Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 1
In tema di obbligazioni pecuniarie il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria preteso ex art.1224 II. ò cod. civ. postula che il creditore offra la prova non soltanto della sua appartenenza a una determinata categoria economica ma anche del danno subito che, in mancanza di prova specifica, deve essere quanto meno allegato, così da consentire al giudice di verificare se, in relazione all'attività esercitata, il danno possa essersi verosimilmente prodotto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO CAMERINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA ES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato QUIRINO D'ANGELO, difesa dall'avvocato OSVALDO PROSPERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
ND LI, ND MI, ND DR, AC ID, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato QUIRINO D'ANGELO, difesi dall'avvocato EUGENIO DI GREGORIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 395/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, emessa il 20/06/00 e depositata il 03/11/00 (R.G. 663/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Adriano ROSSI;
udito l'Avvocato Osvaldo PROSPERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11/2/1982, AR ND, premesso 1) che, nel 1969, i fratelli AR, LI e GI LI ND, svolgenti attività in comune nel campo del commercio dei mobili mediante società di fatto, avevano avuto la possibilità di estendere le loro attività comuni, in quanto, da un lato, la moglie di LI ND, ES CA, si era da poco laureata in farmacia, e, dall'altro, un anziano farmacista di Roseto degli Abruzzi intendeva abbandonare l'esercizio della propria impresa;
2) che i tre fratelli avevano allora deciso di corrispondere l'ingente somma richiesta per la cessione dell'azienda, mentre la Dott.ssa CA, fornita dei titoli professionali, aveva ottenuto l'autorizzazione all'esercizio, prevista dalla legge 2/4/1968 n. 475;
3) che l'attività di gestione, fino agli ultimi contrasti era stata così regolata;
la Dott.ssa CA attendeva alla direzione della farmacia e ne teneva la contabilità; a titolo di corrispettivo per il suo apporto, la stessa prelevava mensilmente dagli utili di gestione una somma;
la parte restante degli utili veniva versata in un conto intestato ai tre fratelli ND, senza alcuna distinzione rispetto agli utili provenienti dal commercio dei mobili, commercio che continuava ad essere esercitato;
4) che, a ulteriore dimostrazione del perdurante interesse comune rivelatore di un rapporto associativo, vi era anche il fatto che, prima del deterioramento dei rapporti, i fratelli ND avevano acquistato in Roseto un immobile da destinare all'attività farmaceutica ed avevano progettato insieme la ristrutturazione dell'immobile stesso;
5) che, insorti i contrasti, esso attore, con raccomandata del 27/4/1979, aveva invitato la CA a rendere il conto della gestione;
6) che la CA aveva risposto di non aver mai diviso con altri i profitti della farmacia e di aver ricevuto a titolo di mutuo la somma necessaria per l'acquisto della medesima, negandogli altresì la qualità di associato e sostenendo che il rapporto creditizio si era estinto per avere la mutuataria già restituito l'intero importo (veniva però contestualmente offerta in modo non formale la somma di L. 29.200.000, asseritamene pari al residuo credito, per la quota di un terzo riconosciuta allo esponente dalla CA); 7) che la CA non contestava di aver ricevuto la somma necessaria per l'acquisto della farmacia, ma asseriva di averla ricevuta a titolo di mutuo;
8) che, peraltro, per oltre dieci anni, gli utili della farmacia, tolto il compenso fisso prelevato dalla CA, erano affluiti su un conto intestato ai tre fratelli ND, insieme con gli utili dell'altra attività commerciale;
9) che i ND non avevano mai chiesto la restituzione delle somme asseritamene mutuate, ma viceversa, si erano ripetutamente interessati delle sorti dell'azienda farmaceutica, come sopra esposto;
tutto ciò premesso, conveniva dinanzi al Tribunale di Teramo ES CA, LI ND e ID AC vedova di GI ND, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori MI ND e DR ND, chiedendo: che fosse dichiarato che, nel febbraio 1969, i fratelli AR, LI e LI ND, da un lato, e la Dott.ssa ES CA, dall'altro, avevano costituito un'associazione in partecipazione per la gestione della farmacia di Roseto degli Abruzzi, la seconda quale assodante e i primi quali associati;
che fosse dichiarato che, in esecuzione di detti accordi, i fratelli ND avevano corrisposto alla CA tutte le somme occorrenti per l'acquisto della titolarità della farmacia, pari a complessive L. 122.500.000.; che fosse dichiarato che, sempre in esecuzione degli accordi, la CA aveva prelevato una somma per la sua attività ed aveva versato la differenza degli utili della farmacia nel conto comune dei fratelli ND;
che fosse dichiarato che la gestione della farmacia avrebbe dovuto continuare ad esplicarsi nella forma associativa stabilita tra le parti, con la partecipazione agli utili in ragione di un terzo in favore di AR ND;
che fosse di conseguenza, la CA tenuta a rendere il conto, con condanna della stessa a corrispondere tutte quelle somme che risultassero dovute in favore degli associati e da questi non percepite, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite e sentenza provvisoriamente eseguibile.
