Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
In tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto - fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al primo comma dell'art. 372 cod. proc. civ. - la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio "jura novit" curia, di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex artt. 20 del d.P.R. n. 902/76, 2 e 3 della legge n. 108 del 1996 e 15 della legge n. 183 del 1976).
Commentari • 28
- 1. Banca e Finanzahttps://www.dirittobancario.it/
Con sentenza del 27 ottobre 2015 il Tribunale di Verona, Est. Dott.ssa Tommasi di Vignano, ha affrontato diverse questioni rilevanti in materia di contenzioso bancario, e riprese nelle massime di seguito riportate. Tra i principi enunciati dal Giudice scaligero, si Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Treviso pone in luce come sussista la nullità per assenza di causa in relazione ad un contratto di interest rate swap caratterizzato dalla carenza della funzione di copertura del rischio derivante dalla Con sentenza n. 23805 del 20 novembre 2015 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, affinché le persone fisiche siano considerate operatori qualificati, ai sensi …
Leggi di più… - 2. Approfondimenti e novitàhttps://www.dirittobancario.it/
Al fine di vagliare l'usurarietà di un contratto di finanziamento in relazione al costo complessivo, espresso in TAEG, promesso dalla parte finanziata nella ipotesi di estinzione anticipata o di risoluzione per inadempimento, il CTU dovrà computare tutti i costi, escluso In tema di usura penale bancaria, configura un profitto del reato – come tale confiscabile – la mera contabilizzazione in conto corrente di interessi usurari a carico del cliente. E infatti, lo stesso risulta già privato, per il fatto della In materia di usura, la penale contrattuale per la risoluzione anticipata del mutuo non può essere considerata ai fini del calcolo del Tasso Effettivo Globale, vista la “disomogeneità …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2026
FATTI DI CAUSA 1. Alfredo D.M. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Ischia), Elda S. e Pierpaolo P., al fine di sentire: A) in via principale, dichiarare che la procura speciale a vendere - conferita all'Avv. Pierpaolo P. con atto notarile del 23 aprile 2009, rep. n. 6.393 - e il contratto di compravendita immobiliare per atto notarile dell'8 luglio 2010, rep. n. 17.158, racc. n. 9.761, stipulato tra P., quale procuratore speciale del venditore Alfredo D.M., e Elda S., quale acquirente, costituivano atti e/o negozi attraverso i quali era stato contratto un patto commissorio tra il creditore P. e il debitore D.M. (in ordine al prestito concesso per estinguere i …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 38984 del 07https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 07/12/2021, (ud. 18/11/2021, dep. 07/12/2021), n.38984 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13272-2017 proposto da: MONASTERO S. MARIA IN GERUSALEMME DELLE CLARISSE CAPPUCCINE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato MARCO MERLINI, rappresentata e difesa dall'Avvocato ANDREA PISANI …
Leggi di più… - 5. verso la stabilizzazione dell'orientamento delle Sez. UniteDiritto Bancario Segreteria · https://www.dirittobancario.it/ · 15 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/06/2001, n. 8742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8742 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
PUGLIA SALI s.r.l., in persona del legale rappresentante ing. Claudio Vaccaro, elett. dom. in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio del prof. avv. MI Giorgianni che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
FIME Leasing s.p.a. in liquidazione, IS MI, US Martino, SPERA Beniamino, LOPEZ UG ON, RE RE, EREDI di RE GI
- intimati -
avverso la sentenza n. 1949 in data 25.5. - 17.6.1999 della Corte di Appello di Roma (r.g. n. 593/97). Udita nella pubblica udienza del 7 marzo 2001 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per' la ricorrente l'avv. prof. MI Giorgianni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso della società Fime Leasing, con decreto del 22 ottobre 1991 il Presidente del Tribunale di Roma ingiunse alla società GL AL, quale debitrice principale, e ad altri, quali fideiussori, il pagamento della somma di lire 1.644.375.450, oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di canoni arretrati di tre diverse locazioni finanziarie.
