Sentenza 14 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2002, n. 14606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14606 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 4 6 06/02 REP BBLICAOT. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4872/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.34017 Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Ud. 03/05/02 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA 2002 GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
1925 -1- controricorrente avvers0 la sentenza n. 1213/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 23/11/99 R.G.N. 2254/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- i SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Foggia del 27 febbraio 1997 FA ON, dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, assumeva di essere stato illegittimamente licenziato il 31 gennaio precedente perché, a differenza di quanto comunicato, non era stato superato il periodo di comporto per malattia, avendo posto in essere un'assenza per malattia di 339 giorni e non di un intero anno, come previsto dall'art. 33 del regolamento del personale;
chiedeva pertanto la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento e la reintegra nel posto di lavoro. Costituitosi l'istituto Poligrafico, il Pretore, con sentenza del 14 maggio 1997, fr accoglieva la domanda e sull'appello principale del datore e quello incidentale dell'FA, riguardante una questione non più riproposta, la statuizione veniva riformata dal locale Tribunale che, con sentenza del 23 novembre 1999, accogliendo l'impugnazione principale e respingendo quella incidentale, rigettava la domanda proposta dal lavoratore. Il Tribunale affermava che, a prescindere dalla applicabilità o meno in astratto del principio enunciato dalla giurisprudenza per cui la presunzione di continuità della malattia nei giorni non lavorativi vale solo quando si tratti di un unico episodio morboso e non già quando i predetti giorni ricadano tra un episodio morboso ed un altro diverso successivamente insorto - nella specie vi erano elementi tali da fare ritenere che lo stato di malattia si fosse protratto tra i vari periodi di malattia. Dai tabulati dell'Istituto risultavano infatti dei periodi : di malattia lunghi ed i ninterrotti (ottobre 1995, e nell'anno 1996 im esi di giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre nonché il gennaio 1997) ed altri periodi in cui lo stato di malattia proseguiva dal lunedì al venerdì e poi successivamente di nuovo dal lunedì al venerdì, anche per più settimane, per poi riprendere un ulteriore periodo di malattia protratto per una trentina di giorni (nel settembre 1995 la malattia si era protratta dal lunedì al venerdì di ciascuna 1 settimana, mentre nell'ottobre successivo la malattia era stata ininterrotta per tutto il mese, fino a riprendere con la detta intermittenza per i mesi di novembre e dicembre 1995, e così pure nell'anno 1996 e nel gennaio 1997). Concludeva il Tribunale che l'inserimento dei giorni non lavorativi nel calcolo del periodo di comporto non discendeva dal suddetto principio di presunzione di continuità, ma dai principi generali in materia di presunzioni, essendo verosimile ritenere che un soggetto, che risulti malato per mesi interi, sia malato anche nei giorni non lavorativi intercorrenti tra i numerosi e ripetuti periodi di malattia, non potendosi ritenere, nonostante la mancanza di certificato medico, che quel soggetto potesse non essere malato solo il sabato e la domenica, per poi tornare W ad ammalarsi il lunedì. Avverso detta sentenza l'FA propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste l'Istituto Poligrafico con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione. Si sostiene che, spettando al datore di lavoro dimostrare il fatto costitutivo del licenziamento che atteneva esclusivamente al computo dei giorni non lavorativi nel periodo di comporto, e non avendo l'Istituto eccepito l'esistenza della malattia nei giorni predetti, avrebbe errato il Tribunale nel porre d'ufficio a base della decisione un fatto non allegato dalla parte datoriale, che si era limitata a richiamare, erroneamente, il principio della computabilità dei giorni non lavorativi anche nel caso di episodi morbosi diversi, il quale vale invece solo nel caso di un unico episodio morboso. La motivazione peccherebbe altresì di incoerenza, giacché la presunzione di malattia varrebbe solo in relazione ad un unico episodio morboso e non a cavallo di episodi morbosi di diversa natura, sulla base dell'id quod plerumque accidit, restando peraltro precluso il 2 superamento del periodo di comporto anche nel caso di insussistenza della malattia in una sola delle giornate non lavorative. Il ricorso non merita accoglimento. Quanto al primo profilo di doglianza, l'Istituto Poligrafico, per dimostrare il superamento del periodo di comporto e quindi la legittimità del licenziamento, allegava l' esistenza della malattia anche per i giorni, non coperti da documentazione medica, intercorrenti tra l'uno e l'altro periodo di malattia regolarmente certificato;
la tesi del Tribunale non fa che seguire quella prospettata da parte datoriale, ossia che in quei giorni (sabato e domenica) il p lavoratore era effettivamente ammalato, per cui deve escludersi che i Giudici di merito abbiano posto a base della decisione un fatto non allegato dall'Istituto Poligrafico. Il Tribunale però non si è limitato ad applicare il principio suddetto in via astratta, ma ne ha verifica la correttezza alla luce della specificità della fattispecie. E' vero infatti quanto rileva parte ricorrente in via generale, e cioè che la presunzione di malattia non può valere per i periodi di assenza privi di certificazione medica intercorrenti tra episodi morbosi di diversa natura, tuttavia, nella specie, la presunzione è stata sostenuta da una pluralità di elementi tutti convergenti in un significato univoco : si tratta della reiterazione ( nel lasso di tempo che il Tribunale fissa dall'ottobre 1995 al gennaio 1997), di periodi di malattia protratta per interi mesi, avvicendati con periodi altrettanto continuativi ma recanti interruzione esclusivamente nei giorni di sabato e domenica. Da tali peculiarità dei periodi morbosi il Tribunale ha tratto la presunzione che la malattia, ancorché non comprovata da certificazione medica, persistesse anche nei detti giorni di sabato e domenica. Invero secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante Cass. 26 marzo 1997 n. 2700) la prova per presunzioni rappresenta uno strumento, normativamente concesso al giudice, che permette di arrivare alla conoscenza di un fatto per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione, attraverso un procedimento logico;
per ricorrere a detto 3 strumento non occorre che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio, ma e' sufficiente che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone di probabilita', con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalita'. A tal riguardo, l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e circa la rispondenza di questi ai requisiti di idoneita', gravita' e concordanza richiesti dalla legge, non e' sindacabile in sede di legittimita', salvo che risulti viziato da illogicita' o da errori nei criteri giuridici. Poiché non sono ravvisabili errori nell'iter argomentativo seguito dai Giudici di merito, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 12 ,oltre millecinquecento euro per onorari. Così deciso in Roma il 3 maggio 2002. IL PRESIDENTEча сисикоIL CONSIGLIERE ESTENSORE Mains Le rupe Dilla IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 OTT. 2002 IL CANCELLIERE,Phe