Si costituiva in giudizio la CA, contestando l'avversa domanda e deducendo: che nel gennaio 1969 aveva attivato trattative col Dott. DE SIMONE per l'acquisto della sua farmacia gestita in Roseto degli Abruzzi alla Via Nazionale Adriatica 186 e, in quella occasione, aveva ricevuto dai fratelli ND un prestito di L. 70.000.000, per un concorso parziale negli oneri per l'acquisto dell'azienda farmaceutica, dei nuovi medicinali, dei mobili e, in genere, per tutti i costi di gestione;
che aveva acquistato la farmacia pagando con propri assegni, girati al venditore DE SIMONE, come risultava dal rogito Rozzi del 10/3/1969; che era stata, era e sarebbe stata l'esclusiva titolare ed unica responsabile della gestione tecnico- amministrativa della farmacia, non avendo mai diviso ne' con l'attore ne' con altri i rischi e i profitti della farmacia medesima;
che sin dal 1969-1970 aveva provveduto a restituire, tramite il marito LI, ai cognati AR e GI LI, parziali acconti della somma mutuata, con congrui interessi;
che, nel 1979, ricevendo la sbalorditiva lettera dell'attore, aveva preferito, per il proprio decoro, offrire a saldo la somma di L. 29.200.000, di cui L. 23.333.000 per sorte capitale e L.
5.850.000 per interessi legali;
che l'attore non aveva accettato l'offerta non formale e la somma era stata conseguentemente depositata su libretto di risparmio ordinario al portatore, intestato a ND AR BANCO DI NAPOLI filiale di Roseto;
che rinnovava ancora l'offerta banco iudicis;
che, nella specie, non era mai esistito un contratto di associazione in partecipazione essendo la somma erogata dai ND l'oggetto di un contratto di mutuo senza termine per la restituzione. Chiedeva pertanto il rigetto della avversa domanda con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano, altresì, con distinte comparse, LI ND e ID AC, quest'ultima in proprio e nella qualità, contestando la domanda attrice e chiedendone il rigetto, oltre alle loro estromissioni dal presente giudizio.
Espletata una C.T.U. contabile che, sulla base di un esame incrociato della contabilità sia dell'azienda farmaceutica diretta e gestita dalla convenuta CA, sia dell'azienda per il commercio di mobili esercitata dai fratelli ND, ricercasse ed individuasse dei concreti riscontri obiettivi alle opposte e contrastanti affermazioni delle parti, con sentenza in data 16 dicembre 1996 l'adito Tribunale così decideva:
1) rigetta integralmente la domanda attrice di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) dell'atto di citazione introduttivo;
2) dichiara che nel 1969 i signori AR ND, LI ND e GI LI ND hanno dato a mutuo a CA ES la somma di L. 70.000.000 per l'acquisto della farmacia in Roseto degli Abruzzi;
3) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta in via subordinata dall'attore all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/4/1996 e, per l'effetto, condanna CA ES a corrispondere all'attore, a titolo di restituzione del mutuo, la complessiva somma di L. 23.333.330, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale (11/2/1982) al saldo;
4) rigetta la domanda di rivalutazione monetaria dell'attore e la riconvenzionale della convenuta.
