CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2026, n. 18419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18419 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15694/2022 R.G. proposto da Casa di Procura Generale della Congregazione delle Suore dell’Apostolato TT (01238530586), in persona del suo legale rappresentante p.t., Suor Hanna Katarzina Brunka, rappresentata e difesa dall’avvocato AR RA ([...]; leonardo.brasca@avvocativibo.legalmail.it); – ricorrente – contro Roma Capitale (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Rossi ([...]; domenico.rossi04@pec.comune.roma.it); – controricorrente – avverso la sentenza n. 5660/21, depositata il 10 dicembre 2021, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
ICI IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 18419 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 08/06/2026 2 udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, dal consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato AR RA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso chiedendo che la Corte, accolga il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri e dichiari inammissibile l’appello. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 5660/21, depositata il 10 dicembre 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da Roma Capitale, così integralmente riformando la pronuncia di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dalla contribuente in relazione agli anni dal 2013, 2014 e 2015. 1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che: - l’oggetto dell’imposizione si identificava col possesso di immobili «adibiti ad attività ricettiva ed a casa di ferie, aperte tutto l’anno e rivolte ad un pubblico indifferenziato»; - detti immobili risultavano «presenti su un sito web (www.casamissionariepallottine.it) che si rivolge ad ospiti singoli ed a gruppi di adulti senza alcuna preclusione verso il pubblico esterno alla congregazione, dispone di 42 camere suddivise in singole e doppie e pratica prezzi in linea con quelli di mercato, praticati dagli operatori turistici»; - la Congregazione, relativamente ai periodi di imposta in contestazione, aveva «dichiarato redditi sempre superiori a 500.000,00 euro» e, con precedenti pronunce della Commissione tributaria 3 regionale del Lazio, erano stati disattesi i ricorsi proposti dalla contribuente per precedenti periodi di imposta (2007, 2008 e 2009); 2. – La Casa di Procura Generale della Congregazione delle Suore dell’Apostolato TT ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, ed ha depositato memoria. Resiste con controricorso Roma Capitale. Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria n. 12908/2025, del 14 maggio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi. 1.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 22 e 16 bis, assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di rilevare l’inammissibilità del gravame proposto da controparte siccome non depositata, agli atti, la prova della sua notifica. Si soggiunge, quindi, che – così come emerge dal deposito telematico dell’atto di appello – detto deposito risultava «privo di allegazione al suo interno delle ricevute di spedizione e di consegna, che non risultano neppure depositate quale file autonomo». 1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle «dichiarazioni rilasciate dai genitori dei piccoli degenti del Bambin Gesù (rimaste incontestate) ospitati a titolo gratuito» ed ai «certificati delle religiose appartenenti all’Ente, che avevano dimorato nel complesso immobiliare nei periodi di permanenza a Roma, a titolo assolutamente gratuito»; dati probatori, questi, dai quali il giudice del gravame avrebbe dovuto desumere che «in maniera del tutto gratuita era stata fornita ospitalità negli immobili di proprietà dell’Ente, anche 4 a favore delle Religiose in esso dimoranti», quale «circostanza assolutamente sufficiente a dar prova dell’assenza dei requisiti della commercialità.», e atteso (anche) che, sul punto, non si rinveniva alcuna contraria indicazione nella motivazione degli impugnati atti impositivi. 1.3 – Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. c), all’art. 2909 cod. civ., ed all’art. 116 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, la ricorrente che: - la conclusione cui era pervenuta la gravata sentenza aveva illegittimamente escluso, dal novero delle attività esenti, quelle ricettive che, pertanto, non potevano contrapporsi ex se alle attività di tipo istituzionale;