Proposero opposizione, tra gli altri, la debitrice principale ed i fideiussori GI e RE RE, i quali dedussero: la nullità di tutti i contratti stipulati con la Fime Leasing, riguardanti beni già di proprietà di essa utilizzatrice, perché configuranti operazioni di lease back nulle per il divieto del patto commissorio;
la nullità della pattuizione relativa alla maggior somma da restituire, rispetto al finanziamento erogato, per mancata determinazione per iscritto ed illiceità del saggio d'interesse applicato;
l'inapplicabilità, come tasso degli interessi di mora, del saggio d'interesse previsto dai contratti.
La Fime Leasing chiese il rigetto delle opposizioni e la condanna degli opponenti al pagamento dei canoni ed accessori successivi al 31.3.1991, maturati e maturandi in corso di giudizio. Con sentenza del 30 novembre 1995 il Tribunale di Roma respinse le opposizioni, escludendo in particolare che le pattuizioni intercorse tra le parti configurassero un patto commissorio nonché la domanda riconvenzionale.
Tale decisione fu impugnata in via principale dalla GL AL e da GI e RE RE, e in via incidentale, dalla Fime Leasing. Con sentenza del 17 giugno 1999 la Corte di Appello ha respinto l'appello principale ed ha disposto accertamenti istruttori quanto a quello incidentale, riservando alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese.
La Corte territoriale ha affermato che il contratto di lease back, di per sè lecito, viola nondimeno l'art. 2744 c.c. solo in presenza di "circostanze obiettive e sintomatiche (sussistenza di una situazione credito-debitoria preesistente;
sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato) ovvero allorché le parti abbiano voluto costituire, attraverso la vendita, una garanzia reale a favore della società di leasing, subordinando al mancato pagamento dei canoni della locazione il definitivo trasferimento in proprietà del bene oggetto della vendita, senza consentire al venditore-utilizzatore di riacquistarne la proprietà con il pagamento del prezzo di opzione, al termine del contratto di lease back". Nella specie non erano ravvisabili concreti elementi di coartazione della volontà della venditrice, tenuto conto in particolare della circostanza che la Fime Leasing non aveva acquistato definitivamente l'immobile, essendosi la venditrice riservata di riacquistarlo al prezzo d'opzione dell'un per cento del valore dei beni. Non era provata la doglianza concernente la mancata detrazione - dall'intero importo dovuto di lire 3.535.000.000 - delle somme di lire 1.655.000.000 e 520.000.000, che sarebbero state rispettivamente erogate dall'Agenzia del Mezzogiorno ed anticipate dalla GL AL all'atto della stipula della convenzione, e, d'altronde, il credito della Fime Leasing era provato dalle fatture e dagli estratti notarili del libro giornale, mentre non era condivisibile la perizia stragiudiziale. Il tasso d'interesse - nella misura del 20% per il contratto del 28.11.1986 e del 17% per quello del 21.12.1987 - era stato così stabilito dall'art. 5 del contratto, ne' era applicabile il meno elevato tasso di riferimento, di cui all'art. 20 d.p.r.
9.11.1976 n. 902, riferendosi esso esclusivamente alle operazioni di mutuo agevolato. Nessuna responsabilità poteva infine addebitarsi alla Fime Leasing quanto all'entità dei contributi concessi, stante il disposto dell'art. 2 delle clausole aggiuntive del contratto di locazione finanziaria - in forza del quale la mancata concessione o erogazione dei contributi in conto canoni, a qualunque causa dovuti, non poteva determinare alcun effetto sul contratto di locazione finanziaria - ed il carattere discrezionale della misura del contributo, rimesso all'Agenzia per il Mezzogiorno.
