Sentenza 23 giugno 2009
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena è compatibile con l'applicazione dell'indulto, poiché quest'ultimo estingue immediatamente la pena, mentre la prima estingue il reato al compimento del termine stabilito qualora il condannato adempia agli obblighi impostigli e non commetta un delitto o altra contravvenzione della stessa indole.
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2009, n. 38082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38082 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/06/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 01352
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - N. 010679/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN NI ZO N. IL 25/06/1964;
avverso SENTENZA del 06/11/2008 TRIBUNALE di GELA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza in data 6/11/008 il Tribunale di Gela dichiarava non doversi procedere nei confronti di IG NT ZO in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per essere lo stesso estinto per intervenuto rilascio di concessione edilizia in sanatoria (artt. 36 e 45 D.P.R. citato). Dichiarava l'imputato colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72, (capi b) e c) della rubrica) - violazione delle norme sul conglomerato cementizio - e, per l'effetto, riuniti i reati in continuazione e riconosciute al prevenuto le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 600,00 di ammenda, concedendogli i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.. Il Tribunale dichiarava, infine, la pena condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006. 2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove il Tribunale aveva ritenuto di applicare congiuntamente il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello dell'indulto, con pregiudizio per il ricorrente, la cui possibilità di usufruire per il futuro dell'indulto veniva ridotta all'entità corrispondente al residuo della pena inflitta;
2.2) erronea applicazione della legge anche laddove il Tribunale aveva concesso ex officio il beneficio della sospensione condizionale della pena, senza valutare l'interesse dell'imputato a non ricevere il suddetto beneficio avuto riguardo al pregiudizio arrecato dalla previsione dell'art. 687 c.p.p., che non prevede l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario della condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa.
3 - Il ricorso va rigettato, poggiando su censure destituite di valenza giuridica.
3.1 - In particolare, infondata è la doglianza con la quale il ricorrente lamenta la contestuale applicazione della sospensione condizionale della pena e dell'indulto.
La tesi che riteneva prevalente il beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto a quello dell'indulto è stata sostenuta da qualche sentenza ormai risalente nel tempo (da ultimo, Cass. Sez. 6^, 4/10/1982 n. 8552, Gesualdo), ma la giurisprudenza ormai prevalente è attestata nel ritenere assoluta compatibilità tra i due benefici, giacché il primo (quello della sospensione condizionale della pena) estingue il reato al compimento del termine stabilito (cinque anni per i delitti, due per le contravvenzioni), qualora il condannato adempia gli obblighi impostigli e non commetta un delitto o altra contravvenzione della stessa indole (art. 167 c.p.), mentre l'indulto estingue immediatamente la pena.
Conseguentemente, in ossequio al principio del favor rei, i due benefici possono essere applicati congiuntamente per assicurare al condannato l'estinzione delle pene (principale ed accessorie) anche se, allo spirare del termine stabilito dall'art. 163 c.p., non si dovessero verificare le condizioni per l'estinzione del reato ex art.167 c.p., ovvero si verificassero le condizioni previste dall'art.168 c.p. per la revoca della sospensione condizionale (cfr. Cass.
Sez. 6^, 15/10/2008 n. 508, Gianotti;
Sez. 5^, 5/6/2008 n. 36663, Indricchio;
Sez. 6^, 26/5/2008 n. 38563, Ammirati;
Sez. 3^, 29/1/1999 n. 1200, Milea). 3.2 - Inammissibile per difetto di interesse ad impugnare è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la concessione d'ufficio della sospensione condionale della pena pecuniaria. Invero, in linea di principio, deve ritenersi che sussista l'interesse dell'imputato ad impugnare la decisione con la quale sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale della pena pecuniaria, allorché tale situazione sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del condannato e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa.
Ciò, tuttavia, non ricorre nel caso di sentenza di condanna a pena dell'ammenda, condizionalmente sospesa "ex officio", e relativa a contravvenzione oblabile ai sensi dell'art. 162 bis c.p., in quanto il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, diversamente dall'abrogato art. 686 c.p.p., prevede l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziale anche delle sentenze di condanna concernenti contravvenzioni oblabili (cfr. Cass. Sez. 3^, 20/2/2008 n. 12914, Crucito;
Sez. 3^, 4/11/2008 n. 42530, Perchinenna). Nella specie, i reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72) prevedono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda e, quindi, non sono oblabili ex art. 162 c.p., ma solo ex art. 162 bis c.p.: di qui l'obbligatorietà in ogni caso della iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di condanna.
4 - Il ricorso va, conseguentemente, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009