normativa, infatti (Cass., I, 4 giugno 1999 n. 5480), è limitato alla sola verifica di eventuali vizi di motivazione e malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale se ed in quanto analogicamente applicabili. C. Il Ministero ricorrente, a sostegno dell' addotto vizio di «insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza», come riportato, ha addotto che il giudice di appello, avendo introdotto per 1' autovettura Mercedes «il coefficiente 4 in quanto più elevato della tabella B (DD. MM. 17.11.86 e 20.10.89», «coerentemente» avrebbe dovuto inserire per il camper il coefficiente 3 «quale indice più elevato della tabella A>>> mentre senza motivazione e, forse per mero errore materiale è stato introdotto il coefficiente 1» che ha portato ad una «viziata rideterminazione del reddito». Il ricorrente, come si vede, non spiega perché coerenza («coerentemente>>) con 1' attribuzione del coefficiente 4 all' autovettura imponesse al giudice a quo di inserire il coefficiente 3 per il camper né indica la diversa motivazione che avrebbe portato ad attribuire al camper il maggiore coefficiente. C.
1. Innanzi tutto va rilevato che, nel momento in cui il ricorrente sospetta («forse») che il giudice di appello sia incorso in mero errore materiale», il ricorrente medesimo non può chiedere a questa Corte una Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 -9/13 - pronuncia sostanzialmente correttiva del preteso errore perché 1' errore materiale, se effettivamente tale - ovverosia se dovuto ad una mera svista del giudice che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ma si concreta soltanto in un difetto di corrispondenza tra l' ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica non è deducibile (Cass., - lav., 19 gennaio 1985 n. 177) come mezzo di ricorso per cassazione né sotto il profilo dell' error in iudicando né sotto quello dell' error in procedendo. C.
2. La denuncia di travisamento di fatto, poi, quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, o quando tende ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata, costituisce motivo non di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell' art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (Cass., lav., 1 giugno 2002 n. 7965). C.
2. In secondo luogo, va ricordato che: 1) il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente ° contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 -10/13 - esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l' esame e la valutazione fatti dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., III, 11 febbraio 2002 n. 1892); 2) non soddisfa il requisito di cui all' art. 366, 4, c.p.c. (indicazione dei motivi per i quali si n. chiede la cassazione, con l' indicazione delle norme di diritto su cui si fondano»), la generica affermazione che la decisione difetti di motivazione sostanziale, occorrendo ai fini dell' illustrazione del motivo di ricorso di cui all' art. 360, n. 5, c.p.c., che il ricorrente indichi le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa (0 insufficiente ° contraddittoria) su un punto decisivo della controversia (Cass., trib., 29 maggio 2002 n. 7820); 3) la parte che, in sede di ricorso per cassazione, lamenti vizi di motivazione della sentenza impugnata, ha 1' onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 - 11/13 - : contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali (Cass., III, 24 gennaio 2002 n. 849). Si aggiunga, infine, che è inammissibile (cfr., Cass., III, 26 giugno 2001 n. 8742) il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all' art. 113 c.p.c., che va coordinato con 1' art. 1 disp. prel. anteposte al vigente codice civile il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex art. 20 DPR 9 novembre 1976 n. 902, 2 e 3 legge 7 marzo 1996 n. 108 e 15 legge 2 maggio 1976 n. 183). C.
4. In base alle considerazioni giuridiche svolte fin qui il motivo di ricorso afferente a pretesa «insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza» deve essere respinto non avendo il Ministero Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 -12/13 - 1 indicato nessuna ragione per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto «coerentemente» considerare per il camper il coefficiente 3 invece che 1: il ricorrente, invero, non ha fatto nessun cenno, nemmeno indiretto, ai criteri fissati dall' art. 3 del D.M. 21 luglio 1983 ai fini della concreta valutazione dei beni compresi nelle tabelle A e B né, soprattutto, al criterio decrescente di valutazione dallo stesso imposto.
5. Le spese processuali del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell' art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORECONSIGL IL PRESIDENTE (Dr. Michele D' ALONZO) (dr. Bruno SACCUCCI) лио (асчист IN CANCELLERIA 13. GEN. 2004 LD CE IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE 01 AT asang Corte Suprema di Cassazione R.G. n.5608/99 -13/13 -