Per la cassazione di tale decisione la sola società GL AL ha proposto ricorso immediato, affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e degli artt. 1322 e 2744 c.c., nonché vizio di motivazione su punto decisivo, e - richiamate l'elaborazione giurisprudenziale in tema di lease back e l'affermata astratta validità di tale contratto - osserva che i giudici del merito erano chiamati a decidere se nella fattispecie sottoposta al loro esame fosse ravvisabile "uno sviamento rispetto allo schema socialmente tipico del contratto" tale da comportarne l'invalidità, ed in particolare se essa ricorrente "avesse ottenuto, con immediatezza, liquidità, e cioè il finanziamento, mediante l'alienazione di un bene strumentale di cui conservava l'uso, o se esso fosse invece rivolto ad una finalità diversa da quella di finanziamento, e segnatamente alla costituzione di una garanzia";
addebita quindi alla sentenza impugnata di aver limitato la sua indagine alla verifica astratta della validità del contratto, trascurando invece di esaminare il caso concreto, ed afferma che la circostanza che "i beni non esistevano ma erano da realizzare a cura della Fime Leasing, costituiva già, da sola, una ineliminabile deviazione dallo schema tipico del contratto", il quale pertanto non aveva ad oggetto, come invece era necessario, un bene strumentale;
giudica irrilevante la delibera del proprio consiglio d'amministrazione, richiamata dalla stessa sentenza a sostegno della validità del contratto, e rileva che l'opzione di riacquisto costituisce elemento normale dello schema negoziale;
osserva quindi che essa ricorrente nel 1986 aveva acquistato un terreno sul quale aveva iniziato la costruzione degli edifici ed installato le prime macchine, terreno che aveva poi venduto alla Fime Leasing per il prezzo di lire 403.644.067 in mancanza della liquidità necessaria per la piena attuazione del proprio progetto di costruzione di uno stabilimento industriale, progetto che comportava una spesa di oltre tre miliardi di lire;
l'acquirente assunse l'impegno di detta attuazione e non versò il prezzo d'acquisto, che avrebbe dovuto essere conteggiato con la prima rata del canone mensile;
il corrispettivo della locazione finanziaria venne determinato in lire 5.156.765.075 poi elevate a lire 5.922.794.390 a seguito di investimento integrativo eseguito dalla Fime Leasing;
il divieto del patto commissorio emergeva dalla circostanza che, in tale complessiva operazione, la vendita immobiliare non rispondeva ad alcuna esigenza finanziaria e ad essa la ricorrente aveva dato il proprio assenso perché la Fime Leasing si accreditava quale mandataria dell'Agenzia per il Mezzogiorno.
Il motivo è in parte inammissibile, perché rivolto al riesame delle risultanze processuali, ed in parte infondato.
Come questa C.S. ha affermato con sentenza del 16 ottobre 1995 n. 10805 (seguita dalle successive nn. 6663/97 e 4095/98), il contratto atipico di sale and lease back - valido in via di principio perché diretto a realizzare, ai sensi dell'art. 1322 cpv. c.c., interessi meritevoli di tutela - è invece nullo per violazione del divieto di patto commissorio allorquando scopo effettivo dell'operazione è piuttosto quello di dotare il venditore di una provvista finanziaria assistita da garanzia reale.
La ricorrente non pone in discussione tale indirizzo - che, al contrario, mostra di condividere incondizionatamente - ma, come accennato, addebita alla sentenza impugnata di aver trascurato di esaminare il caso concreto: addebito privo di ogni fondamento attese le argomentazioni al riguardo da essa svolte (pag. 11-12). Insussistente, pertanto, è la dedotta violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. così, come manifestamente, lo è quella dell'art. 1322 c.c. La violazione dell'art. 2744 c.c. viene denunciata quale effetto della costituzione di una garanzia reale a favore dell'acquirente, che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, sarebbe stata lo scopo effettivo della complessiva operazione. Orbene, come questa C.S. ha già avuto occasione di affermare (sent. n. 6663/97 già citata), stabilire se lo schema negoziale del lease back sia stato o non in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio involge accertamenti di fatto da compiere in base ad elementi sintomatici sia soggettivi che oggettivi: come nella specie ha fatto la Corte territoriale, la quale ha attribuito rilievo decisivo, così disattendendo la tesi dell'appellante, al prezzo convenzionale d'opzione, stabilito nella misura minima dell'un per cento del valore di acquisto dei beni, e compiendo in tal modo un accertamento motivato e logico, come tale insindacabile in questa sede di legittimità.
Non vale opporre, come fa la ricorrente, che tale opzione costituisce elemento normale dello schema negoziale, non essendo affatto precluso al giudice del merito nondimeno sindacare, ai fini in esame, le relative condizioni.
Non vizia la motivazione la circostanza che il progetto di costruzione dello stabilimento industriale sul terreno compravenduto fosse, a tale data, in fase attuativa soltanto iniziale, e che l'attuazione venne poi condotta a termine dalla società acquirente - con rilevante impegno finanziario, come la stessa ricorrente sottolinea, impegno di gran lunga eccedente il valore del bene compravenduto -, perché ciò nondimeno non può negarsi valore potenzialmente strumentale al bene stesso.