Proponevano gravame AR ND nei confronti della CA, nonché di LI ND, ID AC, MI ed DR ND;
e la CA in via incidentale e la Corte di Appello de L'Aquila, con sentenza 3 novembre 2000, li rigettava entrambi e condannava l'appellante principale alle spese del grado, affermando, per quanto ancora possa rilevare:
- che tra le parti era intercorso non un rapporto di associazione in partecipazione, bensì di mutuo;
- che la somma dovuta dalla CA ad estinzione del mutuo (L. 23.333.330) era incrementata dai soli interessi legali dalla domanda, non potendosi riconoscere la svalutazione monetaria sull'assunto della mera qualità di commerciante di AR ND. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Hanno resistito da un lato la AC, LI, MI ed DR ND, dall'altro la CA con separati controricorsi. Quest'ultima ed il ricorrente hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli arti. 1362 ss., 2549 ss., 2697 ss. e 2721 ss. c.c., 112 e 115 c.p.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di rito, nella sostanza si duole che il giudice di appello non abbia ravvisato, nella specie, il prospettato rapporto di associazione in partecipazione, omettendo di pronunciare su (ed, eventualmente, di ammettere) la prova per testi all'uopo dedotta, nella mancanza di prove documentali. A supporto di questa fondamentale censura, il ND lamenta anche l'erronea valutazione di altri elementi istruttori (la mancata risposta all'interrogatorio libero da parte della CA, la sopravvalutazione del comportamento di LI ND e della AC, le risultanze della C.T.U., l'anteriorità della dazione dei 70 milioni rispetto all'acquisto della farmacia). La censura principale relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile. Va al riguardo precisato che il giudice di primo grado non aveva dato ingresso a tale prova ritenendola inammissibile (perché in buona sostanza volta a contestare le risultanze della C.T.U.) ed irrilevante (in quanto generica). Ora l'attuale ricorrente non ha contestato siffatta statuizione ne' con l'atto di appello, ne' con le successive conclusioni, ma soltanto con la memoria. Ed allora soccorre il principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorrente per cassazione che si duole della omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali o per la mancata ammissione di mezzi di prova ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, le risultanze processuali che egli asserisce decisive e non valutate ovvero di indicare specificamente le deduzioni di prova non ammesse, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo della decisività delle deduzioni disattese deve essere consentito senza necessità di indagini integrative (Cass. 4 maggio 2000 n. 5608 e 10 ottobre 2000 n. 13482 ex plurimis). La difesa del ND ha tentato di superare l'ineluttabilità di questo principio giurisprudenziale assumendo di avere censurato non la ritenuta irrilevanza della prova ma l'omessa pronuncia sull'istanza di ammissione, senza accorgersi che in entrambi i casi trattavasi di accertare la decisività della prova (art. 360 n. 5 c.p.c.) e che a riguardo è pertanto sempre necessario che il ricorso contenga il relativo capitolato. Neutralizzata nei termini sopradetti la doglianza principale, le restanti censure si infrangono contro l'accertamento svolto nell'impugnata sentenza, la quale premesso: che nell'ampio arco temporale dal 1969 al 1976 non è stato offerto alcun elemento probante ai fini della fondatezza della tesi attorea;
che la C.T.U., pur facendosi carico delle osservazioni dell'appellante, ha ritenuto che dall'esame delle operazioni intrattenute sui conti correnti 27/893 e 27/1018, difettassero elementi univoci e concorrenti valorizzabili come espressione di un rapporto associativo;
che gli indici rivelatori di tale rapporto (una convenzione scritta, rendiconti annuali o richiesta dei medesimi, incameramento di somme a titolo partecipativo risultante dai libri contabili dell'azienda dello stesso ricorrente) erano "radicalmente carenti"; tutto ciò premesso, ha concluso che l'unico elemento certo era la dazione della somma di 70 milioni alla CA per l'acquisto della farmacia, dazione che pertanto configurava un semplice mutuo. Ha aggiunto il giudice di appello che "le risultanze processuali, in una alla valorizzazione del rapporto di coniugio tra l'uno dei fratelli ND e la CA, conferiscono, dunque, credibilità a questa tesi, inducendo a ripudiare quella di AR ND, anche perché, oltre alla rilevata carenza di prova, nessuno dei suoi due soci e fratelli - a tenore delle difese svolte in giudizio - vi ha dato sostegno come sarebbe stato lecito attendersi, attesa la convergente posizione di interesse con AR nell'impresa commerciale di mobili.