- dette attività ricettive – come comprovato dai dati probatori in precedenza esposti (in relazione al secondo motivo di ricorso) – erano state svolte (a titolo gratuito e) con modalità non commerciali, così che costituiva travisamento della prova il rilievo svolto dal giudice del gravame con riferimento ad una offerta ricettiva indirizzata «ad un pubblico indiscriminato e dietro pagamento di corrispettivi in linea con gli altri operatori del mercato»; - lo stesso dato probatorio offerto da controparte, quanto ai pretesi corrispettivi percepiti, non poteva temporalmente riferirsi ai periodi di imposta in contestazione atteso che «lo screenshot prodotto riporta il … riferimento temporale» del «05/03/2020»; - nessun reddito era «stato ritratto dagli immobili di che trattasi ed i 500.000,00 euro di cui parlano i secondi Giudici sono esclusivamente i volumi d’affari, pari ai costi sostenuti, per tutte le attività in sede 5 nazionale svolte dalle Missionarie, per come chiaramente emerge dalla disamina dei dati prodotti da controparte»; - né migliori dati di valutazione probatoria il giudice del gravame avrebbe potuto trarre da proprie precedenti pronunce che, per un verso, non erano passate in giudicato e che, per il restante, afferivano ad elementi di fattispecie (quella di favore) di natura non tendenzialmente permanente siccome suscettibili di variare dall’uno all’altro periodo di imposta. 1.4 – Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame – nel rilevare che l’attività ricettiva era stata svolta in maniera non dissimile dagli altri operatori del settore, e con redditi superiori ad € 500.000,00 annui – aveva pronunciato in termini apodittici, senza dar conto «dei percorsi logico-giuridici seguiti» oltreché delle ragioni da essa esponente addotte a contestazione di detti dati probatori, in specie della circostanza che detti ricavi dovevano (diversamente) imputarsi a «volumi di affari riferite a tutte le attività svolte in ambito missionario, per altro pari ai costi sostenuti per le attività di che trattasi, a riprova dell’assenza del perseguimento di qualsivoglia fine di lucro, per come previsto nello statuto dell’Ente Religioso.»; così come, del resto, rimaneva oggetto di travisamento il (supposto) «utilizzo promiscuo del bene». 1.5 – Il quinto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver omesso di pronunciare il giudice del gravame sull’eccezione svolta dalla ricorrente in ordine alla richiesta disapplicazione delle sanzioni. 2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso – è fondato, e va accolto. 6 3. - Come rilevato dalla citata ordinanza interlocutoria, viene in considerazione un ricorso in appello proposto nella vigenza del processo tributario telematico [divenuto di applicazione esclusiva – con riferimento «ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019» - ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, art. 16, comma 1, lett. a), nn. 4 e 5, e comma 5]; e dall’esame del fascicolo telematico risulta che: - Roma capitale depositava in data 19 marzo 2020 il ricorso in appello, - ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado di Ctp Roma, n. 12039 del 24 settembre 2019, - senza le ricevute dell’avvenuta notifica a mezzo PEC;
- il difensore della contribuente depositava al SIGIT, il 30 settembre 2020, istanza per la consultazione temporanea del fascicolo telematico assumendo che «In data 11/03/2020 mi è stato notificato appello della Sentenza richiamata da parte del Roma Capitale in persona del Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali Dott. Claudio Saccotelli» (dall’esame di detta istanza emerge, pertanto, che la costituzione telematica era avvenuta nei 30 gg. successivi all’eseguita dalla notifica); - il ricorso di Roma Capitale risultava, in effetti, proposto «in persona del Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali Dott. Claudio Saccotelli»; - nell’atto di controdeduzioni, l’odierna controricorrente assumeva che l’atto d’appello era stato notificato al difensore. 3.1 – Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone nei seguenti termini: - «Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, 7 secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche» [art. 16-bis, comma 3, introdotto dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136]; - «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.» (art. 22, commi 1 e 2); - «Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.» ( art. 53, comma 2). 3.2 – La regula iuris relativa all’adempimento prescritto ai fini dell’ammissibilità del ricorso (deposito degli atti di notifica) va, quindi, 8 adeguata, se la notifica è stata eseguita a mezzo PEC, alle disposizioni di cui al d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, alla cui stregua: - «Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7» (art. 5, comma 1); - «Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonchè quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.» (art. 9, commi 1 e 2). E, a sua volta, il d.m. 4 agosto 2015 (recante «Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), prevede (ratione temporis) che «Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo» (art. 7, comma 1). La disciplina del deposito degli atti di notifica dell’appello, come condivisibilmente rileva il P.G., deve essere, poi, integrata dalle disposizioni di cui all’art. 16, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, che – nel contemplare «i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non 9 sia possibile fornirla con modalità telematiche» - espressamente rinvia alle disposizioni di cui all’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. 