Deve, infine, rilevarsi che il patto commissorio, vietato dall'art. 2744 c.c., è configurabile solo quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene a tacitazione di un'obbligazione e non anche nel caso in cui tale trasferimento sia frutto di una scelta (Cass.
3.2.1999 n. 893) scelta che nella specie la Corte territoriale con il richiamo alla delibera consiliare della società venditrice, ha motivatamente ritenuto essersi verificata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della mancata detrazione, dal calcolo dei canoni di leasing, delle somme di lire 1.655.000.000 e 520.000.000 (che sarebbe state rispettivamente erogate dall'Agenzia per il Mezzogiorno ed anticipate dalla stessa GL AL all'atto della stipula delle convenzioni), dell'omesso approfondito esame della perizia stragiudiziale da essa prodotta, e dell'erroneo convincimento della mancata contestazione delle fatture prodotte dalla Fime Leasing: censure sulla base delle quali la stessa ricorrente allega la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. nonché vizio di motivazione.
Osserva la Corte che il motivo involge accertamenti di fatto motivatamente compiuti dai giudici del merito ed, insindacabili in questa sede: la Corte territoriale ha infatti disatteso la tesi dell'appellante sulla base di una pluralità di argomentazioni basata su altrettante risultanze processuali (mancata prova delle asserite detrazioni, criterio di calcolo dei canoni indicato dall'art.
5. del contratto, fatture ed estratti autentici notarili, non condivisibilità della perizia perché basata sui maggiori importi dei contributi che solo ipoteticamente la GL AL avrebbe potuto incassare), risultanze alle quali la stessa Corte ha inteso attribuire un significato probatorio complessivo, e che solo in parte, e non in tale complessivo significato, vengono censurate dalla ricorrente la quale pone essa stessa in evidenza che il proprio perito aveva formulato "varie ipotesi alternative" ed in questa sede di legittimità inammissibilmente si duole del fatto che il giudice del merito abbia esercitato il proprio doveroso potere valutativo in senso difforme dalle sue attese.
3. La Corte territoriale ha ritenuto legittima la determinazione convenzionale degli interessi nella misura del 20%., e del 17%, rispettivamente per i contratti del 28.11.1986 e del 21.12.1987:
punto della decisione che è investito dal terzo e dal quarto motivo del ricorso - strettamente connessi e, pertanto, da esaminare congiuntamente - con i quali si deduce, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 1815 c.c., 20 d.p.r.
9.11.1976 n. 902, 2 e 3 legge 7.3.1996 n. 108, della legge 2.5.1976 n. 183 e dei decreti ministeriali, 30.10.1986, 27.10.1987, 23.9.1996, 22.3.1997, 20.12.1999 nonché - limitatamente al terzo motivo - vizio di motivazione.
A sostegno di essi la ricorrente allega che la Fime Leasing, tenuta a compiere operazioni alternative al mutuo agevolato, era tenuta ad osservare il saggio di riferimento di cui ai primi due decreti ministeriali sopra citati, rispettivamente fissato nella misura del 13,90% e del 13,65%, e che il tasso convenzionale viola inoltre le sopravvenute norme imperative in tema di usura.
a) Rileva preliminarmente la Corte che nessuno dei decreti ministeriali sopra citati risulta acquisito agli atti del giudizio di merito (nè a quello di legittimità, nel quale essi non potevano del resto essere per la prima volta prodotti stante il divieto posto dal primo comma dell'art. 372 c.p.c.), e che l'ultimo è perfino successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata. Orbene, trattandosi di atti amministrativi, non può riguardo ad essi trovare applicazione il principio jura novit curia (art. 113 primo comma c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale contiene l'indicazione delle fonti del diritto, le quali, non comprendono gli atti suddetti (vedansi al riguardo Cass. nn. 5483/98 e 6933/99), con la conseguente inammissibilità delle censure basate sulla asserita violazione di tali decreti. b) La Corte territoriale ha escluso la vincolatività del "tasso di riferimento" con il rilievo che esso riguarda esclusivamente le operazioni di mutuo agevolato e non incide pertanto sul rapporto contrattuale in questione.
