Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena non è incompatibile con l'applicazione dell'indulto, poichè quest'ultimo estingue la pena fin dal momento della sua pronunzia, mentre la prima produce effetto solo alla scadenza del termine di sospensione. (Fattispecie in cui la Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado con la quale era stata concessa la sospensione condizionale, ha altresì applicato l'indulto).
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2008, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 15/10/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1317
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 006937/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AR RI, N. IL 14/08/1965;
avverso SENTENZA del 16/10/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;
udito il P.G. in persona del Dr. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
non è comparso il difensore dell'imputato.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 16/10/2007, confermava quella in data 29/4/2005 del Tribunale di Modena, che aveva dichiarato MA ST TI colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, unificati dal vincolo della continuazione, e l'aveva condannata, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi sette di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. La Corte territoriale inoltre dichiarava condonata la pena inflitta.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputata, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di responsabilità, all'applicazione del condono di cui alla L. n. 641 del 2006, alla omessa declaratoria di estinzione del reato di cui all'art. 651 c.p. per prescrizione. Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati. Assolutamente generica e, quindi, inammissibile è la censura relativa al formulato giudizio di responsabilità, fondato sulle chiare e inequivoche dichiarazioni del personale della Polizia di Stato, che effettuò l'intervento nel corso del quale la TI rifiutò di fornire le proprie generalità e reagì con violenza contro gli agenti, ostacolandone l'attività d'ufficio e provocando anche il danneggiamento dell'autovettura di servizio. La ricorrente non offre alcun elemento idoneo ad evidenziare l'inadeguatezza o la illogicità dei passaggi argomentativi che il Giudice a quo ha posto a base della ricostruzione della vicenda, sicché non risulta neppure delimitato il perimetro entro il quale dovrebbe concretamente operare la sollecita verifica di legittimità.
La sospensione condizionale della pena non è incompatibile con l'applicazione dell'indulto poiché quest'ultimo opera sulla pena estinguendola fin dal momento della sua pronuncia, mentre la prima produce effetto soltanto con la scadenza del termine di sospensione. Il fatto che i due benefici producano effetti in tempi diversi consente l'applicazione congiunta degli stessi, così come, nel caso in esame, è avvenuto: la conferma della sentenza di primo grado, infatti, ha comportato, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, anche la conferma dell'accordato beneficio della sospensione, al quale, in sede di appello, si è aggiunta l'applicazione dell'indulto.
Deve, invece, prendersi atto che il reato di cui all'art. 651 c.p., avuto riguardo all'epoca cui risale la sua consumazione (26/11/2001) e tenuto conto della pena per esso prevista, si è, così come si sostiene in ricorso, estinto per prescrizione, in quanto il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni quattro e mesi sei (art. 157 c.p., comma 1, n. 5 e art. 160 c.p., comma 3 c.p. testo previgente), è interamente decorso ancora prima della pronuncia della sentenza impugnata, che va, pertanto, in relazione a questa specifica parte, annullata senza rinvio con la formula corrispondente e con l'eliminazione della pena - riferibile all'illecito in esame - di un mese di reclusione.
Nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 651 c.p., perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009