21 gennaio 1994, n. 53; disposizioni, queste, che, a loro volta, consentono al difensore della parte di estrarre «copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna» e di attestarne «la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 3.3 – Secondo, dunque, l’ordinanza interlocutoria «risultando la disposizione di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, funzionale alla verifica officiosa della condizione di ammissibilità dell'appello (Cass., 11 giugno 2018, n. 15182), la quaestio iuris di fondo, di rilevanza nomofilattica, impone la verifica del coordinamento di detta regula iuris con la disciplina del processo tributario telematico che – così come nella fattispecie, con riferimento alla istanza, depositata dal destinatario della notifica dell’appello, per la consultazione temporanea del fascicolo telematico - può consentire l’emersione di circostanze idonee a far ritenere rispettato il termine (di 30 gg.) prescritto per la costituzione in giudizio, pur in difetto di deposito delle ricevute di notifica eseguita a mezzo PEC. 3.4 – Come, però, il P.G. ben osserva, nella fattispecie non v’è stato, in effetti, deposito degli atti di notifica dell’appello. E vanno condivise le conclusioni ove – dopo aver richiamato giurisprudenza della Corte in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione (e una pronuncia della Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza del 23.5.2024, CO e altri c. Italia) – il P.G. rileva che «Anche nell’ipotesi in esame la sanzione della inammissibilità, unitamente alla specifica previsione dell’irrilevanza della condotta della controparte, trova la sua ragione nella particolare lesività degli effetti del comportamento omissivo, che ostacola la stessa sequenza di avvio del 10 processo (Cfr. Cass. civ. n° 17014/24) e non appare irragionevole o sproporzionata, avuto riguardo appunto alla semplicità dell’adempimento richiesto ed alla previsione, in caso di impossibilità di fornire la prova della notifica con modalità telematiche, di provvedervi ai sensi dell’art. 9 commi 1 bis e 1 ter della legge 21 gennaio 1994 n° 53 (Cfr. art. 16 comma 3 DL 119/18 sopra citato). 3.5 - L’adempimento relativo al (tempestivo) deposito degli atti di notifica dell’appello riveste, poi, specifica rilevanza sotto un duplice profilo in quanto viene in considerazione quale attività di parte che, per un verso, impedisce (nel rispetto del termine per impugnare) il passaggio in giudicato della pronuncia oggetto di impugnazione e che, per il restante, consente (questa volta nel rispetto del termine assegnato per la costituzione in giudizio, termine decorrente dal perfezionamento, per ricezione da parte del destinatario, della notifica dell’atto) la stessa utile trattazione nel merito dell’impugnazione. E, come la Corte ha in più occasioni rilevato (secondo lo stesso tenore testuale delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 53, cit.), la rituale proposizione dell’appello è sottoposta a verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento (Cass., 11 giugno 2018, n. 15182). 3.6 - In tema di deposito telematico degli atti processuali, la Corte ha condivisibilmente rilevato che «ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di 11 verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16211).»; ed ha rimarcato che «la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto" (Cass. 9/08/2016, n. 16758; Conf. Cass. n. 31879 del 2022).» (così Cass., 11 dicembre 2025, n. 32316). Gli adempimenti cui la parte interessata è chiamata - anche in via surrogatoria rispetto all’impossibilità di fornir prova con modalità telematiche della notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 3, cit.) - non appaiono, poi, irragionevoli o sproporzionati se si considera, come anticipato, la duplice valenza degli stessi i cui effetti non possono essere sottratti al controllo officioso del giudice in punto tanto di formazione di un giudicato interno quanto di proseguibilità del giudizio per consentirne l’esito in una pronuncia sul merito della lite contestata. 4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto da Roma Capitale (e con conseguente formazione del giudicato sulla pronuncia di primo grado). Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza di Roma Capitale. 12
P.Q.M.