Avverso tale affermazione la ricorrente, pur implicitamente riconoscendo che la controversia non concerne operazioni di mutuo agevolato, adduce che la Fime Leasing era tenuta a compiere operazioni "alternative" e fungibili, anch'esse pertanto soggette al tasso di riferimento, ed al riguardo richiama l'art. 17 legge 2.5.1976 n. 183 e l'art. 20 d.p.r.
9.11.1976 n. 902, nonché
genericamente l'uno e l'altro testo normativo.
Osserva la Corte che anche a non voler ritenere assorbenti le ragioni di inammissibilità di cui al precedente punto a), la doglianza è inammissibile laddove - a sostegno della tesi della equipollenza, agli effetti in esame, delle operazioni di mutuo agevolato e di quelle ad esse alternative - genericamente richiama la legge n. 183/76 ed il d.p.r. n. 902/76, sulla disciplina, rispettivamente dell'intervento straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio 1976 -80 e del credito agevolato al settore industriale, ed è infondata anche nel merito quanto alla dedotta e specifica violazione rispettivamente degli artt. 17 e 20 dei predetti testi normativi, poiché la prima disposizione detta norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali ma non anche il c.d. tasso di riferimento mentre la seconda, pur riferendosi a detto tasso non specifica però che esso concerne anche le operazioni di cui è causa.
c) La violazione della legge n. 108/96 (non dedotta in sede di appello sebbene questo sia stato proposto successivamente alla sua entrata in vigore, ne' d'ufficio esaminata dalla Corte territoriale) non sussiste atteso che l'art. 1 primo comma d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, recante interpretazione autentica della legge suddetta,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001 n. 24, dispone che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 secondo comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Trattasi di norma dichiaratamente interpretativa, e pertanto retroattiva, la quale come tale disciplina anche la controversia in esame, con la conseguenza che, trattandosi di interessi convenuti in epoca ben antecedente all'entrata in vigore delle norme antiusura, queste non possono trovare applicazione.
Non può, pertanto, essere confermato l'indirizzo affermativo della - parziale - retroattività della legge n. 108/96, di cui alle sentenze di questa C.S. (nn. 1126, 5286 e 14899 del 2000), tutte precedenti l'intervento normativo sopra richiamato.
4. Il motivo di Appello concernente la pretesa negligenza della Fime Leasing nella cura della pratica per l'ottenimento dei contributi dell'Agenzia per il mezzogiorno è stato disatteso dalla Corte territoriale con il rilievo che, a norma dell'art. 2 del contratto, la mancata concessione dei contributi, a qualunque causa dovuti, non poteva determinare effetti di sorta.
In senso contrario la ricorrente afferma invece con il quinto motivo che la Fime Leasing, avendo assunto l'obbligo di eseguire determinate attività in vista dell'erogazione dei contributi, doveva rispondere del relativo inadempimento, rispetto al quale non rilevava la clausola contrattuale sopra citata, e denuncia pertanto la violazione degli artt. 1176, 1218, 1362 e ss. 2043 e ss. c.c. nonché vizio di motivazione.
Osserva la Corte che la mancata assunzione di un'obbligazione di risultato - nella specie accertata dai giudici del merito con decisione che, sul punto, non forma oggetto di doglianze - non esonera di per sè il debitore dalla responsabilità per l'obbligazione di mezzi, che egli abbia nondimeno assunto. Se, pertanto, l'affermazione di principio della Corte territoriale è di per sè erronea, essa non può tuttavia comportare effetti di sorta sulla validità della sentenza sia per la genericità della doglianza sul punto di fatto - della asserita negligenza, sia per non avere la ricorrente riportato in ricorso, come doveva in osservanza dell'onere di autosufficienza, la diversa clausola contrattuale, cui essa fa riferimento.
5 Il sesto motivo, con il quale la ricorrente si duole dell'accoglimento dell'appello incidentale della Fime Leasing, è inammissibile giacché la Corte territoriale, pur mostrandosi orientata per l'accoglimento, non ha affatto pronunciato in tal senso ma si è limitata invece a disporre ulteriori accertamenti istruttori, di guisa che, sul punto, la decisione ha veste sostanziale di ordinanza e potrà essere separatamente impugnata se ed in quanto essa sarà confermata dalla emananda sentenza definitiva.
6. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, senza provvedimenti sulle spese non avendo gli intimati vittoriosi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 7 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001