Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5502 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
0 5502 /02 REPUBBLI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SENTENA GP. SEZIONE SECONDA CIVILE SECONDO EQUITA RICORSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INAMMISS- Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 21220/99 104700 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 21220/99- ∙16540 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere- Ud. 21/02/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZ A sul ricorso proposto da: LINEUFFICIO DI IO IR SAS, in persona dell'Amm.re e legale rappresentante MICONE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CARICATERRA, dall'avvocato VINCENZA BONAVIRI, giusta delega difeso in atti;
ricorrente
contro
IE ER & C SNC;
intimato 2002 e sul 2° ricorso n° 00101/00 proposto da: 275 IE ER SNC, in persona di ZI ME RITA -1- legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difesa dagli avvocati GAETANO TAFURI, LUIGI TAFURI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LINEA UFF SAS;
intimato avverso la sentenza n. 38/99 del Giudice di pace di MASCALUCIA, depositata il 15/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Mascalucia con sentenza pubblicata in data 15.3.1999, in accoglimento della proposta opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 354.000 emesso nei confronti della S.a.s. Lineaufficio ad istanza della S.n.c. Diego Cafiero che per conto della prima effettuato una serie di interventi per risolvere aveva problema di malfunzionamento di una macchina fotocopiatrice senza ottenere i risultati sperati. Il mancato raggiungimento del risultato induceva il giudice a inadempiente la società opposta e, quindi, allaritenere revoca del decreto ingiuntivo emesso in suo favore. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.a.s. Lineaufficio con due motivi. La s.n.c. Diego Cafiero resiste con controricorso e propone ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente lamenta, con il primo motivo, violazione dell'art. 1667 c.c. per non essere stata accolta dal giudice l'eccezione -tempestivamente proposta di decadenza prevista in detta norma per il contratto di appalto ravvisabile nella specie e, nel secondo motivo, omessa motivazione sulla eccezione tempestivamente proposta essendosi il giudice limitato a dichiararla infondata in fatto ed in diritto. La controricorrente contesta la fondatezza del ricorso e, nel ricorso incidentale, lamenta l'ingiustizia della disposta compensazione delle spese. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ત norma dell'art. 335 c.p.c.. Il ricorso principal non merita accoglimento. La sentenza impugnata è stata emessa secondo equità. Ed, infatti, deve ritenersi emessa secondo equità ogni sentenza del giudice di pace che, decidendo una controversia di valore non superiore a lire due milioni, pur non richiamandosi espressamente all'equità, no faccia menzione di norme di diritto oppure che, facendone menzione, dichiari che queste norme corrispondono all'equità ovvero nulla esprima in ordine all'equità delle decisione. Orbene, è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, nel giudizio secondo equità, il giudice di pace non è tenuto alla individuazione delle norme di diritto astrattamente applicabili alla fattispecie,né è tenuto come al rispetto dei cosiddetti il conciliatore di un tempo principi regolatori della materia о di quelli generali dell'ordinamento, essendo soltanto soggetto alla osservanza e di quelle comunitarie, nonché, adelle norme costituzionali ( e di norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio ) giacché in tali controversie egli deve giudicare facendo applicazione dell'equità c.d. formativa o sostitutiva F non di quella correttiva o integrativa, e deve, perciò, fondare il suo giudizio su un procedimento razionale di tipo logico intuitivo e non sillogistico, applicando la regola equitativa collegata direttamente al caso concreto e ritenuta come la più adatta a regolarlo. Ne consegue che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono ricorribili in cassazione solo per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 c. 1 G nn. 1, 2 e 4 c.p.c. nonché ai sensi del n. 5 dello steso art. 360, quando il vizio di motivazione, di per sé irrilevante sia nella motivazione in diritto che nella motivazione in cui va fatto, si traduca in inesistenza delle motivazione la motivazione apparente fatta di equiparata mere affermazioni apodittiche del tutto svincolate dai fatti di contrasto irriducibile traCausa ت quella affetta da affermazioni inconciliabili i tale da precludere dal tutto la identificazione della ratio decidendi. Nel caso vizi come sopra evidenziati P denunziabili in cassazione non sussistono, poiché nella sentenza impugnata song ravvisabili, sia pure in modo succinto, le ragioni delle decisione che permettono di comprendere il perché del rigetto della domanda e tali tagioni ubbidiscono anche alle esigenze della razionalità. I 1 ricorso incidentale è inammissibile posto che con esso viene censurata la disposta compensazione delle spese che, come è ampiamente noto, non può formare oggetto di doglianza in sede di legittimità tranne che nei casi in cui le spese siano state posta a carico della parte vittoriosa in giudizio 0 in quello in cui la motivazione spresse della compensazione, se espressa, risulti inficiata nella sua congruità e coerenza giustificativa. Le spese del grado possono essere per giusti motivi compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese tra le parti. Così deciso in Roma addi 21 febbraio 2002 nella camera di consiglio delle seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. М ений Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Virv Balderssance 4 ) 7 O 3 L E . L C N O , A B IL CANCELLIERE C1 1 P E 9 I 9 E Francesco Catania 1 D N - 1 O E I 1 - Z C I 1 A 2 R D DEPOSITATO IN CANCELLERIA . T U L S I I 9 G G Soma 72892 3 E 7 R E E N A 6 IL CANCELLIERE C1 . D 4 T . E S T IL CANCELLIERE C1 I T ( T N R E Francesco Catania A S E