La Corte - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;
- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto da Roma Capitale;
- condanna Roma Capitale al pagamento, in favore di Casa di Procura Generale della Congregazione delle Suore dell’Apostolato TT, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato AR RA;
- condanna Roma Capitale al pagamento, in favore di Casa di Procura Generale della Congregazione delle Suore dell’Apostolato TT, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato AR RA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
ICI IMU Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 18419 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 08/06/2026 2 udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, dal consigliere dott. Liberato Paolitto;
udito l’avvocato AR RA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso chiedendo che la Corte, accolga il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri e dichiari inammissibile l’appello. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 5660/21, depositata il 10 dicembre 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto da Roma Capitale, così integralmente riformando la pronuncia di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dalla contribuente in relazione agli anni dal 2013, 2014 e 2015. 1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che: - l’oggetto dell’imposizione si identificava col possesso di immobili «adibiti ad attività ricettiva ed a casa di ferie, aperte tutto l’anno e rivolte ad un pubblico indifferenziato»; - detti immobili risultavano «presenti su un sito web (www.casamissionariepallottine.it) che si rivolge ad ospiti singoli ed a gruppi di adulti senza alcuna preclusione verso il pubblico esterno alla congregazione, dispone di 42 camere suddivise in singole e doppie e pratica prezzi in linea con quelli di mercato, praticati dagli operatori turistici»; - la Congregazione, relativamente ai periodi di imposta in contestazione, aveva «dichiarato redditi sempre superiori a 500.000,00 euro» e, con precedenti pronunce della Commissione tributaria 3 regionale del Lazio, erano stati disattesi i ricorsi proposti dalla contribuente per precedenti periodi di imposta (2007, 2008 e 2009); 2. – La Casa di Procura Generale della Congregazione delle Suore dell’Apostolato TT ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, ed ha depositato memoria. Resiste con controricorso Roma Capitale. Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria n. 12908/2025, del 14 maggio 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi. 1.1 - Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 22 e 16 bis, assumendo che il giudice del gravame aveva omesso di rilevare l’inammissibilità del gravame proposto da controparte siccome non depositata, agli atti, la prova della sua notifica. Si soggiunge, quindi, che – così come emerge dal deposito telematico dell’atto di appello – detto deposito risultava «privo di allegazione al suo interno delle ricevute di spedizione e di consegna, che non risultano neppure depositate quale file autonomo». 1.2 – Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle «dichiarazioni rilasciate dai genitori dei piccoli degenti del Bambin Gesù (rimaste incontestate) ospitati a titolo gratuito» ed ai «certificati delle religiose appartenenti all’Ente, che avevano dimorato nel complesso immobiliare nei periodi di permanenza a Roma, a titolo assolutamente gratuito»; dati probatori, questi, dai quali il giudice del gravame avrebbe dovuto desumere che «in maniera del tutto gratuita era stata fornita ospitalità negli immobili di proprietà dell’Ente, anche 4 a favore delle Religiose in esso dimoranti», quale «circostanza assolutamente sufficiente a dar prova dell’assenza dei requisiti della commercialità.», e atteso (anche) che, sul punto, non si rinveniva alcuna contraria indicazione nella motivazione degli impugnati atti impositivi. 1.3 – Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. c), all’art. 2909 cod. civ., ed all’art. 116 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, la ricorrente che: - la conclusione cui era pervenuta la gravata sentenza aveva illegittimamente escluso, dal novero delle attività esenti, quelle ricettive che, pertanto, non potevano contrapporsi ex se alle attività di tipo istituzionale;