Non solo: da queste difese si ricava una posizione di netto contrasto con quella dell'attore, dal momento che, anche a voler trascurare la posizione di LI, in quanto coniuge della convenuta, v'è da osservare che quella della vedova di GI la smentisce recisamente, poiché da conto e ammette che effettivamente la somma di danaro di cui trattasi fu mutuata alla CA, che, nel maggio del 1979, ebbe a restituirgliela pro quota, mediante la dazione di un libretto di risparmio recante l'importo di lire 29.200.000". Nè va da ultimo trascurato di rilevare ... che, a tenore della stessa prospettazione dell'attore, il preteso apporto, in quanto eseguito per l'acquisto della farmacia, epperò in epoca logicamente precedente alla stessa nascita dell'attività farmaceutica da parte della CA, non poteva altrimenti il collocarsi se non in epoca anteriore alla costituzione dell'asserita associazione. Trattasi di motivazione priva di errori giuridici (v. Cass. 21 giugno 1974 n. 1848) e che risolvendosi per il resto in una serie di apprezzamenti di fatto e di valutazione del materiale probatorio acquisito, raggiunge sotto il profilo logico un grado di completezza e di ragionevolezza da renderla incensurabile in cassazione. Il primo motivo va, pertanto, rigettato.
Con il secondo mezzo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 1224 c.c. anche sotto il profilo motivazionale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma "apportata" alla CA a decorrere dalla data dell'apporto, giustificato dal giudice di appello sul rilievo che la richiesta era stata basata esclusivamente sulla qualità di commerciante, senza alcuna prova che, in virtù di tale qualità, avesse fatto ricorso al credito, ovvero che il ritardo nella restituzione della somma mutuata gli avesse procurato un danno maggiore di quello riparato dall'attribuzione dei soli interessi legali.
Neppure questa censura è fondata. Statuendo nei termini sopraindicati, infatti, la Corte aquilana si è uniformata all'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua per il riconoscimento del maggior danno da svalutazione ex art. 1224, 2^ co, cit. si richiede la prova non solo dell'appartenenza ad una determinata categoria di creditori ma anche del danno subito (explurimis Cass. 26 marzo 1999 n. 2878 e 19 maggio 1999 n. 4846) che, in mancanza di una prova specifica, non esonera quanto meno da un onere di allegazione che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto dell'attività in concreto esercitata dal creditore, il danno allegato possa essersi verosimilmente prodotto (Cass. 4 gennaio 2001 n. 21). Nella specie, poi, due ulteriori considerazioni confortano la giustezza della statuizione negativa impugnata: che la CA, sia prima del presente giudizio che in corso dello stesso, ha formulato offerta non formale di restituzione del saldo della somma mutuata, depositandola in un libretto di risparmio al portatore intestato al ricorrente, cosicché non sembra correttamente configurabile una mora della debitrice, stante il rifiuto del creditore privo di apprezzabile giustificazione;
che lo stesso ND, quando ha addotto la sua costrizione a ricorrere ad un "oneroso mutuo", si è espressamente riferito a "gravi difficoltà economiche a causa di problemi familiari e di salute sopravvenuti" (pag. 10 della memoria), cioè a fattori estranei alla sua attività di commerciante. Anche il secondo mezzo va, pertanto, rigettato.
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare totalmente e fra tutte le parti le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003