- dette attività ricettive – come comprovato dai dati probatori in precedenza esposti (in relazione al secondo motivo di ricorso) – erano state svolte (a titolo gratuito e) con modalità non commerciali, così che costituiva travisamento della prova il rilievo svolto dal giudice del gravame con riferimento ad una offerta ricettiva indirizzata «ad un pubblico indiscriminato e dietro pagamento di corrispettivi in linea con gli altri operatori del mercato»; - lo stesso dato probatorio offerto da controparte, quanto ai pretesi corrispettivi percepiti, non poteva temporalmente riferirsi ai periodi di imposta in contestazione atteso che «lo screenshot prodotto riporta il … riferimento temporale» del «05/03/2020»; - nessun reddito era «stato ritratto dagli immobili di che trattasi ed i 500.000,00 euro di cui parlano i secondi Giudici sono esclusivamente i volumi d’affari, pari ai costi sostenuti, per tutte le attività in sede 5 nazionale svolte dalle Missionarie, per come chiaramente emerge dalla disamina dei dati prodotti da controparte»; - né migliori dati di valutazione probatoria il giudice del gravame avrebbe potuto trarre da proprie precedenti pronunce che, per un verso, non erano passate in giudicato e che, per il restante, afferivano ad elementi di fattispecie (quella di favore) di natura non tendenzialmente permanente siccome suscettibili di variare dall’uno all’altro periodo di imposta. 1.4 – Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame – nel rilevare che l’attività ricettiva era stata svolta in maniera non dissimile dagli altri operatori del settore, e con redditi superiori ad € 500.000,00 annui – aveva pronunciato in termini apodittici, senza dar conto «dei percorsi logico-giuridici seguiti» oltreché delle ragioni da essa esponente addotte a contestazione di detti dati probatori, in specie della circostanza che detti ricavi dovevano (diversamente) imputarsi a «volumi di affari riferite a tutte le attività svolte in ambito missionario, per altro pari ai costi sostenuti per le attività di che trattasi, a riprova dell’assenza del perseguimento di qualsivoglia fine di lucro, per come previsto nello statuto dell’Ente Religioso.»; così come, del resto, rimaneva oggetto di travisamento il (supposto) «utilizzo promiscuo del bene». 1.5 – Il quinto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver omesso di pronunciare il giudice del gravame sull’eccezione svolta dalla ricorrente in ordine alla richiesta disapplicazione delle sanzioni. 2. – Il primo motivo – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso – è fondato, e va accolto. 6 3. - Come rilevato dalla citata ordinanza interlocutoria, viene in considerazione un ricorso in appello proposto nella vigenza del processo tributario telematico [divenuto di applicazione esclusiva – con riferimento «ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019» - ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, art. 16, comma 1, lett. a), nn. 4 e 5, e comma 5]; e dall’esame del fascicolo telematico risulta che: - Roma capitale depositava in data 19 marzo 2020 il ricorso in appello, - ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado di Ctp Roma, n. 12039 del 24 settembre 2019, - senza le ricevute dell’avvenuta notifica a mezzo PEC;
- il difensore della contribuente depositava al SIGIT, il 30 settembre 2020, istanza per la consultazione temporanea del fascicolo telematico assumendo che «In data 11/03/2020 mi è stato notificato appello della Sentenza richiamata da parte del Roma Capitale in persona del Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali Dott. Claudio Saccotelli» (dall’esame di detta istanza emerge, pertanto, che la costituzione telematica era avvenuta nei 30 gg. successivi all’eseguita dalla notifica); - il ricorso di Roma Capitale risultava, in effetti, proposto «in persona del Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali Dott. Claudio Saccotelli»; - nell’atto di controdeduzioni, l’odierna controricorrente assumeva che l’atto d’appello era stato notificato al difensore. 3.1 – Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone nei seguenti termini: - «Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, 7 secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche» [art. 16-bis, comma 3, introdotto dal d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136]; - «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.» (art. 22, commi 1 e 2); - «Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.» ( art. 53, comma 2). 3.2 – La regula iuris relativa all’adempimento prescritto ai fini dell’ammissibilità del ricorso (deposito degli atti di notifica) va, quindi, 8 adeguata, se la notifica è stata eseguita a mezzo PEC, alle disposizioni di cui al d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, alla cui stregua: - «Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7» (art. 5, comma 1); - «Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonchè quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.» (art. 9, commi 1 e 2). E, a sua volta, il d.m. 4 agosto 2015 (recante «Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), prevede (ratione temporis) che «Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo» (art. 7, comma 1). La disciplina del deposito degli atti di notifica dell’appello, come condivisibilmente rileva il P.G., deve essere, poi, integrata dalle disposizioni di cui all’art. 16, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, che – nel contemplare «i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non 9 sia possibile fornirla con modalità telematiche» - espressamente rinvia alle disposizioni di cui all’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. 21 gennaio 1994, n. 53; disposizioni, queste, che, a loro volta, consentono al difensore della parte di estrarre «copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna» e di attestarne «la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 3.3 – Secondo, dunque, l’ordinanza interlocutoria «risultando la disposizione di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, funzionale alla verifica officiosa della condizione di ammissibilità dell'appello (Cass., 11 giugno 2018, n. 15182), la quaestio iuris di fondo, di rilevanza nomofilattica, impone la verifica del coordinamento di detta regula iuris con la disciplina del processo tributario telematico che – così come nella fattispecie, con riferimento alla istanza, depositata dal destinatario della notifica dell’appello, per la consultazione temporanea del fascicolo telematico - può consentire l’emersione di circostanze idonee a far ritenere rispettato il termine (di 30 gg.) prescritto per la costituzione in giudizio, pur in difetto di deposito delle ricevute di notifica eseguita a mezzo PEC. 3.4 – Come, però, il P.G. ben osserva, nella fattispecie non v’è stato, in effetti, deposito degli atti di notifica dell’appello. E vanno condivise le conclusioni ove – dopo aver richiamato giurisprudenza della Corte in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione (e una pronuncia della Corte EDU, Sezione Prima, Sentenza del 23.5.2024, CO e altri c. Italia) – il P.G. rileva che «Anche nell’ipotesi in esame la sanzione della inammissibilità, unitamente alla specifica previsione dell’irrilevanza della condotta della controparte, trova la sua ragione nella particolare lesività degli effetti del comportamento omissivo, che ostacola la stessa sequenza di avvio del 10 processo (Cfr. Cass. civ. n° 17014/24) e non appare irragionevole o sproporzionata, avuto riguardo appunto alla semplicità dell’adempimento richiesto ed alla previsione, in caso di impossibilità di fornire la prova della notifica con modalità telematiche, di provvedervi ai sensi dell’art. 9 commi 1 bis e 1 ter della legge 21 gennaio 1994 n° 53 (Cfr. art. 16 comma 3 DL 119/18 sopra citato). 3.5 - L’adempimento relativo al (tempestivo) deposito degli atti di notifica dell’appello riveste, poi, specifica rilevanza sotto un duplice profilo in quanto viene in considerazione quale attività di parte che, per un verso, impedisce (nel rispetto del termine per impugnare) il passaggio in giudicato della pronuncia oggetto di impugnazione e che, per il restante, consente (questa volta nel rispetto del termine assegnato per la costituzione in giudizio, termine decorrente dal perfezionamento, per ricezione da parte del destinatario, della notifica dell’atto) la stessa utile trattazione nel merito dell’impugnazione. E, come la Corte ha in più occasioni rilevato (secondo lo stesso tenore testuale delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 23 e 53, cit.), la rituale proposizione dell’appello è sottoposta a verifica officiosa delle condizioni di ammissibilità del procedimento (Cass., 11 giugno 2018, n. 15182). 3.6 - In tema di deposito telematico degli atti processuali, la Corte ha condivisibilmente rilevato che «ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata;
pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di 11 verificare che cosa e quando è stato depositato. (vedi Cass. Sez. 3, 17/06/2025, n. 16211).»; ed ha rimarcato che «la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto" (Cass. 9/08/2016, n. 16758; Conf. Cass. n. 31879 del 2022).» (così Cass., 11 dicembre 2025, n. 32316). Gli adempimenti cui la parte interessata è chiamata - anche in via surrogatoria rispetto all’impossibilità di fornir prova con modalità telematiche della notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 3, cit.) - non appaiono, poi, irragionevoli o sproporzionati se si considera, come anticipato, la duplice valenza degli stessi i cui effetti non possono essere sottratti al controllo officioso del giudice in punto tanto di formazione di un giudicato interno quanto di proseguibilità del giudizio per consentirne l’esito in una pronuncia sul merito della lite contestata. 4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto da Roma Capitale (e con conseguente formazione del giudicato sulla pronuncia di primo grado). Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza di Roma Capitale. 12
P.Q.M.
La Corte - accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi;
- cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto da Roma Capitale;
- condanna Roma Capitale al pagamento, in favore di Casa di Procura Generale della Congregazione delle Suore dell’Apostolato TT, delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato AR RA;
- condanna Roma Capitale al pagamento, in favore di Casa di Procura Generale della Congregazione delle Suore dell’Apostolato TT, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avvocato AR RA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto